R E G O L A M E N T O
P O L I Z I A U R B A N A
ART. 1: FINALITA'
ART. 2: FUNZIONI
DI POLIZIA URBANA
ART. 3:
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
ART. 4: IMPORTI
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
ART. 5: SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
ART. 6: LUMINARIE
ART. 7: ADDOBBI E
FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
ART. 8: ATTI
VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
ART. 9:
MARCIAPIEDI E PORTICI
ART.10:
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
ART.11: OPERAZIONI
DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
ART.12: PATRIMONIO
PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
ART.13: NETTEZZA
DEL SUOLO E DELL'ABITATO
ART.14: SGOMBERO
NEVE
ART.15: RAMI E
SIEPI
ART.16: PULIZIA
FOSSATI
ART.17: PULIZIA
DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
ART.18: PULIZIA
DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI
COMMERCIALI
ART.19:
ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI
ART.20: RIPARI AI
POZZI, CISTERNE E SIMILI
ART.21: OGGETTI
MOBILI
ART.22: OPERAZIONI
DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA
SVOLTE ALL'APERTO
ART.23: ACCENSIONE
DI FUOCHI
ART.24: UTILIZZO
DI STRUMENTI MUSICALI
ART.25: ATTIVITA'
PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
ART.26:
BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
ART.27: USO DEI
DISPOSITIVI ANTIFURTO
ART.28: USO DEI
"CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER
ALLONTANARE I
VOLATILI
ART.29: DEPOSITI
ESTERNI
ART.30: SOSTA O
FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
ART.31: ANIMALI DI
AFFEZIONE
ART.32: CUSTODIA E
TUTELA DEGLI ANIMALI
ART.33: CANI
ART.34: DETENZIONE
DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO
DEL CENTRO ABITATO
ART.35:
ERBORISTERIE
ART.36: VENDITA
CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO
ART.37: ATTIVITA'
MISTE
ART.38: COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
ART.39: COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE - REGIME DELLE AREE
ART.40: ATTIVITA'
DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE - MODALITA' DI
SVOLGIMENTO
ART.41:
OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
ART.42: ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE
ALL'ESTERNO DI
PUBBLICO ESERCIZIO
ART.43:
INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
ART.44: TARGHETTA
DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
ART.45: RACCOLTE
DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART.46:
ACCATTONAGGIO
ART.47: ARTISTI DI
STRADA
ART.48: DIVIETO DI
CAMPEGGIO LIBERO
ART.49: BAGNI
ART.50:
CONTRASSEGNI DEL COMUNE
ART.51: SANZIONI
AMMINISTRATIVE
ART.52: ENTRATA IN
VIGORE
ART.53: NORMA
FINALE
Art. 1
: Finalità
1) Il
Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali
dell’ordinamento
giuridico ed
in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune,
comportamenti
ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di
salvaguardare
la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei
beni
comuni e di
tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.
2) Il
presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonchè in
quelle private
gravate da
servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3) Quando,
nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna
qualificazione, con
esso
deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
Art. 2
: Funzioni di Polizia Urbana
1) Le funzioni amministrative
di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono
esclusivamente
nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello
Stato ai sensi del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento
degli enti locali” e del D. Lgs. n. 112/98.
Art. 3
: Accertamento delle violazioni
1) La vigilanza
relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di
Polizia
Municipale, agli
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti
dell'Amministrazione
Comunale operanti
nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco
secondo le
modalità previste dal vigente ordinamento.
2) L'accertamento
delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge
24.11.1981 n° 689
e successive modifiche.
3) Il Sindaco può
adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al
Regolamento,
secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.
Art. 4
: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1) Le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con
Deliberazione
della Giunta
Comunale.
Art. 5
: Spazi ed aree pubbliche
1) Deve essere
consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell’art. 1
del
Regolamento, da
parte di tutta la collettività.
2) Sono, pertanto,
vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto
con
l’indicata
finalità.
3) La violazione
di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività.
