COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

 

 

 

 

 

R E G O L A M E N T O

D I

P O L I Z I A   U R B A N A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: FINALITA'

ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

 

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 6: LUMINARIE

ART. 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

 

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 9: MARCIAPIEDI E PORTICI

ART.10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

ART.11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

ART.12: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO

ART.13: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART.14: SGOMBERO NEVE

ART.15: RAMI E SIEPI

ART.16: PULIZIA FOSSATI

ART.17: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

ART.18: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI

COMMERCIALI

ART.19: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

 

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ART.20: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

ART.21: OGGETTI MOBILI

ART.22: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA

SVOLTE ALL'APERTO

ART.23: ACCENSIONE DI FUOCHI

ART.24: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI

ART.25: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

ART.26: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

ART.27: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART.28: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER

ALLONTANARE I VOLATILI

ART.29: DEPOSITI ESTERNI

ART.30: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

 

TITOLO 5 : ANIMALI

ART.31: ANIMALI DI AFFEZIONE

ART.32: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART.33: CANI

ART.34: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO

DEL CENTRO ABITATO

 

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

ART.35: ERBORISTERIE

ART.36: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

ART.37: ATTIVITA' MISTE

ART.38: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART.39: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REGIME DELLE AREE

ART.40: ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE - MODALITA' DI

SVOLGIMENTO

ART.41: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

ART.42: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE

ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

ART.43: INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

ART.44: TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

 

TITOLO 7 : VARIE

ART.45: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

ART.46: ACCATTONAGGIO

ART.47: ARTISTI DI STRADA

ART.48: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

ART.49: BAGNI

ART.50: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

 

TITOLO 8 : SANZIONI

ART.51: SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.52: ENTRATA IN VIGORE

ART.53: NORMA FINALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 : Finalità

1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento

giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune,

comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di

salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni

comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.

2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonchè in quelle private

gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con

esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

 

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono

esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello

Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali” e del D. Lgs. n. 112/98.

 

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia

Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione

Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco

secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge

24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al

Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

 

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione

della Giunta Comunale.

 

 

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

 

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell’art. 1 del

Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con

l’indicata finalità.

3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività.

 

Art. 6 : Luminarie

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da

presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell’inizio della iniziativa e comunque

dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la

collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi

ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le

strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che

2) gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E’ in ogni caso

vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei

monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non

inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a

m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e

velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione

sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la

rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare

riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione

di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso

aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonchè le spese

per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti

indicati nei commi precedenti.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa

da € 50 a € 300 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade

o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari

in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di

quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonchè le spese

per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne

effettuano il montaggio.

 

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli;

b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o

animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l’utilizzo di bombolette

spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali, artigianali e/o private;

d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti

di qualsiasi genere;

e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane

pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i

portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all’interno delle

strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da

quello stabilito;

h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal

Comune;

i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei

rifiuti.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici

aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al

decoro.

3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a

€ 462,00 e l’obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;

4) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a

€ 462,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da

€ 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

 

Art. 9 : Marciapiedi

1) Il marciapiede è quella parte di strada riservata ai pedoni.

2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad

eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone

aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

 

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa

manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli

stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di

garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri

dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia

riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e

pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare

l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde

debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e

spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione

delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su

coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico,

devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque

l’accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei

manufatti idraulici in questione.

8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a

€ 462,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

 

Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte

adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature

munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a

€ 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti,

segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare,

tingere i muri degli edifici;

b) modificare, danneggiare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei

fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le transennne e/o le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;

d) collocare direttamente o indirettamente su edifici pubblici, privati e pali della illuminazione pubblica o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di

autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2) Su edifici pubblici e privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o

disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure

insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a

€ 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino.

 

Art. 13 : Nettezza del suolo e dell’abitato

1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali,  dal Regolamento comunale

dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante

l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso

pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area circostante per un

raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati

all’esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme

sull’occupazione del suolo pubblico.

3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i

rifiuti sulla pubblica via.

4) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei

comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

 

Art. 14 : Sgombero neve

1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, durante o

a seguito di nevicate hanno l’obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di

sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti

l’ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle

gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonchè tutti i blocchi di neve o di ghiaccio

aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su

suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì

fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a

ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a

€ 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 15 : Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni

qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura

dei soggetti di cui al comma 1.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 16 : Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui

terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento

sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione

privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo

deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e

percorribilità delle strade.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando

ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a

€ 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 18 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1)  I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono

provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla

loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di

chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti

1) E’ vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico

passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o

balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a

€ 78,00.

 

 

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

 

 

Art. 20 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere

le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti

ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a

€ 300,00 e l’obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

 

Art. 21 : Oggetti mobili.

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio

prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente

assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare

disturbo o pericolo al pubblico transito.

