REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO
DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE
Art. 1
Disciplina del servizio
Il servizio di noleggio con
conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione
ed immatricolati secondo la prescrizione del IV comma articolo 58 ed in
conformità all'uso di cui al punto 1) lettera c) art. 57 del T.U. 15 giugno
1959. n. 393, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è
disciplinato:
a) dall'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933. n. 1740, tenuto in vigore dall'art.
145, II comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393;
b) dal T.U 15 giugno 1959. n. 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30
giugno 1959, n. 420;
c) dai Regolamenti C.E.E. 543 69, 1463 70, 514 e 515 72, 1787 73, 2827 e 2828
77;
d) dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n.394;
e) dal D.M. 18 aprile 1977;
f) dagli artt. 86 e 121 del TU. di Pubblica Sicurezza del 18.6.1931, n. 773.
nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635;
g) dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
h) dalla deliberazione della Giunta regionale con la quale è stato approvato lo
schema del regolamento tipo regionale;
i) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo
regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
30.11.1992.
Art. 2
Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
Il numero, il tipo e le
caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con
conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 D.M. 18 aprile
1977 viene fissato, a norma dell'articolo 113 del T.U. 8.12.1933, n. 1740, con
deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciale e\o
regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi;
l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale
residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
la distanza del Comune e delle frazioni dal Capoluogo di Provincia e della più
vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e
dal Comune Centro;
l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto
(ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e
linee marittime) interessanti il territorio comunale;
le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianati,
culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente
anche con autoveicoli di noleggio di altri comuni oppure mediante autoveicoli
di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base all'art.
57, II comma del Codice della Strada.
Art. 3
Licenza comunale di esercizio
Per esercitare il servizio
di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso, oltreché
della prescritta licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di apposita
Licenza comunale che viene rilasciata dal Sindaco previa deliberazione della
Giunta Municipale di approvazione della graduatoria di cui al successivo art.
5.
Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie
per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al
servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.
In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate le
autorizzazioni stesse durano sino alla loro normale scadenza.
Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di Iicenza di esercizio rilasciata
da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.
La licenza può essere rílasciata a ditte individuali o a società che abbiano
come loro scopo sociale il trasporto di persone.
Art. 3/bis
Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n° 448.
Art. 4
Domanda per prestare il servizio
Chi intende ottenere la
licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con
conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Siindaco.
Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società
deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che
intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale della rimessa o di
altro recapito nel Comune.
La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dai
seguenti documenti:
a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanzìari adeguati al
disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane; b) certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura per
l'attività di trasporto persone e eventuale certificato di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio1956, n° 860;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di residenza nel Comune;
e) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
f) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che
limiti il regolare svolgimento del servizio;
g) documentazioni di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto
previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
h) fotocopia debitamente autenticata e della patente di guida e certificato di
abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o
dei conducenti che si intende adibire alla guida del o dei veicoli;
i) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è
affetto da malattia imcompatibile con l'esercizio del servizio;
l) certificato penale, rilasciato dal casellario del tribunale competente, dal
quale non risultino condanne per reati non colposi.
Se il richiedente è una società o una cooperativa occorre la produzione del
certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente.
Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
a) Statuto e Atto Costitutivo;
b) certificato di iscrizione all'Albo Prefettìzio;
c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
e) elenco Soci;
f) fotocopia, debitamente autenticata, della patente di guida e C.A.P.
(certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida degli
autoveicoli;
g) certificazione di disciplina finanziaria;
h) certificazíone medica attestante che i soci adibiti alla guida degli
autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio delle
attività;
i) certificato penale, rilasciato dal casellario del Tribunale competente, dal
quale non risultino condanne per reati non colposi per ciascuno dei soci
adibiti alla guida degli autoveicoli;
Art. 5
Titoli preferenziali
Costituiscono titoli
preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio:
A) Per servizi da esercitarsi con autovetture:
1) aver svolto l'attivitá di autotrasporto di persone in qualità di autista
dipendente nel servizio di noleggio da rimessa con conducente o in quello
pubblico da piazza;
2) essere residenti nel Comune di Villanova Monteleone;
B) Per servizio da esercitarsi con autobus:
1) l'organizzazione aziendale, societaria o cooperativistica;
2) essere residente nel Comune di Villanova Monteleone;
C) Costituiranno, altresì titoli vari e daranno luogo all'attribuzione di
punteggio i seguenti requisiti:
1) anzianità di servizio nel settore specifico;
2) il numero dei nuovi posti di lavoro che verrebbero ad occuparsi (per solo
servizio autobus);
4) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti.