Art. 6
: Luminarie
1) Non è soggetta
a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da
presentarsi al
Settore competente almeno 30 giorni prima dell’inizio della iniziativa e
comunque
dopo aver ottenuto
il prescritto nulla osta dall’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la
collocazione di
luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi
decorativi
ispirati alle
festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
Negli allestimenti
possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le
strutture comunali
dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che
2) gli stessi non
vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E’ in ogni
caso
vietato collocare
ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi
e dei
monumenti, salvo
che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3) Le luminarie,
poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza
non
inferiore a m 5,50
dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e
a
m 3,00 se, invece,
sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e
velocipedi.
4) Chiunque sia
incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una
dichiarazione
sottoscritta da un
tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che
attesti la
rispondenza degli
impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare
riferimento alle
soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale
dispersione
di corrente ed
alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso
aggiuntivo. In
assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5) Le spese per la
collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonchè le spese
per gli interventi
di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti
indicati nei commi
precedenti.
6) Le violazioni
di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa
da € 50 a € 300 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 7
: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
1) Previo consenso
della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per
collocare nelle strade
o piazze e sulle
facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi
pubblicitari
in occasione di
cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto
di
quanto previsto
dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2) Le spese per la
collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonchè le spese
per gli interventi
di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne
effettuano il
montaggio.
Art. 8
: Atti vietati su suolo pubblico
1) Sul suolo
pubblico è vietato:
a) lavare i
veicoli;
b) eseguire giochi
che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o
animali, o
comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l’utilizzo di
bombolette
spray di qualsiasi
genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
c) scaricare acque
e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali, artigianali
e/o private;
d) gettare o
immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o
rifiuti
di qualsiasi
genere;
e) bagnarsi,
lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle
fontane
pubbliche, o
utilizzarle per il lavaggio di cose;
f) bivaccare o
abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi,
sotto i
portici, recando
intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
g) creare
turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono
all’interno delle
strutture
pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da
quello stabilito;
h) soddisfare in
spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò
destinati dal
Comune;
i) abbandonare e/o
lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella
categoria dei
rifiuti.
2) E' altresì
vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le
scale degli edifici
aperti al pubblico
per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e
al
decoro.
3) La violazione
di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a
€ 462,00 e
l’obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
4) La violazione
di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a
€ 462,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
5) Le altre
violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da
€ 25,00 a € 150,00
e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 9
: Marciapiedi
1) Il marciapiede
è quella parte di strada riservata ai pedoni.
2) Non si possono
percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad
eccezione dei
mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone
aventi capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta.
3) Le violazioni
di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
Art. 10
: Manutenzione degli edifici e delle aree.
1) I proprietari,
i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa
manutenzione e alla
pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne.
Gli
stessi devono
effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine
di
garantire la
sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai
restauri
dell'intonaco e al
rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia
riconosciuta la
necessità dall'Autorità comunale.
2) I proprietari o
i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e
pulizia delle
targhe dei numeri civici.
3) I proprietari
devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare
l'irregolare
caduta dell'acqua piovana.
4) Le acque
piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde
debitamente
installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra. Gli eventuali
guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5) I proprietari o
i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla
pulizia e
spurgo di fosse
biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6) Gli stessi
soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e
manutenzione
delle aree
cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico
passaggio.
7) I proprietari,
gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di
godimento su
coperture di
canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro
storico,
devono mantenerle
sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque
l’accesso al
Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei
manufatti
idraulici in questione.
8) Le violazioni
di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a
€ 462,00 e l’obbligo
della rimessa in pristino dei luoghi.
9) Le violazioni
di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
10) La violazioni
di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
Art. 11
: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
1) Le operazioni
di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte
adeguatamente
attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature
munite di
dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2) Le violazioni
di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a
€ 300,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 12
: Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
1) Sui beni
appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
a) apporre,
disegnare ovvero
incidere sui muri esterni,
sulle porte e sugli infissi esterni scritti,
segni o figure,
salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare,
tingere i muri
degli edifici;
b) modificare,
danneggiare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i
numeri civici dei
fabbricati, o i
cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
c) spostare le
transennne e/o le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere,
cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di
arredo urbano in genere ;
d) collocare
direttamente o indirettamente su edifici pubblici, privati e pali della
illuminazione pubblica o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti
messaggi di qualunque genere, salvi i casi di
autorizzazione
temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2) Su edifici
pubblici e privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato
apporre o
disegnare sui muri
esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure
insudiciare,
macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
3) Le violazioni
di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a
€ 300,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino.
