Regolamento edilizio
Piano urbanistico comunale
Variante
Indice
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Norme preliminari
Art,1 Contenuto e limiti del regolamento edilizio
Art. 2 Richiamo a disposizioni generali di legge
CAPO Il
Comm[ssione edilizia
Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia
Art. 4 Composizione della Commissione Edilizia
Art. 5 Funzionamento della Commissione Edilizia
CAPO III
Concessione ad edificare ed autorizzazioni
Art. 6 Opere soggetto a concessione
Art. 7 Opere soggette ad autorizzazione
Art. 8 Opere subordinate a denuncia di inizio attività
Art. 9 Opere eseguibili senza autorizzazione o concessione
Art. 10 Lavori eseguibili d'urgenza
Art. 11 Domando di concessione
Art. 12 Documentazione a corredo delle domande di concessione. Progetto ed
allegati
Art. 13 Domande di autorizzazione
Art. 14 Istruttoria prelinuinare dei progetti
Art. 15 Modalità di rilascio della concessione o della autorizzazione
Art. 16 Caratteristiche e validità della concessione
Art. 17 Durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione
Art. 18 Deroghe
Art. 19 Responsabilità
CAPO IV
Esecuzione e controllo delle opere
Art. 20 Inizio dei lavori
Art. 21 Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni
Art. 22 Intimazione dei lavori. Dichiarazione di abitabilità o di agibilità
TITOLO Il
Disciplina della fabbricazione
CAPO I
Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano
Art. 23 Campionature
Art. 24 Aspetto e manutenzione degli edifici
Art, 25 Aggetti e sporgenze
Art. 26 Arredo urbano
CAPO Il
Norme igieniche
Art. 27 Spazi interni agli edifici
Art. 28 Uso dei distacchi tra fabbricati
Art. 29 Convogliamento acque luride
Art. 30 Scale
Art. 31 Bagni
Art. 32 Impianti di riscaldamento, forni, focolai, camini, condotti di calore,
canne fumarie
Art. 33 Piani interrati
Art. 34 Piani seminterrati
Art. 35 Piani terreni
Art. 36 Piani sottotetto
Art. 37 Norme comuni a tutti i piani abitabili
Art. 38 Fabbricati in zona rurale
Art. 3 Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti
CAPO III
Norme relative alle aree scoperte
Art. 40 Manutenzione delle aree
Art. 41 Depositi su aree scoperte
CAPO IV
Norme di buona costruzione
Art. 42 Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni
Art. 43 Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti
CAPO V
Uso di suolo, spazio e servizi pubblici
Art. 44 Occupazione temporanea o permanente di spazio e suolo o sottosuolo
pubblico
Art. 45 Rinvenimenti e scoperte
Art. 46 Uso di scarichi e di acque pubbliche
Art. 47 Norme per la disciplina dell'attività estrattiva di cava
CAPO VI
Garanzia della pubblica incolumità
Art. 48 Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori
Art. 49 Ponti e scale di servizio
Art. 50 Scarico dei materiali. Demolizioni. Nettezza delle strade adiacenti ai
cantieri
Art. 51 Responsabilità degli esecutori di opere
Art. 52 Rimozione delle recinzioni
TITOLO III
Sanzioni e disposizioni transitorie
Art. 53 Sanzioni
Art. 54 Disposizioni transitorie
Regolamento edilizio
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Norme preliminari
Art. 1
Contenuto e limiti del regolamento edilizio
Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, gia costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e negli elaborati costituenti lo strumento urbanistico.
Art. 2
Richiamo a disposizioni generali di legge
Disponendo l'art. 871 dei Codice Civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificatamento indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.
CAPO Il
Commissione edilizia
Art. 3
Attribuzioni della Commissione Edilizia
La Commissione edilizia dà
parere al Responsabile del servizio:
a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il
territorio comunale;
b) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'art 151 del
D.P.R. 490/99
c) in via preliminare sui progetti di massima relativi ad opere di particolare
importanza;
d) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.
