Regolamento per l'erogazione dei
sussidi economici
agli indigenti finalizzato al pagamento delle spese sanitarie.
ART. 1
Sono previsti interventi di natura finanziaria a titolo di rimborso e/o
concorso spese sostenute per l'assistenza Sanitaria da cittadini residenti nel
Comune di Villanova Monteleone in possesso dei requisiti stabiliti dai
successivi punti.
ART. 2
Sono ammessi ad ottenere contributi i cittadini indigenti residenti nel Comune
di Villanova Monteleone, con priorità per i minori, gli anziani ed i giovani
privi di ogni forma di tutela e che non abbiano parenti od affini tenuti per
legge agli a1imenti ed in grado di provvedervi.
ART. 3
Possono essere ammessi ad ottenere contributi, successivamente all'attribuzione
dei benefici ai cittadini di cui al precedente punto 2), nel limite delle
eventuali residue disponibilità finanziarie i cittadini che si trovano nelle
seguenti condizioni:
a) Titolari di un reddito pari al minimo vitale in vigore;
b) Titolari di un reddito non superiore al minimo vitale aumentato del 50%.
ART. 4
Sono considerati indigenti quei cittadini che non sono in possesso del minimo
vitale, inteso come " l'insieme delle risorse economiche necessarie per il
soddisfacimento dei bisogni fondamentali. quali quelli relativi alla casa, all'alimentazione,
al vestiario, all' igiene ed alla vita di relazione".
L'importo del minimo vitale è quello stabilito con Decreto dell'Assessore
RegionaIe della Sanità sulla base degli indici Istat.
Al presente piano è allegata la tabella con il quadro delle risorse economiche
corrispondenti al minimo vitale sulla base della composizione del nucleo
familiare.
ART. 5
Il contributo per Assistenza Sanitaria può comprendere il rimborso delle spese
per cure farnacologiche (fascia B ), per visite mediche anche specialistiche
convenzionate, per esami di la di laboratorio, radiologici, ecografici, ecc.,
per ricoveri in strutture ospedaliere, per interventi chirurgici e terapeutici
o per altre spese sanitarie non elencate che siano comprese nei sistemi di
convenzionamento del S.S.N.
Le spese sanitarie sostenute devono essere regolarmente documentate.
Non sono ammesse a contributo le spese sanitarie per cui siano stati ottenuti
rimborsi o contributi anche parziali da altri enti, o per le spese che siano
rimborsabili da altri enti o istituti.
All'atto della domanda il richiedente deve, altresì, impegnarsi a non
richiedere rimborsi o contributi da altri enti per le spese oggetto della
domanda di intervento comunale.
ART. 6
Il contributo per l'Assistenza Sanitaria è concesso secondo le priorità
indicate ai punti 2) e 3), nelle seguenti misure:
a) Per i cittadini indigenti con un contributo pari al 95% dell' intera spesa
sanitaria sostenuta ammessa a contributo;
b) Per i cittadini titolari di un reddito pari al minimo vitale un contributo
sino al 60% dell'intera spesa sanitaria ammessa a contributo;
c) Per i cittadini titolari di un reddito non superiore al minim vitale
aumentato del 50% con un contributo sino al 30%, della spesa sanitaria
sostenuta ammessa a contributo.
ART. 7
L'intervento economico di assistenza sanitaria è erogato dal Comune nel
rispetto dei principi, dei criteri e dei tempi stabiliti dalla L/R n°4/88 e dal
Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. n°12/89.
ART. 8
Le dmande di contributo, redatte sugli appositi moduli a disposizione presso
l'Ufficio Comuna1e del Servizio Sociale e corredate della documentazione
richiesta, dovranno essere indirizzate al Sindaco che le sottoporrà, dopo la
preventiva istruttoria, all' esame della Giunta Municipale per l'approvazione.