Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni


INDICE

TITOLO I
Disciplina della pubblicità e delle affissioni
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto del procedimento
Art. 2 Ambito territoriale di applicazione
Art. 3 Gestione del servizio
Art. 4 Funzionario responsabile
Art. 5 Entrata in vigore del regolamento. Disciplina transitoria
CAPO II
Disciplina della pubblicità
Art. 6 Disciplina generale
Art. 7 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
Art. 8 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
Art. 9 Tipologia dei mezzi pubblicitari
Art. 10 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
Art. 11 Autorizzazioni
Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Art. 13 Decadenza e revoca dell'autorizzazione
Art. 14 Anticipata rimozione
Art. 15 Divieti e limitazioni
Art. 16 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
Art. 17 Materiale pubblicitario abusivo
CAPO III
Il piano generale degli impianti pubblicitari
Art. 18 Criteri generali
Art. 19 La pubblicità esterna
Art. 20 Gli impianti per le pubbliche affissioni
Art. 21 Impianti privati per affissioni dirette
TITOLO II
Disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio e del diritto sulle pubbliche affissioni
CAPO I
Disciplina generale
Art. 22 Applicazione dell'imposta e del diritto
Art. 23 Classificazione del comune
Art. 24 La deliberazione delle tariffe
CAPO II
Imposta sulla pubblicità. Disciplina
Art. 25 Presupposto dell'imposta
Art. 26 Soggetto passivo
Art. 27 Modalità di applicazione dell' imposta
Art. 28 Dichiarazione
Art. 29 Rettifica ed accertamento d'ufficio
Art. 30 Pagamento dell'imposta e del diritto
CAPO III
Imposta sulla pubblicità. Tariffe
Art. 31 Tariffe
Art. 32 Pubblicità ordinaria
Art. 33 Pubblicità ordinaria con veicoli
Art. 34 Pubblicità con veicoli dell'impresa
Art. 35 Pubblicità con pannelli luminosi
Art. 36 Pubblicità con proiezioni
Art. 37 Pubblicità varia
Art. 38 Imposta sulla pubblicità. Riduzioni
Art. 39 Imposta sulla pubblicità. Esenzioni
CAPO IV
Il servizio delle pubbliche affissioni
Art. 40 Finalità
Art. 41 Affissioni. Prenotazioni. Registro cronologico
Art. 42 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
CAPO V
Diritto sulle pubbliche affissioni.
Tariffe
Art. 43 Tariffe.
Applicazione e misura
Art. 44 Tariffa. Riduzioni
Art. 45 Diritto. Esenzioni
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
CAPO I
Sanzioni
Art. 46 Sanzioni tributarie
Art. 47 - Interessi
Art. 48 Sanzioni amministrative
CAPO II
Contenzioso
Art. 49 Giurisdizione tributaria
Art. 50 Procedimento
CAPO III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 51 Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.p.r. n° 39/1972
Art. 52 Pubblicità annuale iniziata nel 1993
Art. 53 Entrata in vigore. Effetti.


TITOLO I
Disciplina della pubblicità e delle affissioni

Disposizioni generali

ART. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 2
Ambito territoriale di applicazione

l. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
a) dal Cap. I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
d) dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
f) dalla legge 18 marzo 1959 n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

ART. 3
Gestione del servizio

l. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507
3. La gestione del servizi, qualunque sia la forma prescelta dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993.

ART. 4
Funzionario responsabile

l. Il Comune designa un funzionario comunale responsabile della gestione di retta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato in osservanza delle disposizioni e principi contenuti nel vigente Statuto Comunale.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.
4. Detto funzionario entro il mese di marzo di ciascun anno dovrà inviare al Sindaco, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
5. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
a) l'organizzazione del personale;
b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
6. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
7. Tutti i provvedimenti del 'funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazioni", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 5
Entrata invigore del regolamento. Disciplina transitoria

l. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio successivo alla sua approvazione e esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
dal D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507;
dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992. n. 285, modificato dall'art. 13 del D Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.


CAPO II
Disciplina della publlicità

ART. 6
Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di propietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 48.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivammte od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 48 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

ART. 7
Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

l. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Ligs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. All'interno del centro storico del paese che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Comissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio commale, entro sei mesi dall'adozione dei presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

ART. 8
Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

l. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse, fuori dei centri abitati, consentita dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è sog getta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno del centro abitato, delimitato dal piano topografico dell'ultimo censimento:
a) si osservano le disposizioni di cui al 5 comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto cemma dell'art. 19 ed è autorizzata con le medalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
c) la diinensione dei cartelli e delle insegne non deve superare la superficie di mq. sei; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. venti;
d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 9

TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

l. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
a) pubblicità ordinaria;
b) pubblicità effettuata con veicoli;
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d) pubblicità varia;
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'intemo ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veico";
b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".
Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezione" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
a ) la pubblicità effettuata conm striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

ART. 10
Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso e di calpestìo dei marciapiedi e delle strade.

