Regolamento di disciplina delle
concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali del
Comune
ART. 1
(Nel rispetto dell'art. 158
del vigente regolamento di contabilità).
Il Comune può dare in concessione o in locazione, per la durata massima
consentita dalle leggi vigenti in materia, beni immobili demaniali o
patrimoniali, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi
istituzionali a:
1 - Enti Pubblici;
2 - Istituzioni;
3 - Associazioni culturali, sportive e similari che non perseguano fini di
lucro;
4 Ordini religiosi ed enti ecclesiastici;
5 Privati, per particolari motivate causalità volte a sanare un evento
contingente e straordinario;
6) Associazioni di volontariato e umanitarie senza scopo di lucro con particolare
finalità assistenziali.
ART. 2
Le concessioni e /o
locazioni sono deliberate e stipulate nel rispetto del regolamento di
contabilità, per un canone annuo, sentito il competente ufficio tecnico
comunale, sulla base dei valori in comune commercio.
Nel caso la concessione e/o locazione abbia durata inferiore all'anno il
corrispondente canone sarà determinato proporzionalmente.
Nel caso in cui la concessione e/o locazione abbia durata superiore all'anno,il
relativo canone, per ogni anno successivo a quello iniziale verrrà aggiornato
automaticamente per un importo pari al 75% della variazione, accertata
dall'ISTAT dell'ammmontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati, verificatesi nell'anno precedente.
Per le Associazioni di cui al punto 6 dell'art. 1, la Giunta con apposita
deliberazione può determinare la concessione gratuita.
ART.3
Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie. I locali non potranno essere in nessun caso, neanche temporaneamente, ceduti a terzi dai concessionari e/o locatari senza la preventiva autorizzazione dell'organo comunale competente.
ART.4
I presupposti, i criteri e
le modalità per la concessione o la locazione dei beni in esame sono i
seguenti:
a) accertamento preliminare, con atto della G.M., che l'immobile non sia idoneo
né suscettibile di utilizzazione, anche temporanea, per uso istituzionale.
Qualora un immobile idoneo e/o suscettibile di soddisfare esigenze
istituzionali viene, per particolari contigenze debitamente motivate, dato in
concessione o in locazione non potrà comunque prescindersi dall'applicazione di
un canone determinato sulla base dei valori locativi di comune commercio;
b ) espressa indicazione, nell'atto di concessione o di locazione dei fini per
i quali l'immobile viene concesso o locato;
c ) verifica da parte dell'Amministrazione Comunale da effettuarsi in qualsiasi
momento per accertare che l'immobile concesso o locato sia effettivamente
destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione o di locazione:
d) assunzione da parte del concessionario o del locatario degli oneri della
manutenzione ordinaria e straordinaria (qualora si renda necessaria per
omissioni, in sede di manutenzione ordiriaria) di competenza del concessionario
e/o locatario (es. N.U.);
e) verifica periodica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, per accertare lo
stato manutentivo dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali
opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti, risultante da apposito
verbale;
f) - applicazione di un canone, determinato su proposta dell'ufficio tecnico
conunale, sulla base dei valori locativi in comune commercio;
h) revoca o risoluzione in qualsiasi momento, con preavviso, qualora possibile,
di mesi tre, della concessione o della locazione, per soppravvenute esigenze di
carattere istituzionale;
i) acquisizione alla proprietà comunale, al termine della concessione o della
locazione, di tutte le eventuali migliorie apportate all'immobile concesso o
locato, senza diritto a rimborso o indennizzo di sorta;
l) divieto assoluto di subconcessione;
m) decadenza o risoluzione della concessione o della locazione in caso di
mancanza osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni di cui al presente
regolamento. con l'obbligo da parte del concessionario o del locatario, della
restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose nonché della
corresponsione di una penale pari all'intero ammontare del canone annuo a suo tempo
determinato dall'Ufficio tecnico in regime di libero mercato, dovuto per tutto
il periodo di occupazione, maggiorato delle percentuali annue di aggiornamento
ISTAT secondo i criteri di cui al punto con detrazione di quanto già
corrisposto.