In caso di parità di titoli, la Giunta Municipale può tener conto della data
della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà
comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della
graduatoria.
Art. 6
Cause di impedimento al rilascio della licenza
Costituisce motivo di
impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli
da noleggio con conducente:
a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;
b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio
autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e
oggettive previste dal presente regolamento;
c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti
non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
licenza di servizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata
presentata, sia da parte di altri Comuni.
Art. 7
Assegnazione della licenza comunale di esercizio
Per esercitare il servizio
di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di
esercizio, che verra assegnata dal Sindaco, sulla base di regolare graduatoria
predisposta secondo il precedente art. 5, sentito il parere delle
organizzazioni provinciali di categoria del settore autonoleggio.
La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco, dopo che la
deliberazione di cui al I comma sia devenuta esecutiva, con la specifica
indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2, D.M. 18 aprile 1977)
dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.
Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'autorità
comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di Polizia
Amministrativa di cui all'art. 86 TU leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno
1931, n. 773.
Art. 8
Durata licenza
La licenza comunale di esercizio ha la durata di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 12-13 e 14.
Art. 9
Gestione dei servizio. Trasferimento della licenza
Il servizio deve essere
gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello
stesso.
La licenza comunale dì esercizio non può essere trasferita senza l'assenso
della Giunta Municipale, la quale vi provvede dopo aver accertato che il
subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio
dell'attività.
La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano
trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte
del titolare o di cessazione dell'attività.
Qualora la licenza sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del
titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, con diritto di
precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporne entro un
anno nel rispetto delle condizioni stabilite al I comma.
Art. 10
Inizio del servizio
L'assegnatario della
licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio, con un
autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla
data di rilascio della licenza stessa.
Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove,
l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per
causa a lui non inputabile.
Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver
provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo, con l'indicazione del numero di
telaio, per ottenere il rilascio della proroga.
Art. 11
Divieto di esercitare servizio ad itinerari fissi
Salvo quanto disposto
dall'art. 57 comma II del T.U. 15 giugno 1959. n. 393, è vietato esercitare con
autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente servizi ad itinerari
fissi, con orario e tariffe prestabiliti.
Per infrazione al presente divieto il Sindaco può disporre, con proprio
provvedimento, la revoca della licenza comunale di esercizio.
Art. 12
Sospensione della licenza
La licenza comunale di
esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso
di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne
determinano la revoca o la decadenza.
Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Sindaco Comunale, sentite le
organizzazioni di categoria provinciali del settore autonoleggio.
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente
Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di
circolazione.
Art. 13
Revoca della licenza
La licenza comunale di
esercizio viene revocata con deliberazione della Giunta Municipale, sentite le
Organizzazioni di categoria provinciali del settore autonoleggio nei seguenti
casi:
a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per
svolgere l'esercizio;
b) quando l'attìvità viene esercitata da persone che non siano il titolare
della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
c) quando il titolare della licenza si sia procurato in continuità servizi
nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di
esercizio;
d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia
stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta
indifferenziata a prezzo ripartito;
e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli
obblighi fissati per esercizio;
f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il
contrabbando o consentire la evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
9) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per
delitti non colposi a pena restrittíva della libertà personale;
h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si
sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il
regolare svolgimento del servizio;
1) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con
l'esercizio del servizio.
Il provvedimento di revoca della licenza verrà preceduto dalla contestazione
degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza
non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il
Sindaco indicherà le motivazioni del rigetto delle giustificazioni prodotte.
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente
Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di
circolazione.
