COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI

 

 

 

 

 

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

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ART. 1 - OGGETTO DELL’ APPALTO

 

II presente capitolato speciale d'appalto disciplina la gara a procedura aperta (pubblico incanto) per l'affidamento del servizio di pulizia giornaliera integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento dei requisiti di igienicità ambientale degli immobili comunali, con relative pertinenze e superfici vetrate, comprese pareti, soffitti, controsoffitti, infissi, nonché i davanzali interni ed esterni, porte e vetrate, scale e corrimani, divisori, pareti mobili e divisorie, pavimenti, zoccolature, tende, caloriferi e corpi scaldanti in genere, corpi illuminanti, mobili e arredi vari, quadri e targhe, ecc. e quant’altro presente in ciascun ambiente.

Gli edifici oggetto del servizio di cui al presente appalto sono quelli riportati nell’’Allegato al presente capitolato e qui di seguito riportati:

1) Casa Comunale;

2) Archivio comunale;

3) Mercato civico;

4) Biblioteca comunale;

 

Il servizio, da eseguirsi in lotto unico, dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e dell’allegato, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle Imprese di Pulizia anche se Soci di Cooperative.

La superficie totale degli immobili oggetto del servizio di cui al presente appalto è di circa mq. 1400. Fra le superfici da pulire sono compresi oltre che i pavimenti, anche i rivestimenti in piastrelle, le porte, le finestre, le vetrate e comunque tutte quelle superfici soggette a pulizia giornaliera e/o periodica. 

Le offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutti gli immobili da pulire di cui all’Allegato 1 e il servizio consisterà nella pulizia completa degli stessi immobili (superfici orizzontali e verticali, con relative pertinenze e superfici vetrate, comprese pareti, soffitti, controsoffitti, infissi perimetrali e non, finestre, nonché i davanzali interni ed esterni, porte e vetrate, scale e corrimani, divisori, pareti mobili e divisorie, pavimenti, zoccolature,  tende, caloriferi e corpi scaldanti in genere, corpi illuminanti, mobili e arredi vari, quadri e targhe, ecc. e quant’altro presente in ciascun ambiente), e secondo le modalità, prestazioni e frequenze indicate nel presente capitolato e nel suo Allegato.

 

 

ART. 2 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

 

La Ditta appaltatrice, a pena di esclusione, dovrà dichiarare di essere a perfetta conoscenza del posto ove devono essere eseguiti i lavori, di averne preso visione e di essere edotta di tutte le circostanze di luogo e di fatto. Non potrà pertanto  sollevare obiezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dei lavori e dovrà effettuare le pulizie dei locali e delle aree, di cui al precedente articolo, con le periodicità, modalità e condizioni precisate nell’allegato al presente capitolato.

Tutte le parti degli edifici oggetto dell’appalto saranno consegnate all’Appaltatore nello stato in cui si trovano. Nessuna riserva e/o obiezione potrà essere sollevata all’atto della consegna circa lo stato dei locali.

La Ditta appaltatrice si impegna a effettuare in proprio i lavori di pulizia, eseguendoli a perfetta regola d'arte con ogni cura e sotto la personale sorveglianza del titolare dell'Impresa o di persona preposta, che sarà responsabile della vigilanza e del controllo sulla esecuzione e di quanto altro alla stessa connesso.

All'uopo la Ditta garantisce di essere in possesso di mezzi e attrezzature idonee e moderne per l'esecuzione del servizio anche in ordine alle caratteristiche e alla struttura degli ambienti e loro accessori.

Tutti i lavori specificati nel presente capitolato dovranno essere effettuati al di fuori dell'orario giornaliero di lavoro del personale degli uffici, durante l’orario di chiusura del mercato e della biblioteca,  e comunque non dovranno ostacolare il normale svolgimento del lavoro.
In caso che l'orario di lavoro del personale dipendente dell'Amministrazione venga prolungato oltre l'orario previsto per le pulizie (es. pulizia di sale riunioni), il servizio dovrà essere assicurato anche oltre tale termine concordando l'orario con il referente dell'Amministrazione.
Le pulizie verranno comunque effettuate durante gli orari stabiliti con il referente dell’Amministrazione
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La Ditta si impegna alla rigorosa osservanza, tra gli altri obblighi, degli orari di esecuzione di cui ai commi precedente.