ART. 5
Rimane comunque impregiudicata l'impossibilità di concessione temporanea, non superiore a trenta giorni, degli immobili da parte degli organi competenti per finalità pubbliche, sociali e culturali.
ART.6
Restano escluse dalla
disciplina del presente regolamento le strutture di interesse economico sociale
e i terreni agricoli comunali.
Sono altresì esclusi gli immobili destinati ad attività socio-culturali per i
quali è prevista l'approvazione di apposito regolamento.
Schema di atto di concessione e/o locazione
Comune di Villanova
Monteleone
Provincia di Sassari
L'anno________
addì__________ del mese di ____________
il Comune di Villanova Monteleone in persona del Dott.______________ Segretario
Comunale, nato a ____________________ il __________ e domiciliato in __________________
presso la sede comunale
PREMESSO:
che con delibera della Giunta Municipale n.____ del __________ esecutiva, è
stabilito di concedere e/o locare a favore dell'___________ l'immobile di
seguito indicato:
che il Comune è proprietario dell'immobile ________________ (descrizione
analitico-descrittiva del bene da locare ) e come risultante dallo stato di
consistenza e nei relativi disegni ellegati al presente atto:
che la /il _____________________ con finalità di __________ meglio
puntualizzate nello statuto sociale che si allega ed al quale si fa espresso
rinvio,
CONCEDE/LOCA
al
___________________________ in persona del suo rappresentante legale
____________________che per brevità sarà chiamato in proseguo concessionario
e/o locatario, l'utilizzo del bene di cui al sub ________ della premessa per
perseguire il suo scopo societario alle seguenti condizioni:
1 Il bene come meglio descritto in precedenza nello stato di conservazione in
cui si trova, sicché il concessionario assume a proprio totale carico tutti gli
oneri e tutte le spese attinenti i lavori di ripristino e ristrutturazione
necessari a renderli idonei allo scopo per cui vengono concessi. Detti
interventi, da realizzarsi previo apposito progetto da proporre a cura e spese
del concessionario e da sottoporre al preventivo benestare del Comune, potranno
essere intrapresi soltanto dopo l'ottenimento, sempre a completo carico del
concessionario, delle relative prescritte autorizzazioni e concessioni di
legge, restando esplicitamente puntualizzato che sul concessionario medesimo
ricadrà ogni responsabilità conseguente a qualsiasi omissioni o a qualsivoglia
sua infrazione o inosservanza.
2 - Versamento al Comune, per il tramite del proprio tesoriere o nelle altre
modalità che vorrà stabilire l'ente medesimo, da parte del concessionario dei
seguenti importi:
a - L _______________ ( ______________) quale corrispettivo mensile, da
effettuarsi entro il giorno _______di ogni mese di durata della concessione;
corrispettivo peraltro soggetto fin dal primo anno di decorrenza agli
adeguamenti legati alle variazioni del costo della vita nonché alle altre
maggiorazioni che il comune dovesse ritenere di dover operare in relazione
all'eventuale manifestarsi di eventi particolari.
b) di L _______________ ( ______________) pari a due mensilità, qual deposito
cauzionale infruttifero.
Le eventuali spese per la fornitura di acqua, luce e relativi allacci, sono a
totale carico del concessionario.
3 La concessione ha la durata di anni_______e la stessa decorre dal _________
al ___________. Entro detto ultimo giorno ed in caso di revoca o scadenza della
concessione, il concessionario deve a proprie spese, sgomberare gli immobili in
parola da persone e cose e riconsegnarli al comune salvo che quest'ultimo
addivenga, su proposta scritta del concessionario a produrre sei mesi prima
della scadenza naturale, a eventuali successivi rinnovi che il comune a suo
insindacabile giudizio, potrà concedere e definire nella durata.
