REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE


Art. 1
Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del IV comma articolo 58 ed in conformità all'uso di cui al punto 1) lettera c) art. 57 del T.U. 15 giugno 1959. n. 393, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:
a) dall'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933. n. 1740, tenuto in vigore dall'art. 145, II comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393;
b) dal T.U 15 giugno 1959. n. 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420;
c) dai Regolamenti C.E.E. 543 69, 1463 70, 514 e 515 72, 1787 73, 2827 e 2828 77;
d) dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n.394;
e) dal D.M. 18 aprile 1977;
f) dagli artt. 86 e 121 del TU. di Pubblica Sicurezza del 18.6.1931, n. 773. nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635;
g) dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
h) dalla deliberazione della Giunta regionale con la quale è stato approvato lo schema del regolamento tipo regionale;
i) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30.11.1992.

Art. 2
Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 D.M. 18 aprile 1977 viene fissato, a norma dell'articolo 113 del T.U. 8.12.1933, n. 1740, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciale e\o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi;
l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
la distanza del Comune e delle frazioni dal Capoluogo di Provincia e della più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune Centro;
l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio comunale;
le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianati, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base all'art. 57, II comma del Codice della Strada.

Art. 3
Licenza comunale di esercizio

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso, oltreché della prescritta licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di apposita Licenza comunale che viene rilasciata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Municipale di approvazione della graduatoria di cui al successivo art. 5.
Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.
In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate le autorizzazioni stesse durano sino alla loro normale scadenza.
Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di Iicenza di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.
La licenza può essere rílasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

Art. 3/bis

Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n° 448.

Art. 4
Domanda per prestare il servizio

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Siindaco.
Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale della rimessa o di altro recapito nel Comune.
La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanzìari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane; b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura per l'attività di trasporto persone e eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio1956, n° 860;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di residenza nel Comune;
e) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
f) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
g) documentazioni di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
h) fotocopia debitamente autenticata e della patente di guida e certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti che si intende adibire alla guida del o dei veicoli;
i) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia imcompatibile con l'esercizio del servizio;
l) certificato penale, rilasciato dal casellario del tribunale competente, dal quale non risultino condanne per reati non colposi.
Se il richiedente è una società o una cooperativa occorre la produzione del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente.
Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
a) Statuto e Atto Costitutivo;
b) certificato di iscrizione all'Albo Prefettìzio;
c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
e) elenco Soci;
f) fotocopia, debitamente autenticata, della patente di guida e C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
g) certificazione di disciplina finanziaria;
h) certificazíone medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio delle attività;
i) certificato penale, rilasciato dal casellario del Tribunale competente, dal quale non risultino condanne per reati non colposi per ciascuno dei soci adibiti alla guida degli autoveicoli;

Art. 5
Titoli preferenziali

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio:
A) Per servizi da esercitarsi con autovetture:
1) aver svolto l'attivitá di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente nel servizio di noleggio da rimessa con conducente o in quello pubblico da piazza;
2) essere residenti nel Comune di Villanova Monteleone;
B) Per servizio da esercitarsi con autobus:
1) l'organizzazione aziendale, societaria o cooperativistica;
2) essere residente nel Comune di Villanova Monteleone;
C) Costituiranno, altresì titoli vari e daranno luogo all'attribuzione di punteggio i seguenti requisiti:
1) anzianità di servizio nel settore specifico;
2) il numero dei nuovi posti di lavoro che verrebbero ad occuparsi (per solo servizio autobus);
4) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti.
In caso di parità di titoli, la Giunta Municipale può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

Art. 6
Cause di impedimento al rilascio della licenza

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:
a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;
b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di servizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 7
Assegnazione della licenza comunale di esercizio

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, che verra assegnata dal Sindaco, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art. 5, sentito il parere delle organizzazioni provinciali di categoria del settore autonoleggio.
La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco, dopo che la deliberazione di cui al I comma sia devenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2, D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.
Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'autorità comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di Polizia Amministrativa di cui all'art. 86 TU leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 8
Durata licenza

La licenza comunale di esercizio ha la durata di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 12-13 e 14.