A carico della Ditta appaltatrice sono i seguenti oneri:

a) Fornitura della completa attrezzatura e di tutto ciò che è indispensabile per una perfetta esecuzione del servizio: scope, scale, stracci, detersivi, disinfettanti,  aspirapolvere, lucidatrici, e quanto altro necessario;

b) I materiali, i detersivi e i disinfettanti dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo gli immobili e l'arredamento e comunque dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in materia.

Il Committente ha la facoltà di proibire l'uso di materiali detersivi e disinfettanti il cui impiego, a suo insindacabile giudizio, venisse ritenuto dannoso.

Data l'importanza dell'attività e la conseguente riservatezza degli atti custoditi in locali di che trattasi, la Ditta si obbliga ad impiegare per il servizio in questione so!o personale moralmente responsabile, di assoluta affidabilità e correttezza, del quale operato risponderà personalmente il Rappresentante dell'Impresa.

 

 

ART. 3 - MODIFICHE DEL SERVIZIO

 

Il Committente si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, trasformazione, alienazione, straordinaria e ordinaria manutenzione delle proprie strutture, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio appaltato, senza che l'impresa possa pretendere indennità di sorta.

II   Committente,   inoltre,   potrà   richiedere,   ogni   qualvolta   lo   riterrà   opportuno,   in   relazione a sopravvenute esigenze e/o necessità, l'estensione o la riduzione del servizio ad aree e/o immobili non indicate nell'art. 1 del presente Capitolato e/o a servizi analoghi o complementari, agli stessi patti e condizioni di cui al presente appalto e con atto ricognitivo-determinativo approvato ai sensi di legge, previe eventuali compensazioni di superficie dismesse e non più servite.

Il Committente si riserva, quindi, la facoltà di modificare l’entità delle superfici qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:

• estendere il servizio di pulizia anche in aree/locali/edifici/reparti non contemplati nel capitolato;

• aumentare o diminuire le superfici comprese nel capitolato;

• variare la frequenza di esecuzione degli interventi, di cui all’allegato;

• revocare, temporaneamente o definitivamente, i servizi di pulizia in alcune delle aree/locali/edifici/ contemplati nel presente capitolato;

• effettuare il servizio di pulizia ordinaria a chiamata (una tantum) secondo le necessità del Committente.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l’Appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.

Per effetto delle variazioni di cui sopra, il canone contrattuale sarà adeguato proporzionalmente in base all’offerta presentata.

Tutte le variazioni delle superfici contrattuali, sia con carattere definitivo che temporaneo, formano oggetto di atto aggiuntivo al contratto d’appalto se comportano un incremento o decremento di spesa.

Ogni variazione di superficie o di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente esclusivamente nella persona del Responsabile del servizio, previo apposito provvedimento.

Pertanto, in relazione ad aumenti di quantità, tipologia, frequenza ed estensione delle prestazioni l'appaltatore si impegna a praticare i prezzi già concordati in sede di offerta.

L'estensione o la riduzione del servizio saranno comunicate all'impresa almeno 5 gg. prima della data prefissata.

 

 

 

 

ART. 4 – PULIZIE STRAORDINARIE

 

Si identificano come prestazioni straordinarie le seguenti ipotesi:

- dipendenza da lavori straordinari, di ristrutturazione, manutenzione o conservazione dei locali, ritenuti urgenti ed imprevedibili,

oppure

- dipendenza da lavori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio di pulizia e sanificazione quali: imbiancatura locali, interventi su superfici murarie per posa cavi o tubi,

oppure

- dipendenza da fattori climatici di particolare consistenza che richiedano interventi urgenti ed indifferibili.

Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente, sulla base di idoneo preventivo concordato, contenente la quantificazione oraria dei lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione.

Il compenso per dette prestazioni saranno di volta in volta concordati sulla base delle tabelle ufficiali del costo del lavoro emanate dal competente ministero per il settore pulizie.

Pertanto, nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto per materiali ed attrezzature impiegate.

Resta salva la facoltà del Committente di affidare tali prestazioni ad altra ditta, nel rispetto delle normative vigenti, senza che l’Appaltatore abbia nulla a che pretendere o reclamare.