Art. 14
Decadenza della licenza
La licenza comunale di
esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo per il Sindaco di
emanare il relativo provvedimento entro quindìci giorni dal verificarsi dell'evento:
a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di
comunicazione dell'assegnazione della licenza secondo quanto previsto nell'art.
10;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del
titolare della stessa;
c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno
che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
d) per fallimento del detto titolare della licenza;
e) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato
sostituito entro 90 giorni;
f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da
incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo
9.
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente
Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di
circolazione.
Art. 14.\BIS
I nuovi veicoli al servizio di noleggio con conducente e servizi da piazza devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
Art. 15
Verifica e revisione degli autoveicoli
Gli autoveicoli sono
sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e, successivamente almeno una
volta ogni biennio e comunque, ogni qualvolta l'Autoritá comunale ne ravvisi
l'opportunità, alla verifica da parte di una Commissione nominata dalla Giunta
Municipale, composta dal Sindaco o suo delegato, Presidente, da due
rappresentanti del Comune e da due rappresentanti delle Organizzazioni
provinciali di categoria del settore, che è tenuta ad accertare la rispondenza
degli autoveicoli alle caratteristiche (art.2 D.M. 18 aprile 1977) contenute
nella domanda di assegnazione della licenza.
Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico
riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della
Motorizzazione Civile (art. 113 T.U. n. 393 del 15 giugno 1959) e da
effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19 giugno 1979
n. 348).
Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai
requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato
il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile
agli effetti degli artt. 56 e 65 del D.P.R. N. 393 del 15 giugno 1959, da
inviarsi altresì alla Regione Sardegna.
Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel duvuto stato di conservazione
e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in
efficenza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà
fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma
dell'art. 13.
Art. 16
Sostituzione dell' autoveicolo
Nel corso del periodo
normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere
autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con
altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività
di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della
Commissione di cui all'art. 15, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10.
In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione
relativa alla modifica avvenuta.
Art. 17
Contachilometri e cronotachimetro
Gli autoveicoli adibiti al
servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio
contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può
esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.
Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere
muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla
legge 13 novembre 1978 n. 727.
Art. 18
Tariffe
Con deliberazìone del
Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono
fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente
che, per gli autobus, dovranno essere mantenute entro i limiti minimi e massimi
stabiliti dall'Amministrazione Regionale.
La Commissione di cui all'art. 15 ha il compito di verificare la rispondenza
delle tariffe praticate.
Qualora la Commissione riscontri che il prezzo patuito per il noleggio
dell'autobus è inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata
dall'Assessorato Regionale dei Trasporti provvede a richiamare il titolare
della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può
proporre al Consìglio Comunale l'adozione del provvedimento della revoca della
licenza ai sensi del punto 1) dell'art. 13.
In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna
diffida.
I titolari del servIzio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle
loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.
Art. 19
Responsabilità nell'esercizio
Ogni responsabilità per
eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che
indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio e all'esercizio
della licenza, è a esclusívo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa
sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.
Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali
di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Art. 20
E' individuato quale luogo
dì stazionamento per le autovetture da noleggio, la piazza di Chiesa.
Al di fuori della predetta zona è fatto divieto di stazionare con autovetture
da noleggio con il conducente sulle strade ed aree pubbliche allo scopo di
procurarsi il noleggio.
Art. 21
Obblighi dei conducenti degli autoveicoli
I conducenti degli
autoveicoli in servizio di noleggio devono comportarsi con correttezza,
civismo, senso di responsabilità e come tenere un atteggiamento decoroso.
In particolare essi hanno l'obbligo di:
a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività
dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della
sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica
nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di
contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il
provvedimento di sospensione di cui all'art. 12 e, se a carico di personale
dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti
disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.
Art. 22
Divieti per i conducenti degli autoveicoli
Ai conducenti degli
autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno
noleggiato anche durante i periodi di sosta;
b) portare animali propri sull'autoveicolo;
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione
del servizio;
d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri
dell'autoveicolo;
e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salva specifica richiesta
dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
Art. 23
Contravvenzioni
Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15 giugno 1959 n. 393, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.