Art. 9
Gestione dei servizio. Trasferimento della licenza

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.
La licenza comunale dì esercizio non può essere trasferita senza l'assenso della Giunta Municipale, la quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attività.
Qualora la licenza sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporne entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al I comma.

Art. 10
Inizio del servizio

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio, con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.
Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove, l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non inputabile.
Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo, con l'indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio della proroga.

Art. 11
Divieto di esercitare servizio ad itinerari fissi

Salvo quanto disposto dall'art. 57 comma II del T.U. 15 giugno 1959. n. 393, è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente servizi ad itinerari fissi, con orario e tariffe prestabiliti.
Per infrazione al presente divieto il Sindaco può disporre, con proprio provvedimento, la revoca della licenza comunale di esercizio.

Art. 12
Sospensione della licenza

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Sindaco Comunale, sentite le organizzazioni di categoria provinciali del settore autonoleggio.
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

Art. 13
Revoca della licenza

La licenza comunale di esercizio viene revocata con deliberazione della Giunta Municipale, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali del settore autonoleggio nei seguenti casi:
a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
b) quando l'attìvità viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
c) quando il titolare della licenza si sia procurato in continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per esercizio;
f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire la evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
9) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittíva della libertà personale;
h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
1) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
Il provvedimento di revoca della licenza verrà preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Sindaco indicherà le motivazioni del rigetto delle giustificazioni prodotte.
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 14
Decadenza della licenza

La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindìci giorni dal verificarsi dell'evento:
a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza secondo quanto previsto nell'art. 10;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
d) per fallimento del detto titolare della licenza;
e) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 9.
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 14.\BIS

I nuovi veicoli al servizio di noleggio con conducente e servizi da piazza devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

Art. 15
Verifica e revisione degli autoveicoli

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e, successivamente almeno una volta ogni biennio e comunque, ogni qualvolta l'Autoritá comunale ne ravvisi l'opportunità, alla verifica da parte di una Commissione nominata dalla Giunta Municipale, composta dal Sindaco o suo delegato, Presidente, da due rappresentanti del Comune e da due rappresentanti delle Organizzazioni provinciali di categoria del settore, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art.2 D.M. 18 aprile 1977) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.
Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile (art. 113 T.U. n. 393 del 15 giugno 1959) e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348).
Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti degli artt. 56 e 65 del D.P.R. N. 393 del 15 giugno 1959, da inviarsi altresì alla Regione Sardegna.
Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel duvuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficenza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art. 13.

Art. 16
Sostituzione dell' autoveicolo

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 15, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10.
In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica avvenuta.

Art. 17
Contachilometri e cronotachimetro

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.
Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978 n. 727.

Art. 18
Tariffe

Con deliberazìone del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente che, per gli autobus, dovranno essere mantenute entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'Amministrazione Regionale.
La Commissione di cui all'art. 15 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.
Qualora la Commissione riscontri che il prezzo patuito per il noleggio dell'autobus è inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata dall'Assessorato Regionale dei Trasporti provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Consìglio Comunale l'adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto 1) dell'art. 13.
In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.
I titolari del servIzio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

Art. 19
Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio e all'esercizio della licenza, è a esclusívo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.
Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 20

E' individuato quale luogo dì stazionamento per le autovetture da noleggio, la piazza di Chiesa.
Al di fuori della predetta zona è fatto divieto di stazionare con autovetture da noleggio con il conducente sulle strade ed aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

Art. 21
Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e come tenere un atteggiamento decoroso.
In particolare essi hanno l'obbligo di:
a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 22
Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
b) portare animali propri sull'autoveicolo;
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salva specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 23
Contravvenzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15 giugno 1959 n. 393, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.