 

 

ART. 5 – AGGIUDICAZIONE

 

L'appalto sarà aggiudicato, mediante pubblico incanto, da effettuarsi ai sensi dell’art. 6 – comma 2 – lett. a) – del D.lgs 157/1995 e ss.mm.ii., in favore dell’impresa che presenterà il prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara. Qualora nell’offerta presentata vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. In presenza di offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’Amministrazione aggiudicatrice, prima di escludere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi delle offerte in questione, e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

L'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre per il Committente è subordinata all’approvazione dei provvedimenti necessari, ed eventuali autorizzazioni.

 

 

ART. 6 – SUBAPPALTO

 

L’Appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto.

 

 

ART. 7 – SUPERVISORE RESPONSABILE DI SERVIZIO

 

La Ditta appaltatrice, prima dell'inizio del servizio, comunicherà al Comune di Villanova Monteleone il nominativo, i dati anagrafici, il domicilio e il recapito di reperibilità del Responsabile del servizio, ove questi sia persona diversa del legale Rappresentante della Ditta affidataria.

Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all’Appaltatore stesso.

Il Responsabile di servizio concorda con il Responsabile dell’Amministrazione comunale le fasce orarie definitive relative al servizio di pulizia continuativa per ogni singolo edificio. Entro 10 giorni dall'inizio del servizio il Responsabile di servizio deve notificare al Comune, l'elenco delle fasce orarie in cui verrà svolto il servizio di pulizia suddiviso per Edificio, come concordato di concerto con l'Amministrazione Comunale.

Tale obbligo sussiste anche in caso di eventuali modifiche.

 

 

 

 

ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

 

L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, a propria cura e spese, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente.

Più in generale, l’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi. L’Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.Lgs. 626/94, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando, di conseguenza, il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri per:

• le divise per il personale impiegato, 

• le tessere di riconoscimento e distintivi, 

• i sacchi per la raccolta rifiuti urbani, ordinari o speciali, 

• i materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate, 

• le attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie, 

• ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio, di cui al precedente art. 2. 

L’Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno:

• al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili all’interno, 

• alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D. Lgs. n. 626/94. 

 

 

ART. 9 - MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE

 

I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti dal presente Capitolato.

E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

• acido cloridrico 

• ammoniaca. 

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati "di fresco".

Dopo l’uso, tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.

In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

L’Appaltatore dovrà utilizzare, nell’espletamento del servizio, macchine ed attrezzature di sua proprietà.

L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di sicurezza.

L’Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche.

Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature.

A tutte le attrezzature e macchine, utilizzate dall’Appaltatore per il servizio, dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell’Appaltatore stesso.

 

 

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

 

Il Committente mette a disposizione gratuitamente per l’espletamento del servizio:

  acqua ed elettricità necessarie, 

• locale necessario per l’attività di ripostiglio, magazzino, spogliatoio. 

Una copia delle chiavi dei suddetti locali dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, al Committente.

Il Committente, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere, in qualunque momento, ai locali assegnati all’Appaltatore, per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia.

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ART. 11 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE

 

L’Appaltatore è obbligato, pena la risoluzione del contratto, al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, già in vigore o che, comunque, venissero in seguito emanate in materia.

Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi o altro onere derivante sarà a carico dell’Appaltatore medesimo, il quale è obbligato, altresì, a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, pena risoluzione del contratto.

A tal fine la Ditta concorrente si obbliga, nei confronti dei lavoratori che saranno impegnati nel servizio, all'applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, e del vigente Decreto Ministero del Lavoro relativo al costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia.

Inoltre, ogni impresa partecipante, dovrà attenersi obbligatoriamente a quanto prescritto dal C.C.N.L. 25.05.2001 delle imprese di pulimento e s.m.i. in materia di salvaguardia occupazionale, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, assicurando pertanto l'impiego delle unità lavorative che risulteranno a carico della ditta attualmente esercente il servizio di pulizia, come dal suddetto C.C.N.L. e da normative vigenti,  e con l’intesa che il personale attualmente adibito debba svolgere un numero di ore pro-capite settimanale, non inferiore a quello svolto nella precedente gestione del servizio e, nel caso di Cooperativa di lavoro, senza l’obbligo da parte del personale attualmente in servizio di associarsi alla Cooperativa stessa.

