REGOLAMENTO
COMUNALE
dei Servizi Funebri e Cimiteriali
Le norme del presente regolamento sono
poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo V del T.U.
delle leggi sanitarie del 27.07.1934, e delle disposizioni di cui al DPR n. 285
del 10.09.1990. Sono norme dirette alla generalità dei cittadini, intese a
prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte
delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla
Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei
cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri
Eventuali
modifiche alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, saranno recepite automaticamente nel presente
regolamento, senza che sia necessario alcun provvedimento deliberativo.
Art. 2 - Competenze e forme di gestione
La gestione dei servizi cimiteriali sara’
effettuata dal Comune, nelle forme di legge previste dall’art.113 del
T.U.E.L.
I poteri e le competenze comunali in
materia sono attribuite al Sindaco dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e in qualità di Ufficiale di governo e
Autorità Sanitaria Locale.
Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento
Tutti i servizi
sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
Sono gratuiti solo i servizi di interesse pubblico, indispensabili,
esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente
regolamento.
Tra i servizi
gratuiti sono compresi
1. la visita
necroscopica;
2. il servizio di osservazione dei cadaveri;
3. il recupero e relativo trasporto delle salme dal
luogo del decesso all’obitorio e/o deposito di osservazione quando sia
prescritto dall’Autorità Giudiziaria o dalla competente Autorità Sanitaria;
4. l’inumazione in campo comune, l’esumazione, la
disposizione delle ossa in ossario comune e la fornitura del feretro per le
salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non
risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o
Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico
Presso gli
uffici del cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse,
il registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 e ogni altro atto e
documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il
pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.
Inoltre,
nell’ufficio del cimitero sono accessibili al pubblico:
1. l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i
divieti;
2. copia del presente Regolamento;
3. ogni altro atto o documento la cui conoscenza
venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per la
dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l’accertamento dei
decessi, il periodo di osservazione dei cadaveri, l’autorizzazione per la
sepoltura, l’autorizzazione alla cremazione e quant’altro connesso trovano
applicazione il D.P.R. 285/1990, le
norme dell’Ordinamento dello Stato Civile,
Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.
Si osservano le
seguenti prescrizioni.
1. nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90;
2. Per l’inumazione i feretri devono essere di
legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice,
etc..) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici. Pure i vestiti
delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come
tutti gli accessori del feretro;
3. Ogni qualvolta che sia necessario l’utilizzo
della doppia cassa (di legno e di metallo), per i feretri destinati all’inumazione la cassa metallica dovrà
contenere quella di legno. E’ consentito l’uso di materiale biodegradabile che
deve essere di tipo e di qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai
sensi dell’rt. 75 del DPR 285/90. E’ inoltre consentito l’impiego di materiale
biodegradabile identificato con la sigla MATER-BI-ZIO1U e altri tipi purchè
autorizzati con decreto del Ministero della Sanità sentito il Consiglio
Superiore della Sanità.
4. Per la tumulazione la salma deve essere
racchiusa in duplice cassa, l' una di
legno preferibilmente esterna, l' altra in metallo, ermeticamente chiusa
mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e
strutturali di cui
all' art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
E'
consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali
dispositivi, autorizzati dal
Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della
putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata
una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il
nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona
sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati
certi.
5.
Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e
sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in
concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in
una stessa fossa
6. La
chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale a ciò
autorizzato, individuato dalla normativa vigente in materia.
Art.
7 - Fornitura gratuita di feretri
1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro e il trasporto funebre per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai servizi sociali
sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla
composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli
interessati.
1. Il servizio di trasporto funebre nel Comune di Villanova Monteleone è
liberalizzato e non è svolto dal Comune sotto forma di privativa. Il trasporto
delle salme quindi è svolto direttamente dalle imprese del settore in possesso
del certificato di autorizzazione rilasciato dal Responsabile del Servizio di
sviluppo economico.
2. L’autorizzazione al trasporto e sepoltura viene rilasciata dal
Dirigente dei Servizi demografici.