4 Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che gli immobili di cui
trattasi fanno parte del patrimonio che deve essere adibito dal comune ai fini
istituzionali di legge; pertanto, poiché la necessità od anche la utilità di
destinare gli immobili a tali fini essenziali può manifestarsi, giudizio insindacabile
del comune, in qualsiasi momento, si conviene che, realizzandosi detta
eventualità, la presente concessione potrà essere immediatamente risolta,
mediante preavviso scritto di quindici giorni. In tal caso il concessionario si
impegna a lasciare liberi da persone e cose gli immobili, entro il termine di
preavviso.
5 Il concessionario assume l'obbligo di effettuare a sue spese la manutenzione
ordinaria degli immobili in concessione e degli impianti fissi esistenti negli
stessi, e quella straordinaria eventualmente necessaria a causa di omissioni in
sede di manutenzione ordinaria.
6 Al concessionario fermo restando quanto precisato al precedente punto n. 1) è
fatto espresso, assoluto divieto di apportare successive ulteriori innovazioni
e modifiche ai beni in concessione senza che il comune abbia concesso in merito
il suo nullaosta. In ogni caso, tutte le migliorie, tutte le innovazioni e
tutti gli impianti fissi eventualmente realizzati dal concessionario,
passeranno in piena proprietà del comune alla cessazione, per, qualsiasi causa,
della concessione senza che sia dovuto alcun compenso e salva la facoltà del
comune di ordinare la demolizione e di pretendere la restituzione dei beni in
concessione nel pristino stato qualora risultassero realizzati senza la sua
preventiva autorizzazione o in contrasto con la medesima, ovvero se autorizzati
temporaneamente nell'esclusivo interesse del concessionario.
7 La presente concessione è intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis
causa ed è anche espressamente vietata qualsiasi subconcessione, sia totale che
parziale, dell'immobile che ne costituisce l'oggetto.
8 Gli immobili in parola non possono, assolutamente, essere adibiti ad uso
diverso da quello essenziale per cui vengono concessi.
9 E' infine espressamente vietato porre, nell'ambito del perimetro di
pertinenza dell'immobile, depositi di materie infiammabili che non siano
espressaniente necessari per l'utilizzazione nel bene fine del presente atto.
10 La presente concessione s'intende fatta esclusivamente entro i limiti dei
diritti che sugli immobili competono al comune e senza pregiudizio alcuno per
eventuali preesistenti diritti di terzi. Perlatro, dell'esecuzione di questa
concessione non potranno mai derivare servitù che gravino sui beni contigui di
proprietà del Comune.
11. Qualora il concessionario non adempia agli obblighi dello sgombero e della
riconsegna regolati nei punti 3 e 4, il comune ha la facoltà di provvedervi
d'ufficio in danno del concessionario ed anche in assenza di essa; ed ha,
altresì, la facoltà di rivalersi delle spese sostenute e dei crediti comunque
maturati avvalendosi del privilegio conferitogli dalla legge sui beni
eventualmente reperiti nell'ambito degli immobili concessi.
12. Il Comune si riserva la facoltà di imporre nuove condizioni e nuovi oneri a
carico del concessionario qualora si verificassero nuove esigenze nel periodo
di durata della concessione.
13. In caso di mancato adempimento e mancata osservanza delle clausole di cui
ai punti 1, 2, 5, 6, 7 e 8, la concessione s'intende risolta di diritto.
14. Per quanto non espressamente previsto dalle clausole sopra indicate, il
presente atto sarà sottoposto a tutte le disposizioni di legge e regolamentari
che regolano le concessioni amministrative.
15. Le spese di stipulazione, di bollo, registro e di qualsiasi altra natura,
inerenti il presente atto sono a totale carico del concessionario.
16. Il presente atto mentre è, immediatamente impegnativo per il
concessionario, per il comune diventerà vincolante soltanto dopo l'approvazione
da parte dei competenti organi che lo rappresentano.
17. Eventuali controversie derivanti dalla presente concessione saranno
deferite, di comune accordo alla competenza del foro di Sassari.
18. La presente concessione, quale semplice atto di gestione amministrativa,
non può costituire in alcun modo titolo di preferenza in caso di alienazione
del bene oggetto del presente atto.
Il Sindaco Il Concessionario