Art. 13
: Nettezza del suolo e dell’abitato
1) Fermo restando
quanto previsto per le attività mercatali,
dal Regolamento comunale
dei Servizi di
Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività
mediante
l’utilizzazione di
strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso
pubblico, di
provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area circostante per
un
raggio di tre
metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2) I contenitori
per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano
collocati
all’esterno degli
esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme
sull’occupazione
del suolo pubblico.
3) Nella
esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato
trasferire i
rifiuti sulla
pubblica via.
4) Le violazioni
di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e
dei
comportamenti
contrari a quanto previsto nel presente articolo.
Art. 14
: Sgombero neve
1) I titolari e
gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali,
durante o
a seguito di
nevicate hanno l’obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di
sgomberare dalla
neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti
l’ingresso degli
edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il
pericolo.
2) I proprietari o
gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono
provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle
gronde, sui
balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonchè tutti i blocchi di neve o di
ghiaccio
aggettanti, per
scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre
sporgenze, su
suolo pubblico,
onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3) Ai proprietari
di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è
altresì
fatto obbligo di
provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4) La neve deve
essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a
ridosso di siepi o
a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5) La neve
ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6) Le violazioni
di cui ai commi 1), e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a
€ 300,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8) Le violazioni
di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 15
: Rami e siepi
1) I rami e le
siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati
ogni
qualvolta si crei
una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2) I rami e
comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti
a cura
dei soggetti di
cui al comma 1.
3) Le violazioni
di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 16
: Pulizia fossati
1) I proprietari,
gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di
godimento sui
terreni devono
mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento
sottostanti i
passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di
irrigazione
privati adiacenti
le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e
completo
deflusso delle
acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e
percorribilità
delle strade.
2) Le violazioni
di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 17
: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
1) Chiunque
carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie,
lasciando
ingombro o sporco
il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2) La violazione
di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a
€ 300,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 18
: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
1) I titolari e gestori di esercizi commerciali
o pubblici esercizi o attività artigianali, devono
provvedere alla
rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti
dalla
loro attività,
abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che
all'orario di
chiusura
dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente
pulita.
2) La violazione
di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 19
: Esposizione di panni e tappeti
1) E’ vietato
scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al
pubblico
passaggio, nonché
stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o
balconi
prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2) La violazione
di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a
€ 78,00.
Art. 20
: Ripari ai pozzi, cisterne e simili
1) I pozzi, le
cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private,
devono avere
le bocche e le
sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari
atti
ad impedire che vi
cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2) La violazione
di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a
€ 300,00 e
l’obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.
Art. 21
: Oggetti mobili.
1) Gli oggetti
mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto
dell'edificio
prospiciente su
area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente
assicurati in modo
da evitarne la caduta.
2) L'annaffiatura
delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare
disturbo o
pericolo al pubblico transito.
3) La violazione
di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
4) La violazione
di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e
la sanzione
accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 22
: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto
1) E’ fatto
obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o
imbiancare
facciate o muri di
recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2) E’ vietato
eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di
carteggiatura e
sabbiatura senza
l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas,
polveri e
vapori
nell’ambiente circostante
3) Nei cantieri
edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito
dell’uso di
strumenti e/o
modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua,
etc.)
idonei a limitare
la dispersione di polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle
strade
o in altre
proprietà.
4) La violazione
di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
5) Le violazioni
di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a
€ 462,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 23
: Accensioni di fuochi
1) E’ vietato bruciare
materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale
compresi fuochi
liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché
materiali di
varia natura
presenti nei cantieri edili. E’ fatta salva l’accensione di fuochi di
dimensioni limitate, per l’abbruciamento di residui vegetali, che non arrechino
disturbo ai confinanti.
2) E’ comunque
vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati
dall’art.
52 del R.D.