1. L’autorizzazione
all’espletamento del servizio di trasporto salme viene accordata alle Imprese
che esercitano l’attività nel territorio comunale, a condizione che:
a) svolgano l’attività di pompe
funebri con regolare licenza della Questura congiunta con l’autorizzazione
comunale alla vendita di cofani mortuari;
b) dispongano di ufficio funzionale in Villanova Monteleone per almeno
otto ore nei giorni feriali e che comunque sia attivo un servizio di
reperibilità 24 ore su 24;
c) posseggano di proprietà autofunebri decorose e conformi all’art. 20
del D.P.R. n.285/90;
d) si obblighino, con dichiarazione autenticata e sottoscritta da un
pubblico ufficiale, a osservare senza alcuna eccezione le norme di questo
Regolamento.
2. L’autorizzazione rilasciata dal Comune non è trasferibile;
conseguentemente, qualora un’azienda abilitata allo svolgimento dei servizi
funebri venisse trasferita a terzi, il subentrante deve richiedere al Comune
l’autorizzazione a svolgere il servizio previa dimostrazione di possedere i
requisiti sopra descritti.
3. L’abilitazione è valida per tre anni solari con scadenza al 31/12 ;
deve pertanto essere rinnovata alla scadenza su richiesta delle Ditte
interessate da presentarsi almeno due mesi prima della scadenza stessa.
4. L’autorizzazione non è necessaria per il trasporto di salme
provenienti da altro Comune e per il trasporto di salme di militari effettuato
con mezzi propri dell’Amministrazione militare, per il trasporto di feti,
prodotti abortivi, nati morti, ossa umane, resti mortali e urne cinerarie.
1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati, dal Responsabile dei Servizi cimiteriali.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’art.
27 T.U. Pubblica Sicurezza,
comprende:
a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di
osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si
svolgono le esequie,
b) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il
rito religioso o civile,
c) il proseguimento sino al cimitero o ad altra destinazione richiesta
seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante
il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la
preventiva autorizzazione.
4. Ove, per il numero dei partecipanti, i cortei siano di notevole
lunghezza, si deve lasciare il passo,
ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di
sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in
qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il
Responsabile del Servizio prende
accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di
circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il feretro è preso in consegna dal personale della Ditta di onoranze
funebri incaricata e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al
trasporto e al seppellimento e, se necessario dagli altri in relazione alla
destinazione. Il personale della ditta incaricata al trasporto, una volta
giunto al cimitero, consegnerà i documenti al personale incaricato presso il
cimitero, scaricherà il feretro dall’autovettura e terminate le esequie lo
introdurrà nella sepoltura.
7. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa consegna, redatto
in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore.
8. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.U.S.L. vigila e
controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al
Responsabile del Servizio e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne
la regolarità.
Art. 11 - Trasporti funebri
1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri vengono effettuati da
Imprese funebri autorizzate all’espletamento del servizio e sono soggette ad
autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 115 del R.D. n.773/31 e
alla disciplina prevista dal D.lgs. n.114/98.
2. I trasporti sono svolti con i mezzi di cui all’art. 20 del D.P.R. n°
285/90¸le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui all’art. 21
D.P.R. prima detto.
3. Il trasporto, salvo i casi di
cui all’articolo successivo, deve essere eseguito a cura e spese dei familiari
del defunto tramite ditte di onoranze funebri autorizzate come al comma uno del
presente articolo.
4. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute
come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di
militari e dei soli soci, con propri mezzi osservando però tutte le
disposizioni contenute in questo Regolamento.
Art. 12 -Trasporti funebri a cura e/o spese del Comune
1. I trasporti al cimitero delle salme di cui all’art. 7 del presente
regolamento sono eseguiti a spese del Comune nella forma ordinaria più
semplice.
2. Il Responsabile del Servizio stila apposita convenzione,
obbligatoriamente sottoscritta dalle Ditte al momento del rilascio
dell’autorizzazione all’espletamento del servizio di trasporto salme, e
successivamente, contestualmente alla richiesta di rinnovo della abilitazione,
che fissa gli importi dovuti alle stesse dal Comune per i trasporti di cui al comma uno di questo articolo, da eseguire a sue spese. Detti trasporti
comprendono i servizi indicati nella classe unica di cui all’articolo
successivo. Detti importi sono validi
anche qualora i servizi siano richiesti dall’Autorità giudiziaria, di polizia
ecc.