Art. 4
Composizione della Commissione Edilizia
La Commissione Edilizia è
composta:
a) dal Sindaco o da un assessore suo delegato, che la presiede;
b) dall'assessore ai Lavori pubblici;
c) dal tecnico comunale;
d) dall'ufficiale sanitario;
9) da un ingegnere o da un architetto, designato dalla Giunta Comunale fra una
terna proposta dall'Ordine professionale;
f) da un geometra, designato dalla Giunta Comunale fra una terna proposta dal
Collegio professionale;
g) da un agronomo, designato dalla Giunta Comunale fra una terna proposta
dall'Ordine professionale;
h) da un esperto nelle varie materie inerenti l'edilizia, designato dalla
Giunta Comunale in rappresentanza delle imprese edili artigiane operanti a
Villanova;
i) da un esperto in materia di paesaggio.
I Commissari di cui alle lettere e), f), g), h), i) durano in carica cinque
anni e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre
riunioni consecutive senza giustificato motivo.
Per gli affari di speciale importanza il sindaco può invitare ad assistere alle
adunanze senza diritto di voto anche persone notoriamente esperte dei problemi
trattati.
Art. 5
Funzionamento della Commissione Edilizia
La Commissione si riunisce
di norma una volta al mese, o più spesso, qualora il Sindaco che la convoca, lo
ritenga opportuno.
Le adunanze sono valide quando intervengano almeno tre commissari, oltre il
tecnico comunale.
I pareri saranno resi a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale
il voto dei presidente.
Il tecnico comunale esprime per iscritto un parere motivato sulla ammissibilità
di ciascun progetto sottoposto all'esame della Commissione.
I componenti della Commissione Edilizia non potranno presenziare all'esame e
alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque
interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non
potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione
deve essere annotata nel verbale.
Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate da un
impiegato del Comune all'uopo designato dal Sindaco, per redigere e
controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati da tutti
gli intervenuti.
Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla
Commissione sulle domande esaminate ed ad apporre sui relativi disegni di
progetto la dicitura "esaminato dalla Commissione edilizia",
completata dalla data e dalla visto del tecnico comunale.
I progettisti possono richiedere al Sindaco, che può concederlo, di essere
sentiti dalla C.E. per meglio illustrare i progetti.
Ai componenti la Commissione Edilizia spetta la corresponsione di un rimborso
spese nella misura determinata dalla Giunta Comunale.
CAPO III
Concessione ad edificare ed autorizzazioni
Art. 6
Opere soggette a concessione
Ogni attività comportante
trasformazione urbanistica edi!izia del territorio comunale (fatta eccezione
per le opere soggette ad autorizzazione descritte al successivo art 7 e il caso
di denuncia di inizio attività di cui al successivo art. 8) è subordinata a
concessione la parte del Responsabile del Servizio, che la rilascia dietro
corresponsione dei relativi oneri, in base alle vigenti leggi, costituiti da un
contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché al
costo di costruzione. In particolare sono soggette a concessione la seguenti
opere:
a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, modifica di destinazione d'uso,
trasformazione strutturale ed estetica, demolizione, ricostruzione totale o
parziale, sia all'interno che all'esterno, di fabbricati:
b) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia
elettrica e dei gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato).
Art. 7
Opere soggette ad autorizzazione
Sono soggette ad
autorizzazione del Responsabile dei Servizio, nel rispetto delle norme di
regolamento edilizio, dei P.U.C. e delle leggi vigenti:
a) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio così come indicato nelle norme
di attuazione dei P.U.C.;
b) i depositi su aree scoperte, l'installazione di strutture trasferibili o
precarie;
c) l'abbattimento di alberi di alto fusto;
d) le occupazioni di suolo pubblico;
e) collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni,
corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista
dei pubblico, chioschi, distributori di carburante e simili;
f) collocamento o modifica di tende, tettoie e simili aggettanti su spazi
pubblici o privati;
g) costruzione strade interpoderali di modesta importanza senza particolari
opere d'arte;
h) costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta,
cancellate, recinzioni;
i) scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato.
Art. 8
Opere subordinate a denuncia di inizio attività
Sono subordinati alla
denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della
L. 24.12.1993 n° 537, in seguenti interventi:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti,
consistenti in rampe o ascensori esterni che alterino la sagoma dell'edificio;
c) aree destinate ad attività sportive, senza creazione di volumetria;
d) opere interne in singole unità immobiliari che non comportino modifiche
della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile;
e) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o
di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili sulla base di nueve disposizioni;
f) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la
categoria edilizia e non alterino la sagoma enon violino la eventuali
prescrizioni contenuto nella concessione edilizia;
g) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il
fabbricato,
La denuncia di inizio attività è sottoposta alle norme di cui all'art. 4 della
legge 4.12.1993 n° 493.