773/1931 ivi comprese le strade. E’ inoltre vietato bruciare materiali o
accendere fuochi in
centro abitato e
in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonchè
nelle vicinanze o
in prossimità delle sedi stradali, salvo il caso in cui vi sia espressa
autorizzazione in deroga dagli enti preposti.
3) Se per
qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in
quantità
eccessiva o
ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4) L’uso di
bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E’ consentito sulle
aree private
e su quelle
pubbliche appositamente attrezzate e/o autorizzate.
5) Le violazioni
di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a
€ 462,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6) Le violazioni
di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a
€ 78,00.
Art. 24
: Utilizzo di strumenti musicali
1) Negli spazi ed
aree di cui all’art. 1, e’ vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi
radiotelevisivi,
di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore
7,00,
salvo nel caso in
cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in
deroga.
2) Dalle ore 24,00
alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare
o
urlare, salvo nel
caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa
autorizzazione
in deroga.
3) Le violazioni
di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00 ed il
trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le
attività
non consentite.
Art. 25
: Attività produttive ed edilizie rumorose
1) I macchinari
industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni,
martelli
demolitori,
escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli
accorgimenti
tecnicamente
disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi,
per
quanto riguarda le
emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2) Le attività e
le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo
deroghe
alle fasce orarie
sotto riportate concesse dall’Amministrazione Comunale, potranno essere
esercitate
esclusivamente dalle ore 8.00 alle
13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00 dei giorni feriali.
3) Nell’esercizio
di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa
l’effettuazione in
orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in
essere tutti gli
accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche
nell’apertura e
chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4) Per i circoli
privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l’uso di
strumenti
musicali, di
apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00
alle
ore 7.00 salvo
espressa autorizzazione per l’esercizio dell’attività in fasce orarie diverse.
5) Fatti salvi i
limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri
edili, le
manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l’impiego di
macchinari e di
impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di
rumore ambientale,
debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore
rilasciata dal
Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni
tecniche
necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio della
attività
temporanea.
6) Le violazioni
di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da €
77,00
a € 462,00 ed il
trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
7) La violazione
di cui al comma 5) comporta l’applicazione della sanzione prevista dell’art.
10,
comma 3, della L.
447/95.
Art. 26
: Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali
1) Chiunque
detenga, all’esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper,
oggetti a
dondolo,
videogames e similari, ha l’onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00
e fino alle
ore 07,00 del
giorno successivo.
2) La violazione
di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00 ed il
trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.
Art. 27
: Uso dei dispositivi antifurto
1) Fatto salvo
quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma
1,
lettera g) della
L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private,
uffici,
negozi,
stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non
avere un
funzionamento
superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti
complessivi.
2) Chiunque
utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora
è tenuto ad
esporre
all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi
ed il recapito
telefonico di uno
o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3) Fatto salvo,
altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di
Esecuzione, i
dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere
utilizzati nel
rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si
verifichino
condizioni anomale
di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il
traino presso un
idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione.
Le
spese sostenute
dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4) La violazione
di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00
ed il trasgressore
è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5) Le violazioni
di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a
€ 78,00 .
Art. 28
: Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili
1) E’ vietato
l’impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per
l’allontanamento
dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri
dalle
abitazioni.
2) E’ inoltre
vietato l’utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno
successivo
e anche nelle ore
consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l’altra
non
inferiore a 10
minuti.
3) Le violazioni
di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a
€ 462,00 ed il
trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.
Art. 29
: Depositi esterni
1) Fatte salve
specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi
punto di
deposito,
rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento
all'esterno dei
pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro
interno.
2) Le violazioni
di cui al comma precedentei comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00.
Art. 30
: Sosta o fermata di veicoli a motore
1) E' fatto
obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio
comunale, di
spegnere il
motore nelle fasi di sosta e/o fermata
causate da
qualunque ragione
indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con
specifiche
esigenze tecnico/funzionali.
2) La violazione
di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00.
Art. 31
: Animali di affezione
1) I proprietari o
possessori di animali di affezione devono vigilare affinchè questi non
arrechino in
alcun modo
disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2) Gli stessi
devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui
vivono gli
animali.