3. I trasporti di cui al comma uno
sono affidati a turno dal Comune alle varie Ditte autorizzate
localmente.
4. Le Ditte che, nel turno di propria competenza, sono incaricate del
servizio di trasporti per conto del Comune, sono obbligate anche ad effettuare
il servizio dietro convocazione dell’Autorità giudiziaria, di polizia ecc.,
recandosi con l’auto funebre, munita di apposito feretro e dell’attrezzatura
necessaria, in qualunque ora del giorno e della notte, sul luogo in cui si
trova la salma o le salme il cui decesso è avvenuto per suicidio, omicidio o
disgrazia, per prelevarle e portarle nell’obitorio o in altro luogo, secondo l’ordine impartito dalle competenti
autorità.
5. La Ditta convocata dovrà avvertire il necroforo comunale prima di
recarsi sul posto.
Art. 13 - Trasporto funebre a “Classe unica”
1. Le ditte autorizzate ad effettuare il trasporto di salme sul
territorio comunale sono obbligate ad effettuare, ai prezzi stabiliti nella
convenzione di cui al comma due dell’articolo precedente, un servizio di
trasporto per i privati a “Classe unica” comprendente in particolare i seguenti
servizi:
a) trasporto della salma con apposita autovettura decorosa rispondente
alle norme del D.P.R. 285/90;
b) n. 4 necrofori di cui uno addetto alla guida dell’auto funebre aventi
divise in stoffa scura, e impermeabili in caso di pioggia;
c) feretro per inumazione, tumulazione e trasporti, rispondente alle
caratteristiche previste dal DPR 285/1990.
2. Qualora la ditta non disponga di feretri di cui ai commi precedenti,
è obbligata a fornirne altri di maggior pregio senza maggiorazioni di prezzo.
Art.14 - Responsabilità dell’impresa
1. Le imprese abilitate a
effettuare il servizio di trasporto salme sostengono direttamente i costi del
servizio di loro competenza e assumono a proprio carico tutte le responsabilità
civili inerenti per danni causati a persone e cose.
2. Esse devono essere assicurate per responsabilità civile per una
congrua somma sufficiente a garantire l’eventuale rimborso di danni causati a
terzi.
1. Il trasporto del cadavere al locale di osservazione, per il periodo
prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all' obitorio,
deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali
manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire con apposito mezzo, avente
le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche
temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall' esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all' interno dell' abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in
forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di
studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici,
ecc., sono eseguiti con l' impiego del mezzo di cui al primo comma.
Art. 16 - Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme
Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive
il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme
relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le
disinfezioni.
Si devono sottoporre a trattamento conservativo i
cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:
a)
trasporto effettuato
dal mese di aprile al mese di settembre fuori Comune con una distanza superiore
a 100 km;
b)
trasporto effettuato
fuori Comune quando siano trascorse 48 ore dal decesso.
Art. 17 - Orari e modalità dei trasporti
Gli orari per i
trasporti funebri sono disciplinati dal Sindaco , come pure le modalità ed i
percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta delle salme in
transito .
1. Le rimesse delle
auto funebri possono essere
ubicate in località urbane o extra-urbane e dovranno essere attrezzate anche
per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata
dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' unità sanitaria locale,
salva la competenza dell' autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio
antincendio.
Il Comune
garantisce il servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle
leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 nel civico cimitero. Nel cimitero, in
aggiunta a quanto previsto dall’art. 50 del DPR 285/90, sono ricevuti:
-
i cadaveri di coloro che erano nati e/o registrati nel Comune di
Villanova Monteleone;
-
i cadaveri dei coniugi delle persone che erano nate e/o registrate
nel Comune.
Art. 20 - Disposizioni Generali
E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo
diverso del cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 - 105 del DPR
10.9.90 n. 285.
Spettano al Comune le attività di custodia, vigilanza e ordine del cimitero,
compresa altresì la relativa manutenzione.