3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e

la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 22 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto

1) E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare

facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E’ vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e

sabbiatura senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e

vapori nell’ambiente circostante

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di

strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua, etc.)

idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle strade

o in altre proprietà.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a

€ 462,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 23 : Accensioni di fuochi

1) E’ vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale

compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di

varia natura presenti nei cantieri edili. E’ fatta salva l’accensione di fuochi di dimensioni limitate, per l’abbruciamento di residui vegetali, che non arrechino disturbo ai confinanti.

2) E’ comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall’art.

52 del R.D. 773/1931 ivi comprese le strade. E’ inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in

centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonchè

nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, salvo il caso in cui vi sia espressa autorizzazione in deroga dagli enti preposti.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità

eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E’ consentito sulle aree private

e su quelle pubbliche appositamente attrezzate e/o autorizzate.

5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a

€ 462,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a

€ 78,00.

 

Art. 24 : Utilizzo di strumenti musicali

1) Negli spazi ed aree di cui all’art. 1, e’ vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi

radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00,

salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in

deroga.

2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o

urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione

in deroga.

3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività

non consentite.

 

Art. 25 : Attività produttive ed edilizie rumorose

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli

demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti

tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per

quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe

alle fasce orarie sotto riportate concesse dall’Amministrazione Comunale, potranno essere

esercitate esclusivamente dalle ore  8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00 dei giorni feriali.

3) Nell’esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa

l’effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in

essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche

nell’apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l’uso di strumenti

musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle

ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l’esercizio dell’attività in fasce orarie diverse.

5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le

manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l’impiego di

macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di

rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore

rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni

tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio della attività

temporanea.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00

a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

7) La violazione di cui al comma 5) comporta l’applicazione della sanzione prevista dell’art. 10,

comma 3, della L. 447/95.

 

Art. 26 : Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all’esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a

dondolo, videogames e similari, ha l’onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle

ore 07,00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

 

Art. 27 : Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma 1,

lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici,

negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un

funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti

complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad

esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito

telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di

Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere

utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino

condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il

traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le

spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00

ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a

€ 78,00 .

 

 

Art. 28 : Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili

1) E’ vietato l’impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per

l’allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle

abitazioni.

2) E’ inoltre vietato l’utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo

e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l’altra non

inferiore a 10 minuti.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a

€ 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

 

Art. 29 : Depositi  esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di

deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento

all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) Le violazioni di cui al comma precedentei comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00.

 

Art. 30 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di

spegnere il motore  nelle fasi di sosta e/o fermata causate da

qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con

specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00.

 

 

TITOLO 5 : ANIMALI

 

Art. 31 : Animali di affezione

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinchè questi non arrechino in

alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli

animali.

3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00.

 

Art. 32 : Custodia e tutela degli animali

1) Ai proprietari o possessori di cani e gatti è vietato:

- consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici.

In caso si verificasse l’imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono

provvedere alla immediata pulizia del suolo;

2) Ai proprietari o possessori di animai è vietato:

a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all’art. 1;

c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

3) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a

rispettare le norme per l’igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla

pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

4) I proprietari degli immobili dovranno adottare tutti gli adempimenti e/o interventi  necessari per evitare la nidificazione dei piccioni;

5) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento

degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

6) La violazione di cui al comma 1)  e 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

8) La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da € 77 a € 462.

 

Art. 33 : Cani

1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con

apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani “morsicatori” già segnalati al Servizio

Veterinario dell’ASL competente, idonea museruola.

2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono

utilizzati per l’attività venatoria.

3) I cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non

poter incutere timore o spavento ai passanti.

4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza

con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

5) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad

iscrivere i propri animali all’anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla

nascita dell’animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

6) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere

all’identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l’attestato

dell’avvenuta identificazione entro i successivi 07 giorni.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00

a € 78,00.

8) La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 232,00.

9) La violazione di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.

 

Art. 34 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato

1) Nel centro abitato non è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo.

2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00

a € 150,00.

 

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

 

Art. 35 : Erboristerie

1) Fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell’erboristeria la materia è

soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del

diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all’origine

e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti

derivati a dose e forma di medicamento.

3) Il settore dell’erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti

che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti

professionali di cui all’art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.

4) In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le

sanzioni di cui alla legge 99/1931.

5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

 

Art. 36 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo

immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi

siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate;

b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli,

banchi, sedie, sgabelli e panche.

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito

organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3) Chi esercita abusivamente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è

soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

 

Art. 37 : Attività miste

1) Qualora nei locali in cui si esercita un’attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche

un’attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con

attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia

urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle

destinazioni d’uso degli immobili .

3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione

dell’attività.

 

 

Art. 38 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Nel territorio comunale possono svolgere l’attività di vendita in forma itinerante:

a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) e/o b),

b) i produttori agricoli esercenti l’attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura

prevalente dalle rispettive aziende.

2) L’attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere

esercitata:

a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta

su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.