ART. 11
Autorizzazioni

l. L'effettuazione della pubblicità, tramite installazione o collocamento cui appositi impianti, è subordinata alla preventiva autorizzazione annuale, da richiedere con le modalità stabilite da presente regolamento.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale dove essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo quarto comma.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda, in carta legale, presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
a) una auto attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità. Nel caso di insegne o altri mezzi pubblicitari luminosi o illuminati, è necessario che sia dichiarata inoltre l'idoneità in riferimento alla legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti;
b) un bozzetto od una fotografia dei mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
c) una planimetria con indicata la posizione e il luogo nel quale si intende collocare il mezzo;
d) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
e) documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico o dell'ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte;
f) copia del contratto di locazione o di concessione e, nel caso in cui il contratto non sia soggetto a registrazione, idonea dimostrazione della superficie ove si richiede la pubblicità, nel caso in cui si tratti di suolo non comunale;
Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola documentazione, ed una sola auto attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
b) del funzionario responsabile del procedimento;
c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne entro 30 giorni dalla sua presentazione. L'eventuale diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 12
Obblighi del titolare dell'autorizzaione

l. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all 'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantottore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte del Comune.

ART. 13
Decadenza e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade quando:
1) non vengono osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
2) non venga usufruita entro il termine di 120 giorni dalla data del rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati;
3) nel caso previsto dal precedente art. 4 (caratteristiche e modalità d'installazione);
4) nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.
Il Sindaco potrà revocare le autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

ART. 14
Anticipata rimozione

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinato dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone di concessione corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso od indennità. Nessun rimborso di imposta è invece dovuto nella fattispecie.
Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente regolamento.

ART. 15
Divieti e limitazioni

La pubblicità fonica può essere consentita nelle fasce orarie comprese dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nei soli casi prevesti dall'art. 59 del D.P.R. 495/92.

ART. 16
Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Il pagamento dell'imposta Comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
L'avvenuto pagamemto dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
Il comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con ordinanza del Sindaco può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente regolamento.

ART. 17
Materiale pubblicitario abusivo

Sono considerate abusive varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione, sia per forma, contenuto dimensioni, sistemazione ed ubicazione nonché per le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal comune.
Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
La pubblicità abusiva, ai sensi dei precedenti capoversi, fatta salva la facoltà dei cui al capoverso successivo, è eliminata o rimossa a cura dei responsabili che dovramo provvedere entro il termine massimo di quindici giorni dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o cancellazione.
Il comune, qualora non riscontri altre violazioni di Leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al precedente articolo, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.


CAPO III
Il piano generale degli impianti pubblicitari

ART. 18
Criteri generali

l. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 20.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il termine di un anno dall'approvazione del presente regolamento.
4. Alla formazione del piano collaborano i funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 30 giorni dalla richiesta. Esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, si procede all'approvazione del piano definitivo secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Igs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 19
La pubblicità esterna

l. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali statali od in vista di esser autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:
a) le caratteristiche delle zone nelle quali su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'arnbito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
Il piano comprende:
a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di preprietà o gestione privata nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aeree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 20
Gli impianti per le pubbliche affissioni

l. La seconda parte del Piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1993, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 2746 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 50, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque. non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
a) = mq 15, pari al 30% è destinata alle affissioni di natura istituzionale. sociale o communque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
b) = mq 27.5, pari al 55% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
c) = mq 7.5, pari al 15% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
b) stendardi porta manifesti;
c) posters per l'affissione di manifesti;
d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengo utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Villanova Monteleone Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
b) l'ubicazione;
c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
d) la dimensione ed il numero di fogli cm 70x100 che l'impianto contiene;
e) la numerazione dell'inpianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione commerciale e non commerciale e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni anno, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra, in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.
Il Comune favorisce gli spazi per pubbliche affissioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, sportive, filantropiche ecc.


ART. 21
Impianti privati per affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari, nonché della distribuzione risultante dal piano generale degli impianti la Giunta Comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
La concessione è disciplinata da una apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le resposabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.
Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
L'affissime diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n° tre copie:
a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare.
L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistio o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90, il termine per la conclusione dei procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.


TITOLO II
Disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio e del diritto sulle pubbliche affissioni

CAPO I
Disciplina generale

ART. 22
Applicazicine dell'imposta e del diritto

l. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 23
Classificazione del comune

l. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1993, penultimo precedente a quello 1995, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 2746 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: V.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

ART. 24
La deliberazione delle tarifte

l. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
2. Nel caso di mancata adozione della deliberazione di cui al precedente comma nel termine stabilito, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa al Ministero delle Finanze Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.


CAPO II
Imposta sulla pubblicità. Disciplina

ART. 25
Presupposto dell'imposta

l. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
L'imposta è altresì applicabile a tutte le forme atte ad identificare il luogo cui viene esercitata un'attività. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 507/93, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

ART. 26
Soggetto passivo

l. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4 . Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.