3) Le violazioni
di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00.
Art. 32
: Custodia e tutela degli animali
1) Ai proprietari
o possessori di cani e gatti è vietato:
- consentire che
gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi
pubblici.
In caso si
verificasse l’imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia
devono
provvedere alla
immediata pulizia del suolo;
2) Ai proprietari
o possessori di animai è vietato:
a) effettuare la
pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
b) tosare,
ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all’art. 1;
c) lasciar vagare
animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
3) I volontari che
si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati
a
rispettare le
norme per l’igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo
alla
pulizia della zona
dove i gatti sono alimentati.
4) I proprietari
degli immobili dovranno adottare tutti gli adempimenti e/o interventi necessari per evitare la nidificazione dei
piccioni;
5) Con apposita
Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento
degli animali e
comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
6) La violazione
di cui al comma 1) e 2) comporta una
sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in
pristino dei luoghi.
7) La violazione
di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
8) La violazione
di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da € 77 a € 462.
Art. 33
: Cani
1) I proprietari
di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con
apposito
guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani “morsicatori” già segnalati al
Servizio
Veterinario
dell’ASL competente, idonea museruola.
2) Potranno essere
lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono
utilizzati per
l’attività venatoria.
3) I cani, se custoditi
all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non
poter incutere
timore o spavento ai passanti.
4) Ove siano
custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la
presenza
con cartelli ben
visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5) I proprietari
di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti
ad
iscrivere i propri
animali all’anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla
nascita dell’animale
o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
6) I proprietari
dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere
all’identificazione
degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l’attestato
dell’avvenuta
identificazione entro i successivi 07 giorni.
7) Le violazioni
di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €
13,00
a € 78,00.
8) La violazione
di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 232,00.
9) La violazione
di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.
Art. 34
: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato
1) Nel centro
abitato non è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo.
2) L'apicoltura
non è consentita nel centro abitato.
3) Le violazioni
di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00
a € 150,00.
Art. 35
: Erboristerie
1) Fino
all’entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell’erboristeria la
materia è
soggetta anche
alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del
diploma di
erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati
all’origine
e non possono
manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2) Ai sensi del
R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei
prodotti
derivati a dose e
forma di medicamento.
3) Il settore
dell’erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I
commercianti
che vendono
prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei
requisiti
professionali di
cui all’art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.
4) In caso di
violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si
applicano le
sanzioni di cui
alla legge 99/1931.
5) In caso di
violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.
Art. 36
: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
1) Negli esercizi
di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il
consumo
immediato degli
stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che
non vi
siano attrezzature
ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
a) fornire
contenitori, piatti, bicchieri e posate;
b) mettere a
disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali
tavoli,
banchi, sedie,
sgabelli e panche.
2) Non costituisce
attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito
organizzato dal
venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3) Chi esercita
abusivamente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è
soggetto alle
sanzioni di cui alla L. 287/92.
Art. 37
: Attività miste
1) Qualora nei
locali in cui si esercita un’attività di produzione di beni o di servizi si
svolga anche
un’attività di
commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con
attrezzature od
arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2) I locali in cui
si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in
materia
urbanistica ed
edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle
destinazioni d’uso
degli immobili .
3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di
una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione
dell’attività.
Art. 38
: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1) Nel territorio
comunale possono svolgere l’attività di vendita in forma itinerante:
a) i titolari di autorizzazione
al commercio su aree pubbliche di tipo a) e/o b),
b) i produttori
agricoli esercenti l’attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in
misura
prevalente dalle
rispettive aziende.
2) L’attività di
vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può
essere
esercitata:
a) con mezzi
motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia
esposta
su banchi, e alle
condizioni di cui al successivo art. 39.