3) Per lo svolgimento dell’attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

a) il commercio in forma itinerante è consentito entro gli spazi individuati con l’Ordinanza Sindacale n. 18 del 23.06.2005;

b) i commercianti potranno utilizzare gli strumenti acustici esclusivamente nelle aree di fermata come sopra individuate;

c) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l’attività anche solo per il

tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in

materia di circolazione stradale;

d) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l’attività di vendita nei parchi, nei giardini

pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

e) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione

dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

4) E’ consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di

editori, distributori ed edicolanti.

5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1,  è soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.

6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

 

Art. 39 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree

1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono

essere autorizzati a svolgere l’attività in aree appositamente individuate, con provvedimento

dell’Amministrazione Comunale.

2) L’attività di vendita è consentita per un totale di 8 ore giornaliere nella giornata stabilita con provvedimento dell’autorità comunalei. E’ vietato l’ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.

3) L’atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a

€ 462,00, l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l’allontanamento immediato dall’area.

5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

 

Art. 40 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

1) L’autorizzazione all’occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né

parzialmente a terzi.

2) E’ vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

3) L’esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione

amministrativa in originale.

4) L’esercente ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l’area circostante per un raggio di

2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente

in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

5) Nell’esercizio dell’attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto

energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.

6) L’esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti

connessi con l’esercizio dell’attività, compreso l’obbligo di fornire le prestazioni inerenti la

propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L’esercente è, altresì,

responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di

pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in

materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell’autorità sanitaria.

9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla

regolarizzazione dell’attività.

 

Art. 41 : Occupazioni per esposizione di merci

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una

parte per l’esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l’autorizzazione

all’occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta

dell’ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo

stesso.

3) L’autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l’orario in essa indicato. Pertanto, nel

periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse

contestualmente alla chiusura dell’esercizio.

4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative

previste nel vigente Regolamento TOSAP e all’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai

precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da € 77,00 a € 462,00.

 

Art. 42 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all’esterno di pubblico esercizio

1) L’allestimento di aree attrezzate all’esterno dei pubblici esercizi per consentire la

somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, fermo restando il rispetto delle norme di

sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita

autorizzazione integrativa.

2) Qualora l’attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì,

l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto

del Regolamento TOSAP.

3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l’orario indicato

espressamente nell’autorizzazione di cui al comma 1).

4) Ai pubblici esercizi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro dopo le ore 22,00.

5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai

precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è

tenuto alla regolarizzazione dell’attività.

 

Art. 43 : Insediamento di attività produttive.

1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con

DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico

delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di

commercio all’ingrosso, di agenzia d’affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare,

entro 30 giorni dall’inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell’attività

all’Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli

adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In

caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00.

 

Art. 44 : Targhetta dell’amministratore di condominio

1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso

dei condomini di competenza o nell’atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome,

indirizzo e recapito telefonico.

2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all’imposta sulla pubblicità,

deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all’interno di zone ed

edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in

ottone o pietra.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da

€ 50,00 a € 300,00 e l’obbligo dell’adeguamento alle vigenti disposizioni.

 

TITOLO 7 : VARIE

 

Art. 45 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani

per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti,

carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta

all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate

dall'apposito regolamento comunale.

2) Le raccolte e le vendite di beneficenza possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell’Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile

dell’Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta e la vendita deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell’Associazione o Ente.

4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e

delle fiere.

5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a

€ 300,00.

 

Art. 46 : Accattonaggio

1) E’ vietato chiedere l’elemosina per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00 e l’obbligo di cessare l’attività.

 

Art. 47 : Artisti di strada

1) L’autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli “artisti di strada” è richiesta soltanto nei

casi in cui l’esercizio dell’attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all’uso

pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell’art. 24 del presente

Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla

circolazione stradale.

2) L’autorizzazione all’occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono

disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..

 

Art. 48 : Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di

uso pubblico, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con

serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del

Comune, di effettuare lo scarico di dette acque.

2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente

disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da

assicurare l’allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità,

richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e

della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto

obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l’attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate

esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da €

77,00 a € 462,00 e a questa consegue, di diritto, l’allontanamento immediato dal territorio

comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni

altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell’art. 159 del

Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali

provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia

sono a carico dell’avente diritto.

 

Art. 49 : Bagni

1) Il divieto di balneazione è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00 e l’obbligo di sospendere immediatamente l’attività.

 

Art. 50 : Contrassegni del Comune

1) E’ vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi

comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere,

che non siano in gestione diretta dall’Amministrazione comunale o previo accordo con la

stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche,

comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

 

TITOLO 8 : SANZIONI

 

Art. 51 : Sanzioni amministrative

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L.

24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie indicate nei singoli articoli.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione

amministrativa pecuniaria vi sia l’obbligo di cessare un’attività e\o un comportamento o la

rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e

contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente,

altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento

o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’Ufficio o Comando da cui

dipende l’agente accertatore.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma

3, si provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente

sostenute per l’esecuzione sono a carico del trasgressore.

 

 

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 52 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il giorno successivo alla sua esecutività. Restano abrogate tutte le precedenti norme e disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

Art. 53 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie

oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.