L'appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere prima dell'inizio del servizio all'amministrazione appaltante la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assistenziali e Antinfortunistici e versamento delle contribuzioni di Legge.

Ai sensi dell’art. 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione ufficiale attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell’appalto, e previa attestazione da parte dell’Appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inoltre di escutere le garanzie appositamente costituite.

Nei cinque giorni precedenti l’inizio del servizio appaltato, l’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione comunale l’elenco nominativo, completo di dati anagrafici ed indirizzi, del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 626/94 e del medico competente.

L’Appaltatore si impegna, senza riserva alcuna, ad esonerare immediatamente dal servizio i dipendenti dei quali il Committente, a proprio insindacabile giudizio, chieda in qualsiasi momento l'allontanamento. Durante la permanenza negli immobili de quo il personale addetto alla pulizia dovrà tenere un contegno ineccepibile, rispettoso nei confronti degli utenti e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.

Saranno autorizzate ad accedere nei vari locali solo i dipendenti il cui nominativo risulterà incluso nell'elenco de! personale comunicato dall'Impresa al Committente.

L’elenco del personale in servizio, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, cinque giorni prima del verificarsi della variazione.

L’allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Comune 5 giorni prima del verificarsi dell’evento.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio.

L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro paga ed il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme.

Resta anche inteso che nessun rapporto intercorrerà tra l'Amministrazione Comunale e il personale addetto alla pulizia il cui rapporto di lavoro è stipulato direttamente e unicamente con la Ditta appaltatrice.

La Ditta aggiudicataria, per l’espletamento del servizio, dovrà utilizzare personale di assoluta capacità, onestà, moralità e adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità operative richieste per l'esecuzione del servizio stesso, in modo tale che siano soddisfatti gli obblighi fissati nel presente Capitolato.

Il personale della Ditta deve presentarsi in divisa da lavoro, fornita dalla Ditta, sempre pulito e ordinato. La stessa dovrà riportare la scritta o il dispositivo di riconoscimento dell' Impresa e la targhetta riportante il nome e la foto del dipendente.

L’Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti.

Nell'esecuzione dei lavori di che trattasi l'Impresa dovrà, inoltre, adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone e alle cose ed a garantirne l’incolumità.

E’ proibito al personale addetto alle pulizie di asportare o prendere visione di documenti d'ufficio, libri, registri, quadri, ecc. esistenti nei locali interessati alla pulizia.

 

 

ART. 12 – SCIOPERI

 

In caso di scioperi del personale dell’Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, dovrà essere assicurato  un servizio di emergenza.

Le mancate prestazioni contrattuali saranno quindi quantificate dal Referente unico che provvederà alla conseguente rideterminazione del primo canone in scadenza.

 

 

 

ART. 13 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

 

L’Appaltatore è responsabile di ogni infortunio e danno a persone e a cose, ad esso imputabile direttamente o indirettamente, che possa derivare al Committente ed a terzi anche se non strettamente conseguenti all’esecuzione del servizio.

L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio preventivamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore.

Qualora l’Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

E’ escluso in via assoluta ogni compenso all’Appaltatore per danni conseguenti a perdite di materiali, attrezzi o opere provvisionali, a qualunque causa dovuti, anche se dipendenti da terzi.

L’Appaltatore deve presentare, all’atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o animali, persone, a terzi e all’Ente, nell’espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per sinistro, per persone e per animali o cose.

Il Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti che nei massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni del servizio.

 

 

ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITA’

 

In caso di contestazioni per non idonea o mancata esecuzione del servizio, verrà inviata dall'Amministrazione una prima comunicazione scritta di segnalazione, cui seguirà, in caso ulteriore, l'applicazione delle seguenti penalità, oltre a quelle previste da altri articoli del presente capitolato:

1. € 300,00 per ciascun edificio - PULIZIE ORDINARIE: inosservanza delle frequenze; 

2. € 300,00 per ciascun edificio - PULIZIE PERIODICHE: ritardo immotivato di oltre 7 giorni sulla programmazione;

3. € 1.000,00 per ciascun edificio - PULIZIE PERIODICHE: interventi non forniti; 