1. Il Cimitero ha una camera
mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all' eventuale
sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per
esigenze varie.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e
funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.
3. In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita
a deposito di osservazione ai sensi dell' art. 64 comma 3 del D.P.R. 285/90.
4. Nel Cimitero apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'
art. 66 del D.P.R. 285/90 è destinato stabilmente alle autopsie.
In mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all' uopo opportunamente attrezzata.
5. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva
delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non
abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonchè per ossa
eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.
L’ ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
Per inumazione si
intendono le sepolture nella nuda terra.
Esse
sono effettuate in campo comune. Sono assegnate previo pagamento della relativa
tariffa. In dette sepolture sono inumate anche le salme non completamente
mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni.
Sono a
tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali in opere
murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune o dai concessionari qualora
questi ultimi abbiano avuto regolare concessione.
Per quanto
attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si
applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90
1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, collocato all’ultimo piano, se il Comune ne dispone, previo pagamento di un canone di utilizzo per ogni anno o frazione di esso pari al 15% del costo corrente del loculo.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a) per coloro che richiedono l' uso di un'
area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua
agibilità;
b) per
coloro che devono
effettuare lavori di ripristino
di tombe private;
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, con progetto già approvato, in attesa di
realizzazione.
3. La durata del deposito provvisorio
è fissata dal
Responsabile dell' Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'
ultimazione dei necessari lavori e/o
alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili
eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto,
sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l' Ufficio
comunale.
4. A garanzia è richiesta la
costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura pari al 30%
del costo corrente del loculo.
5. Scaduto il termine senza che l' interessato abbia provveduto alla
estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia
ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida,
servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma
in campo comune.
Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei
loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e
previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di
cassette ossario.
Sia nel caso di esumazione che di estumulazione le relative operazioni saranno effettuate solo con la presenza dell’Operatore del Cimitero, dei familiari del defunto, degli addetti dell’agenzia e dell’incaricato del Servizio di Igiene pubblica. Pertanto durante questi interventi il cimitero sarà chiuso al pubblico.
Art. 26 - Esumazione ordinaria
Il turno
ordinario di esumazione è di 15 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono
seguendo il periodo di rotazione dopo 15 anni dalla inumazione e previo
pagamento del relativo diritto. Esse sono regolate dall’operatore del Cimitero
previa comunicazione ai parenti più prossimi del defunto, ove questo non fosse
possibile, mediante apposito avviso da pubblicare all’albo per 15 giorni. Non
sono consentite le esumazioni delle salme prima che la fila o il campo in cui
sono sepolte siano state interessate dalla operazioni di esumazione.
Le fosse
liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.
Art. 27 - Esumazione straordinaria
Le salme possono
essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine
dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per
trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Le
estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
1.
sono estumulazioni ordinarie
quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato (50 anni);
2.
Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
- a richiesta, motivata, dei familiari interessati, laddove la
permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 50 anni;
- su ordine dell' Autorità Giudiziaria.
I feretri sono
estumulati a cura degli addetti
dell’agenzia incaricata dai familiari. La raccolta dei resti mortali
sarà effettuata dagli operatori cimiteriali .
3. I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente
non dispongano i familiari dell’interessato, esso è avviato per l' inumazione
in campo comune dopo aver praticato una opportuna apertura della cassa di
zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del
cadavere.
5. A richiesta degli interessati, all' atto della domanda di
estumulazione, il Responsabile dell' Ufficio può autorizzare la successiva
tumulazione del feretro nel medesimo loculo, previa idonea sistemazione del
cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non
siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano
rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono
darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della
richiesta dell' operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e
della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei
quali è consegnato al reclamante e l' altro conservato tra gli atti dell'
Ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dello Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Art. 30 - Disciplina dell'ingresso
Gli orari di apertura e chiusura al pubblico del
cimitero sono stabiliti dal Sindaco.
E’ vietato l’ingresso:
a)
a tutti coloro che
sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei non vedenti;
b)
alle persone munite
di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;
c)
alle persone munite
di bandiere, drappi o vessilli in asta, se
non preventivamente autorizzati dall’ufficio cimiteriale;
d)
alle persone in
stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non
compatibili con la natura del luogo;
e)
a tutti coloro che
intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o
simili.