Gli elaborati progettuali da produrre all'atto della denuncia sono gli stessi
occorrenti per il rilascio della concessione
Art. 9
Opere eseguibili senza autorizzazione o concessione
Non sono soggette al rilascio della concessione né della autorizzazione di cui ai precedenti articoli tutte le opere di manutenzione ordinaria, così come descritte dalle norme di attuazione del P.U.C., purché non intervengano le condizioni di cui al precedente articolo 7, lettera f),
Art. 10
Lavori eseguibili d'urgenza
Potranno essere eseguite senza alcun tipo di autorizzazione preventiva solo opere di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietano di darne immediata comunicazione all' Amministrazione Comunale e di presentare immediatamente regolare domanda di concessione o di autorizzazione.
Art. 11
Domande di concessione
La domanda di concessìone
per eseguire lavori di cui al precedente art. 6, redatta in carta da bollo e
firmata dal proprietario dell'area o da chi abbia titolo per richiederla, deve
essere indirizzata all' Amministrazione Comunale.
Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:
a) nome, cognome, indirizzo e numero di codice fiscale del richiedente e del
progettista dell'opera;
b) impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio; dello
strumento urbanistico e delle leggi vigenti;
c) elezione di domicilio nel comune da parte del richiedente.
d) titolo che dà diritto alla concessione, ai sensi dell'art. 4 della legge
28.01.1977 n°10
Prima del rilascio della concessione dovrà inoltre essere trasmessa all'
Amministrazione Comunale la comunicazione del nome del direttore dei lavori e
la sua dichiarazione di accettazione.
Art. 12
Documentazione a corredo delle domande di concessione. Progetto ed
allegati
Per le opere edilizie, a
corredo della domanda di cui all'art. 10, è richiesta la presentazione dei
seguenti elaborati in triplice copia:
a) corografia con stralcio del P.U.C. nella stessa scala degli elaborati di
P.U.C.;
b) pianimetria quotata della località, in scala non inferiore ad 1:1000, estesa
per un raggio di almeno 50 m, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la
larghezza delle strade adiacenti, gli edifici circostanti e la distanze
rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile;
c) planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:500 con l'indicazione
della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle
recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio e rampe di accesso ai locali
interrati;
d) i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura con l'indicazione
delle sovrastrutture (volumi tecnici) ed almeno una sezione verticale quotata
in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima
pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte ed
a valle di m 10 almeno, con la indicazione dell'andamento del terreno prima e
dopo la prevista sistemazione: il tutto in scala non inferiore a 1:100 ;
e) Titolo per la richiesta di concessione;
f) calcoli dei volumi e delle superfici ai fini della determinazione degli
oneri previsti dall'art. 3 della legge 28.01.1977 n° 10, con determinazione
degli stessi, secondo le tariffe in vigore stabilite con deliberazione del
Consiglio Comunale.
g) relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli
interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè il
rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.
Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere
cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le
altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio.
Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote
numeriche.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e
decorativi in scala maggiore nonché fotografie, disegni e plastici che siano
ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.
Una adeguata documentazione fotografica dei fabbricati esistenti è
indispensabile per i progetti in zona A.
Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazione con la descrizione
delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture
esterne dei fabbricati, dallo schema del rifornimento dell'acqua potabile e
dello scarico delle acque bianche e nere.
I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, di norma,
dovranno avere le dimensioni di cm 21x29,7.
Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati saranno
indicate chiaramente le demolizioni e la nuove opere.
I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o
reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento, ed essere redatti, per
quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.
Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione
concernenti varianti di progetti già approvati; per tali progetti, inoltre,
dovranno essere evidenziate in modo chiaro le variazioni richieste rispetto al
progetto precedente.
Per le concessioni convenzionate di cui alla L. n. 10 dei 28.1.1977, alla
domanda di concessione dovrà essere allegato lo schema di convenzione o lo
schema di atto unilaterale redatto nel rispetto della legislazione vigente.
Art. 13
Domande di autorizzazione
a Domanda di autorizzazione
a lottizzare: la domanda di autorizzazione a lottizzare redatta su carta
bollata ed indirizzata all'Amministrazione Comunale dovrà contenere nome,
cognome, indirizzo e numero di codice fiscale di ciascuno dei richiedenti e del
progettista, che deve essere un professionista abilitato e iscritto all'albo
professionale.