4. € 500,00 - PULIZIE STRAORDINARIE: ritardi ad intervenire a qualunque titolo superiori alle 24 ore;

5. € 300,00 - Se il Committente accerta il precario stato di pulizia degli edifici derivante dallo scarso livello delle pulizie ordinarie, ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore una serie di interventi di "ripristino". Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta all'impresa e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla notifica della richiesta. Tali ripristini non daranno luogo ad alcun compenso in quanto forniti a compensazione di servizio negligente di pulizia. Nel caso in cui l’impresa continui ad essere inadempiente e/o i ripristini avvengano oltre i 5 gg. si applica la penale suddetta per ciascun edificio; 

6. € 200,00 - FASCE ORARIE: il mancato invio nel termine stabilito del prospetto generale delle fasce orarie dei lavori di pulizia degli edifici; 

Dopo la quinta inadempienza sarà facoltà del Committente considerare risolto ipso iure il contratto, senza che tale risoluzione possa far accampare alla Ditta appaltatrice diritti e pretese di sorta all'infuori del pagamento del corrispettivo dell'appalto sino al giorno della risoluzione.

Le suddette penali verranno applicate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa e salva l'applicazione  delle disposizioni di cui al comma precedente.

L'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e non esattamente eseguite, salva l’applicazione delle penali suddette e salvo il suo diritto al risarcimento di maggiori danni.

 

 

ART. 15 – RISOLUZIONE

 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ritenere il contratto d'appalto risolto di diritto, con conseguente responsabilità a carico della Ditta appaltatrice e con contestuale incameramento della cauzione definitiva, successivamente a 3 contestazioni scritte di inadempimento o nel caso in cui l'Impresa stessa abbia a sospendere arbitrariamente i lavori di pulizia per un periodo continuativo della durata di più di 3 giorni o dopo la quinta inadempienza di cui al precedente articolo.

Nei giorni in cui i lavori saranno arbitrariamente sospesi, il Committente ha piena facoltà, salvo altra azione, di far eseguire i lavori stessi nel modo che riterrà più opportuno, onde salvaguardare l'igienicità dei luoghi addebitando alla Ditta appaltatrice la relativa spesa.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o interrompere in tutto o in parte ovvero limitare il servizio di che trattasi nonché ridurre sostanzialmente le superfici qualora lo ritenga necessario, dandone preavviso scritto almeno 10 (dieci) giorni prima all'Impresa, che non potrà vantare pretese di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione.

Per le inadempienze di cui sopra, Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, e di incamerare la cauzione definitiva.

Il Committente procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi :

a. mancato rispetto degli obblighi contrattuali, reiterato anche dopo diffida formale da parte del Committente;

b. grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

c. subappalto;

d. sospensione od interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 

e. sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;

f. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

 

 

ART. 16 – DURATA PREZZO E FATTURAZIONE

 

La durata del servizio avrà decorrenza dal 1° agosto 2006, fino al 31 dicembre 2009, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a giudizio motivato del Committente stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.

L'importo a base d’asta, per il periodo dal 01.08.2006 al 31.12.2009,  è di € 68.100,00, IVA esclusa.

In detto importo sono incluse le prestazioni giornaliere, settimanali, mensili e periodiche di cui al presente capitolato, ed all’allegato 1.

I prezzi suddetti sono omnicomprensivi ad esclusione della sola IVA, come per legge.

 

Il corrispettivo mensile a base d’asta da corrispondere per il servizio di cui al presente capitolato è di € 1.660,96, IVA esclusa, equivalente ad € 68.100,00, IVA esclusa, per 41 mesi decorrenti dal 01.08.2006 al 31.12.2009.

La fatturazione del servizio deve essere emessa dalla Sede dell’Appaltatore, con specifica degli importi relativi ai singoli Edifici del Committente.

L’esecuzione di eventuali pulizie straordinarie determinata con apposito provvedimento, sarà fatturata a parte, previo accompagnamento dell’attestato di regolare esecuzione.

La liquidazione del compenso, dedotte le eventuali penalità, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle relative fatture, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio, e previa acquisizione della certificazione comprovante l'avvenuto versamento delle contribuzioni di legge di cui all’art. 5, 2° comma della L. 25 gennaio 1994, n. 82, riferite al mese precedente a quello di pagamento .