Forme particolari di cerimonie funebri possono
essere espletate all’interno del cimitero solo se realizzate nel pieno rispetto
delle prescrizioni sopra descritte e con la preventiva autorizzazione
dell’Ufficio comunale competente.
Nei cimiteri è
vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque
incompatibile con il luogo ed in particolare:
a) effettuare
coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e
degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro
dell'area dell’inumazione e sarà comunque regolata dagli operatori del
cimitero;
b) sfregiare il
muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in
genere e tutto ciò che si trova all’interno del cimitero.
c) calpestare e
danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;
d) rimuovere dalle
tombe altrui, fiori, piante, ornamenti e lapidi;
e) gettare fiori o
rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
f) filmare o
fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la
preventiva autorizzazione degli uffici competenti;
g) consumare cibi e
tenere un comportamento chiassoso;
h) collocare vasi,
quadri o quant’altro, al di fuori della lapide o lastra, che, specie in
occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al
passaggio del pubblico.
i) Accedere al
cimitero con mezzi di trasporto, salvo i mezzi autorizzati.
I divieti
predetti sono applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
Il personale
addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto
sopra.
Art. 32 - Obbligo di comportamento
Durante lo
svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e comunque, in qualunque
altra circostanza, è d’obbligo mantenere all’interno del cimitero un
comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.
E’ vietato
pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà
cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro
che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato verrà
inoltrata denuncia all’Autorità competente.
Il personale comunale addetto cura che all'interno dei cimiteri siano
evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume alcuna
responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo
servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo
utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia
personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal
Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non abbia
rilevanza penale.
Art. 34 - Criteri di assegnazione dei loculi e ossarieti cimiteriali
L’assegnazione
dei loculi e degli ossarieti in generale avviene tenendo conto dei seguenti
criteri, che permettono di valutare il diritto al rilascio della concessione e
di elaborare una graduatoria in base alle quale viene stabilito l’ordine di
priorità:
a) l'assegnazione
viene effettuata seguendo l’ordine di presentazione della domanda;
b) la concessione
dei loculi può avvenire solo in presenza della salma. Il coniuge vivente ha
titolo, se richiesto, alla contestuale assegnazione del loculo contiguo;
c) la concessione
degli ossarieti potrà avvenire solo in presenza dei resti mortali, previo
elenco di priorità trasmesso dall’operatore del cimitero;
d) l’assegnazione
dei loculi e degli ossarieti avviene seguendo l’ordine progressivo della
numerazione assegnata a ciascuno di essi.
La durata delle concessioni dei loculi
cimiteriali e degli ossarieti e’
fissata in anni 50 e alla sua scadenza non può essere rinnovata.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di rinnovare la concessione dei
loculi destinati ad accogliere le salme di cittadini illustri e/o benemeriti.
La concessione non può essere fatta a persone o enti che
mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Nei limiti previsti dalla disponibilità il Comune
può concedere l'uso di aree cimiteriali
a privati per la realizzazione di sepolture private.
Data la natura demaniale di tali beni, il diritto
d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia
integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonchè all’esercizio delle
potestà comunali.
I manufatti costruiti su dette aree cimiteriali
poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena
proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.
Le aree possono essere concesse in uso per la
costruzione, a cura e spese dei
privati, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie.
Art. 36 - Modalità di accesso alle concessioni di aree cimiteriali - Durata delle concessioni
La concessione è
regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Ufficio comunale
competente. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le
condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare
individua:
1.
la natura della
concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
2.
la durata;
3.
la/e persona/e
concessionaria/e;
4.
le salme che hanno
il diritto di sepolcro destinate ad esservi tumulate.