3) Per lo
svolgimento dell’attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
a) il commercio in
forma itinerante è consentito entro gli spazi individuati con l’Ordinanza
Sindacale n. 18 del 23.06.2005;
b) i commercianti
potranno utilizzare gli strumenti acustici esclusivamente nelle aree di fermata
come sopra individuate;
c) è vietato
posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l’attività anche
solo per il
tempo necessario a
servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti
norme in
materia di
circolazione stradale;
d) salvo espressa
autorizzazione, è vietato svolgere l’attività di vendita nei parchi, nei
giardini
pubblici aperti o
recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
e) è vietato,
salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la
commemorazione
dei defunti, nelle
immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
4) E’ consentita
la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte
di
editori,
distributori ed edicolanti.
5) Chi viola le
disposizioni di cui al precedente comma 1,
è soggetto alla
sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.
6) Chi viola le
disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
Art. 39
: Commercio su aree pubbliche – regime della aree
1) I titolari di
autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono
essere autorizzati
a svolgere l’attività in aree appositamente individuate, con provvedimento
dell’Amministrazione
Comunale.
2) L’attività di
vendita è consentita per un totale di 8 ore giornaliere nella giornata
stabilita con provvedimento dell’autorità comunalei. E’ vietato l’ancoraggio al
suolo delle strutture di vendita.
3) L’atto
autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
4) Le violazioni
di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a
€ 462,00,
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l’allontanamento immediato
dall’area.
5) La violazione
di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
Art. 40
: Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento
1)
L’autorizzazione all’occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta
né totalmente né
parzialmente a
terzi.
2) E’ vietata la
vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
3) L’esercente, su
richiesta degli organi di vigilanza ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione
amministrativa in
originale.
4) L’esercente ha
l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l’area circostante per un
raggio di
2 metri. Al
termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli
accuratamente
in sacchetti a
perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
5) Nell’esercizio
dell’attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare
soltanto
energia elettrica
proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
6) L’esercente
assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e
diritti
connessi con
l’esercizio dell’attività, compreso l’obbligo di fornire le prestazioni
inerenti la
propria attività a
chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L’esercente è, altresì,
responsabile dei
danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7) L'esercizio
dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in
materia di
pubblicità dei
prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
8) La vendita e la
somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in
materia di igiene
e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell’autorità sanitaria.
9) Chi viola le disposizioni
di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
10) Chi non
osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla
sanzione
amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla
regolarizzazione
dell’attività.
Art. 41
: Occupazioni per esposizione di merci
1) Chi esercita
attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende
occuparne una
parte per
l’esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere
l’autorizzazione
all’occupazione
del suolo e pagare i relativi oneri.
2) I generi
alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla
osta
dell’ASL e devono,
comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo
stesso.
3)
L’autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l’orario in essa
indicato. Pertanto, nel
periodo temporale
non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse
contestualmente
alla chiusura dell’esercizio.
4) Chi viola le
disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni
amministrative
previste nel
vigente Regolamento TOSAP e all’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5) Fatto salvo
quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui
ai
precedenti commi 2
e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da € 77,00 a
€ 462,00.
Art. 42
: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all’esterno di pubblico
esercizio
1) L’allestimento
di aree attrezzate all’esterno dei pubblici esercizi per consentire la
somministrazione
di alimenti e bevande all’aperto, fermo restando il rispetto delle norme di
sorvegliabilità,
igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio
di apposita
autorizzazione
integrativa.
2) Qualora
l’attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre,
altresì,
l’autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il
rispetto
del Regolamento
TOSAP.
3) Le
autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre
l’orario indicato
espressamente nell’autorizzazione
di cui al comma 1).
4) Ai pubblici
esercizi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro dopo le ore
22,00.
5) Salvo
violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le
disposizioni di cui ai
precedenti commi è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è
tenuto alla
regolarizzazione dell’attività.
Art. 43
: Insediamento di attività produttive.
1) Ferme restando
le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con
DPR 440/2000 in
materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico
delle attività
produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività
di
commercio
all’ingrosso, di agenzia d’affari o di produzione di beni o di servizi, deve
presentare,
entro 30 giorni
dall’inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell’attività
all’Ufficio
competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli
adempimenti
relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di
sicurezza. In
caso di variazione
della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.
2) Chi viola le
disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione
amministrativa
pecuniaria del
pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00.