La liquidazione terrà conto, volta per volta, delle reali superfici servite, atteso che si potrebbero verificare che alcune di esse siano temporaneamente non servite, ad esempio per ristrutturazione del locale, per mancata utilizzazione, o servite con frequenza diversa da quella prevista, ecc.

Si precisa che la mancata liquidazione nei termini previsti di uno o più canoni mensili non potrà essere assunta dall'appaltatore come valido motivo per l'interruzione del servizio.

 

 

 

ART. 17 - REVISIONE DEL PREZZO

 

I corrispettivi saranno soggetti a revisione da inizio anno contrattuale successivo al primo  (ossia dal 1° agosto 2007), ai sensi dell’art. 6 comma IV della L. n. 537 del 24/12/1993. Non essendo stati emanati gli atti conseguenti previsti dalla norma sopra citata, la revisione verrà accordata su richiesta della Ditta aggiudicataria da presentare al Comune entro il 31/07/2007, sulla base dell’incremento del costo medio della vita così come risultante dai rilevamenti ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di agosto 2007.

La variazione sarà comunque rapportata all’indice ISTAT annuale.

 

 

ART. 18 – CONTRATTO E SPESE ACCESSORIE

 

II prezzo pattuito sarà comprensivo di tutte le retribuzioni del personale di pulizie e relativi oneri riflessi, nonché del materiale di pulizia e delle apparecchiature, niente escluso.

Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto, comprese quelle di bollo, registrazione, diritti di segreteria e ogni altra spesa accessoria sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.

Rimangono, invece, a carico di questa Amministrazione le spese di acqua ed elettricità necessarie al normale svolgimento delle prestazioni richieste.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine stabilito nella richiesta del Committente.

Nel caso in cui l’Appaltatore non addivenisse alla firma entro il termine fissato, il Committente sarà nel pieno diritto di ritenere annullata l’aggiudicazione e di richiedere i danni eventualmente subiti.

 

 

ART. 19 – RECESSO

 

L’Appaltatore è tenuto all’accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l’Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso, verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:

• per motivi di pubblico interesse, 

• in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. 

L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione, per causa non imputabile alla stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

 

 

ART. 20 – CAUZIONE PROVVISORIA

 

L’offerta è corredata  da una garanzia pari al due per cento dell’importo a base d’asta,  da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un Fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

 

 

ART. 21 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

 

L’Appaltatore deve prestare, prima della stipula del contratto, ed entro 10 gg. dalla richiesta, una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo netto del contratto d’appalto.

La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto dell’Appaltatore a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia di cui al presente articolo potrà essere svincolate soltanto decorsi tre mesi dalla fine del servizio e dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L’appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore prelevandone l’importo dal canone di appalto.

 

 

ART. 22 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

 

Ogni controversia che dovesse insorgere con l'appaltatore e/o comunque connessa al contratto, se non definita bonariamente, sarà deferita all’Autorità Giudiziaria ordinaria.

 

 

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

 

 

 

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Villanova Monteleone.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Villanova Monteleone, titolare del trattamento, con Sede in Villanova Monteleone in Via Nazionale n. 104.

 

Villanova Monteleone, lì 25.05.2006

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                             Leonarda Sechi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

EDIFICI OGGETTO DEL SERVIZIO:

1.

CASA COMUNALE

 

2.

ARCHIVIO COMUNALE

 

3.

MERCATO CIVICO

 

4.

BIBLIOTECA COMUNALE

 

 

Frequenza di esecuzione degli interventi di pulizia

 

Pulizie ordinarie

 

 

 

 

Numero Operazione

Descrizione dell'operazione da svolgere

Frequenza settimanale

 

 

 

1

Arieggiamento dei locali, riordino delle sedie presenti nei locali, spegnimento delle luci, chiusura a chiave delle porte e chisura delle finestre al termine del servizio. Raccolta di carta, cartone ed altri rifiuti di maggiori dimensioni da conferire a raccolta differenziata

5

 2

Svuotatura dei cestini porta rifiuti, con sostituzione dei sacchetti di plastica

5

3

Conferimento ai punti di raccolta di tutti i rifiuti assimilati a quelli urbani

5

4

Spazzatura di tutti i pavimenti, battiscopa, davanzali, oggetti e sporgenze interne ai locali compreso corridoi, ingressi e servizi, scale compreso pedata, alzata, pianerottoli ed androni, mediante utilizzo di scope in setola. Aspirazione con apposite apparecchiature di zerbini e tappeti tessili.