5.
gli obblighi e gli
oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.-
Il rilascio di una concessione è subordinata al
pagamento del canone secondo le tariffe deliberate dagli organi comunali
competenti e vigenti al momento del rilascio della concessione
Le
concessioni di aree cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92
del DPR 10 settembre 1990, n. 285. La loro durata è fissata in 99 anni con
decorrenza dalla data del pagamento del canone. Alla scadenza, qualora ne
esistano i presupposti, la concessione potrà essere rinnovata dietro pagamento
di un nuovo canone. Qualora la richiesta di rinnovo della concessione venga
presentata da più di uno dei familiari aventi diritto l’assegnazione
della concessione avverrà tramite sorteggio pubblico effettuato dal
Responsabile dei Servizi cimiteriali, previa comunicazione agli interessati,
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della data e dell’ora di
sorteggio.
Art. 37 - Criteri
d’assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private
1. Le aree
disponibili per la costruzione, da parte dei privati, di sepolture vengono assegnate in concessione mediante
asta pubblica col criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base
di gara.
2. La base d’asta
per la procedura d’assegnazione delle aree è stabilita dal Responsabile del
Servizio, in relazione alla grandezza, alla posizione all’interno del cimitero
ed al numero delle salme che possono essere tumulate.
3. Il Responsabile
dei servizi cimiteriali dispone di un bando d’asta pubblica per l’assegnazione
delle aree, chiedendone la pubblicazione per trenta giorni consecutivi all’albo
pretorio e curandone sia l’affissione per lo stesso periodo all’albo del
cimitero;
4. Nel bando deve
essere indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le
domande di
partecipazione alla gara.
5. Nelle domande, che
devono essere presentate su apposito modulo fornito dall’Ufficio,
in regola con
l’imposta di bollo, l’interessato deve specificare l’area, tra quelle
indicate nel
bando, per la quale intenda concorrere. L’interessato può anche indicare in via
subordinata, nel
caso in cui l’area indicata in via principale possa essere assegnata ad altra
persona, altra/e
area/e, con prezzo al mq uguale a quello dell’area richiesta prioritariamente,
per cui voglia
eventualmente concorrere.
6. In caso di
parità delle offerte, l’assegnazione della concessione avverrà tramite
sorteggio pubblico
effettuato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, previa comunicazione agli
interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della data e
dell’ora di sorteggio.
7. L’esito della
gara viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all’assegnazione a
mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Agli
assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.
1. I diritti e gli
obblighi previsti nelle concessioni di aree cimiteriali si trasmettono esclusivamente per
successione ereditaria o per legato.
2. Gli eredi del
Concessionario originario defunto o i legatari devono comunicare all’Ufficio
cimiteriale, entro
dodici mesi dall’accettazione dell’eredità o dal conseguimento del legato,
l’avvenuta
successione mediante l’invio di copia autentica della denuncia di successione
designando
contestualmente, come nuovo concessionario, un loro rappresentante scelto
esclusivamente fra
coloro che, a norma dell’articolo precedente hanno il diritto di sepolcro.
3. Il secondo e i
successivi Concessionari assumono, nei confronti del Comune, l’esercizio
di tutti i diritti
ed obblighi inerenti alla concessione e diventano garanti, nei riguardi degli
assegnatari e
degli aventi il diritto di sepolcro, del rispetto della sola volontà del
Concessionario originario. Essi non
possono quindi
disporre di eventuali restanti posti salma assegnati dal Concessionario
originario salvo
esplicita rinuncia da parte degli aventi diritto.
4. Il nuovo
Concessionario dispone della libera gestione del sepolcro e può decidere la
riduzione di resti
per il recupero di posti salma senza dover interpellare né gli eventuali aventi
diritto alla
sepoltura né qualsivoglia persona possa accampare diritti nei riguardi delle
salme
da ridurre, ferma
restando, però, la garanzia del rispetto della sola volontà del
Concessionario
originario. Essi non possono quindi disporre di eventuali posti salma
recuperati se
risultano ancora in vita persone assegnatarie di posti salma designate dal
Concessionario
originario, salvo esplicita rinuncia da parte di questi.
5. In ogni caso i
resti devono restare nel sepolcro in appositi ossari o in un loculo a questo
destinato e il
nome della salma ridotta deve sempre apparire sulla lastra marmorea di
chiusura.