Art. 44
: Targhetta dell’amministratore di condominio
1) Gli
amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di
ingresso
dei condomini di
competenza o nell’atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome,
indirizzo e
recapito telefonico.
2) La targhetta,
per non essere assoggettata alla normativa relativa all’imposta sulla
pubblicità,
deve essere
inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3) La targhetta,
se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all’interno di zone
ed
edifici di
interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata
esclusivamente in
ottone o pietra.
4) Le violazioni
di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 50,00 a € 300,00
e l’obbligo dell’adeguamento alle vigenti disposizioni.
Art. 45
: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
1) Fermo restando
quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani
per la
collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali
indumenti,
carte e similari a
scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta
all'autorizzazione
per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate
dall'apposito
regolamento comunale.
2) Le raccolte e
le vendite di beneficenza possono essere effettuate esclusivamente da Enti o
Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi
regionali o comunali dell’Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la
raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono
essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile
dell’Associazione
o Ente.
3) Chi effettua la
raccolta e la vendita deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata
dal presidente dell’Associazione o Ente.
4) Le raccolte
fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati
e
delle fiere.
5) Sono in ogni
caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
6) La violazione
di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
7) Le violazioni
di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a
€ 300,00.
Art. 46
: Accattonaggio
1) E’ vietato
chiedere l’elemosina per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2) La violazione
di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00 e
l’obbligo di cessare l’attività.
Art. 47
: Artisti di strada
1)
L’autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli “artisti di strada” è
richiesta soltanto nei
casi in cui
l’esercizio dell’attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all’uso
pubblico. In ogni
caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell’art. 24 del
presente
Regolamento, delle
norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla
circolazione
stradale.
2)
L’autorizzazione all’occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione
amministrativa sono
disciplinate dal
vigente Regolamento T.O.S.A.P..
Art. 48
: Divieto di campeggio libero
1) In tutto il
territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre
aree di
uso pubblico, è
vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento; è
inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con
serbatoi di
recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel
territorio del
Comune, di
effettuare lo scarico di dette acque.
2) Gli operatori
di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente
disposizione con
le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da
assicurare
l’allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e
rapidità,
richiedendo, se
del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi
Tecnologici e
della Manutenzione
del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto
obbligo di
collaborare con la stessa Polizia Municipale per l’attuazione di quanto sopra
disposto.
3) Con apposito
provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate
esigenze e per
situazioni di emergenza.
4) Chiunque non
ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da €
77,00 a € 462,00 e
a questa consegue, di diritto, l’allontanamento immediato dal territorio
comunale delle
persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni
altro mezzo in
loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell’art. 159
del
Codice della
Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le
quali
provvederanno a
tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia
sono a carico
dell’avente diritto.
Art. 49
: Bagni
1) Il divieto di
balneazione è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2) Sono comunque
interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3) Le violazioni
di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00 e
l’obbligo di sospendere immediatamente l’attività.
Art. 50
: Contrassegni del Comune
1) E’ vietato
usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e
servizi
comunali per contraddistinguere
esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere,
che non siano in
gestione diretta dall’Amministrazione comunale o previo accordo con la
stessa.
2) La violazione
di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche,
comporta una
sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
Art. 51
: Sanzioni amministrative
1) La violazione
alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L.
24/11/1981 n. 689
e successive modificazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie
indicate nei singoli articoli.
2) Quando le norme
del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione
amministrativa
pecuniaria vi sia l’obbligo di cessare un’attività e\o un comportamento o la
rimessa in
pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e
contestazione
della violazione.
3) Detti obblighi,
quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente,
altrimenti
l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di
accertamento
o dalla sua
notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’Ufficio o Comando
da cui
dipende l’agente
accertatore.
4) Quando il
trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al
comma
3, si provvede
d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese
eventualmente
sostenute per
l’esecuzione sono a carico del trasgressore.
Art. 52
: Entrata in vigore
Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il giorno successivo alla sua esecutività. Restano abrogate tutte le precedenti norme e disposizioni regolamentari riguardanti la materia.
Art. 53 : Norma finale
Eventuali
modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato
nelle materie
oggetto del
presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.