Nella domanda deve risultare inoltre l'impegno ad osservare le norme del
presente R.E.. dello strumento urbanistico in vigore e delle norme di legge e
l'elezione del domicilio presso il Comune da parte dei richiedenti
Alla domanda debbono essere allegati; in sei, copie gli elaborati di cui
all'art. 8 delie norme di attuazione de P.U. C.
Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i proprietari.
b) Domando per altre autorizzazioni:
Le domande di autorizzazione devono essere redatte similmente a quelle di
concessione. Gli elaborati da allegare in triplice copia debbono essere quanto
più possibile simili a quelli relativi alle concessioni.
Art. 14
Istruttoria preliminare dei progetti
L'Amministrazione Comunale
rilascerà, alla presentazione dell'istanza, ricevuta intestata al richiedente
dalla quale risulta il numero di pratica e la data di accettazione e tutti gli
altri dati necessari per individuare e comprovare l'avvenuta presentazione
della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento, di cui all'art.
4 della legge 7.08. 1990 n° 241.
L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 15 giorni
dagli uffici comunali competenti, Entro tale termine potranno essere richiesti
aventuali ababorati e documenti unsufficienti o mancanti. Non possono essere
richieste ulteriori integrazioni documentali.
La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporta I'
apposizione di una nuova data sulla domanda e sulla relativa ricevuta. Da tale
nuova data avrà inizio il termine di legge di 60 giorni per portare a termine
l'istruttoria, acquisendo i pareri che il richiedente non ha l'onere di
allegare, redigendo il parere di competenza e trasmettendolo alla Commissione
edilizia. La Commissione edilizia esprime il parere, in ordine cronologico di
presentazione della domanda, entro il termine di 30 giorni. Decorso il termine
di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della
legge 7 agosto 1990, n° 241.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il
responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità
competente ad emanare il provvedimento.
Il provvedimento conclusivo è adottato entro i 30 giorni successivi al parere
della Commissione edilizia.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato, con
atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o in piego raccomandato con
avviso di ricevimento, può richiedere al sindaco di adempiere entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso altresì inutilmente il termine intimato di cui al comma precedente, il
responsabile del procedimento e il soggetto competente all'adozione del
provvedimento rispondono per i danni arrecati per il loro comportamento
inadempiente e l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della giunta
regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, in caso
di accoglimento dell'istanza, nomina entro i trenta giorni successivi un
commissario ad acta che, nel termine perentorio di sessanta giorni, nel
rispetto dei piani urbanistici, delle norme e dei regolamenti, adotta il
provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto amministrativo abilitativo
alla edificazione.
Art. 15
Modalità di rilascio della concessione o della autorizzazione
Il Responsabile dei
Servizio, sentito il parere della Commissione edilizia, dichiara approvato o
respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di
legge e motivando l'eventuale diniego. Per i progetti approvati autorizza
l'esecuzione condizionata e non all'osservanza di speciali modalità, mediante
il rilascio della concessione o dell' l'autorizzazione, alla quale deve essere
allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.
L'eventuale dissenso del Responsabile del Servizio dal parere della Commissione
edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al
rilascio della concessione o dell'autorizzazione su tali documenti, dovrà
essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.
Copia della concessione o dell'autorizzazione sarà pubblicata secondo le
disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici
comunali.
Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che
giustifichino un nuovo esame o di controdeduzioni scritte che apportino nuovi
elementi di giudizio.
Le domande di autorizzazione a lottizzare, istruite dall'ufficio tecnico
comunale, debbono essere sottoposte all'esame della Commissione edilizia entro
sessanta giorni dalla presentazione.
Ottenuto il parere favorevole della Commissione esse debbono ottenere i
necessari nulla osta e pareri dagli organi regionali e statali previsti per
legge. La deliberazione del C.C. che accoglie o respinge il progetto deve
essere adottata entro centottanta giorni dalla data di presentazione della
domanda.
Art. 16
Caratteristiche e validità della concessione
La concessione ha le
caratteristiche descritte nell'art. 4 della Legge 28.1.1977 n. 10 e viene
sempre data con riserva dei diritti di terzi.
La concessione è data dal Responsabile del Servizio al proprietario dell'area o
a chi abbia titolo per richiederla.