5

5

Spolveratura ad umido ed asportazione di macchie da tutte le superfici orizzontali accessibili senza l'uso di scale: piani di lavoro, telefoni, fotocopiatori, stampanti, arredi, computer, ecc. Si specifica che la spolveratura dei computer e loro video dovrà essere eseguita solo se gli apparecchi sono spenti e mediante l'utilizzo di prodotti antistatici

5

6

Spolveratura ad umido ed asportazione di macchie da tutte le superfici orizzontali e verticali: es. mobilio, arredi  e suppellettili, pareti divisorie, ripiani interni degli armadi, ripiani degli scaffali  ecc. con asportazione di ragnatele ed altre formazioni di polveri

5

7

Spolveratura di: ringhiere, corrimani scale, parapetti, ballatoi e simili di qualsiasi materiale; oggetti e sporgenze di vani scala;  elementi scaldanti e/o refrigeranti di qualsiasi tipo.

5

8

Lavaggio e asciugatura di: tutti i  pavimenti, battiscopa, davanzali, oggetti e sporgenze interne ai locali compreso corridoi e ingressi, androni, box auto, scale compreso pedata, alzata, pianerottoli. Per il lavaggio dovrà utilizzarsi acqua con idoneo prodotto detergente e disinfettante.

2

9

Detersione e disinfezione, previa spolveratura, degli idrosanitari e di tutti gli accessori ed arredi presenti nei bagni, lavaggio e asciugatura delle superfici verticali ed orizzontali dei bagni e antibagni. Dovranno essere utilizzati prodotti detergenti non abrasivi.

5

10

Per la sala consiliare le operazioni di cui ai punti precedenti vanno effettuate con frequenza di due volte a settimana, oltre che ogni volta dopo i consigli comunali, riunioni, assemblee, conferenze, manifestazioni e celebrazioni in genere.

2

11

Detersione e disinfezione dei piani di lavoro, banchi e banconi ecc.

2

12

Lavaggio di infissi, telai e controtelai, porte interne e portoni esterni da ambo i lati e superfici vetrate fino a 3,50 ml di altezza dal calpestio, elementi scaldanti e/o refrigeranti di qualsiasi tipo, ringhiere, inferriate.

quindicinale

13

Per i locali destinati ad Archivio comunale le operazioni di cui ai punti precedenti  1-2-3-4-5-6-8 vanno effettuate due volte al mese.

Quindicinale

14

Per i locali destinati a mercato civico le operazioni di cui ai punti precedenti  4-8-9 vanno effettuate due volte alla settimana

2

15

Per i locali destinati a mercato civico le operazioni di cui al punto precedente n. 12  vanno effettuate una volta al mese

Mensile

16

Per i locali destinati a biblioteca comunale le operazioni di cui ai punti precedenti 1-2-3-4-8-9 vanno effettuate due volte la settimana

2

17

Per i locali destinati a biblioteca comunale le operazioni di cui al punto precedente n. 12 vanno effettuate una volta al mese

Mensile

 

 

 

 

Pulizie periodiche

 

 

 

 

Numero Operazione

Descrizione dell'operazione da svolgere

 

 

 

 

 

Pulizie periodiche mensili

 

 18

Spolveratura mediante aspirazione con prolunghe ed accessori di tutte le parti aeree compresi gli apparecchi di illuminazione. Spolveratura delle pareti e soffitti.

 19

Aspirazione di sedie, poltrone e divani in tessuto

 

 20

Deragnatura di tutti gli ambienti

 

 21

Disincrostazione degli idrosanitari e rivestimenti limitrofi di qualsiasi materiale

 

 22

Disincrostazione delle rubinetterie

 

 

Pulizie periodiche semestrali

 

23

Spolveratura mediante apposite apparecchiature di tutti i tendaggi

24

Detersione profonda degli zerbini.