6. In mancanza
della designazione di cui al comma due del presente articolo si presume
che chiunque, dei
coeredi o dei legatari, compia un qualunque atto giuridico inerente alla
concessione, o richieda
un servizio inerente la salma del concessionario originario o le salme
all’interno della
concessione, agisca con il consenso degli altri e sia stato tacitamente
designato nuovo
concessionario.
7. Qualora
quest’ultimo non accetti la concessione, il Comune notifica a tutti i coeredi o
legatari rimasti,
la vacanza di titolarità della concessione e l’obbligo tassativo di nominare,
entro sei mesi
dalla ricezione della notifica, uno di essi nuovo concessionario.
8. In mancanza di
tale atto, il Comune dichiara la decadenza della concessione, e tutti gli
aventi diritto
perdono il diritto di sepoltura in quel sepolcro.
Art. 39 - Revoca della concessione
L’Amministrazione
Comunale ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto
concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione
topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.
Verificandosi
questi casi, la concessione in essere viene revocata a norma del presente
articolo, e successivamente, per il tempo residuo spettante secondo
l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità
della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l’uso, a titolo
gratuito, di una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero ,rimanendo a
carico del Comune le spese per il trasporto
delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.
Il Comune dovrà
comunicare al concessionario, o agli aventi titolo, tali intendimenti almeno 60
gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel
giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del
concessionario o degli aventi titolo. In caso di irreperibilità del
concessionario o degli aventi titolo viene disposta la pubblicazione di
apposito avviso nell’Albo Comunale e in quello del Cimitero per la durata di 30
giorni consecutivi. Decorsi i trenta giorni di pubblicazione nel caso in cui
non siano state presentate pretese o osservazioni dagli aventi diritto il
Comune procederà.
Art. 40 - Decadenza della concessione
La decadenza
della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
1.
quando si accerta
che la sepoltura privata è stata trasferita a terzi;
2.
quando venga
accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
3.
in caso di
violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della
sepoltura;
4.
quando , in caso di
concessione di area, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i
termini fissati;
5.
quando la sepoltura
privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli
obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità
delle opere;
6.
quando vi sia grave
inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
La pronuncia di
decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti 5 e 6 è adottata previa diffida al concessionario
o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Qualora uno o più degli aventi
titolo si dichiarano disponibili al ripristino e/o manutenzione della tomba gli
stessi saranno designati nuovi concessionari per la durata residua dei 99 anni
relativi alla concessione originaria.
In caso di
irreperibilità la diffida viene pubblicata nell’Albo Comunale e in quello del
Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Decorsi i trenta giorni di
pubblicazione nel caso in cui non siano state presentate pretese o osservazioni
dagli aventi diritto il Comune procederà a traslare i resti mortali
nell’ossario comune.
Art. 41 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione
In ogni caso di
decadenza o alla scadenza della concessione, l’area, il loculo, l'ossario, o
quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità del Comune di
Villanova Monteleone senza che il concessionario possa vantare pretese per
rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute,
per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del
Codice Civile.
Alla scadenza
della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per
la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi
nel campo comune o nell’ossario comune.
Art. 42 - Retrocessione di concessioni cimiteriali
Il titolare di
una concessione ed altresì gli aventi diritto, hanno facoltà di rinunciare alla
concessione prima della scadenza del termine previsto, mediante presentazione
di autocertificazione contenente espressa volontà di retrocessione.
Il Comune di
Villanova Monteleone può accettare, a sua discrezione, la retrocessione di
concessione di sepolture individuali (loculi) costruite dall’Amministrazione
Comunale o di aree, compreso eventualmente il manufatto privato ivi costruito , solamente a
condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente
avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti o, su esplicito consenso del
nuovo concessionario possano ivi rimanere.
Art. 43 - Disposizioni per i lavori all'interno del cimitero
Chiunque lavori
all'interno dei cimiteri, dovrà sottostare alle disposizioni scritte e/o
verbali impartite dal Comune nella persona del Responsabile. Non sono ammessi
lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e
sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria. Per tutti gli interventi
dovranno essere osservate le norme in materia edilzia.
Non possono
essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di
sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì
il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di
10 giornate, salvo necessità comprovate, autorizzate dall’ufficio competente.
Art. 44 –
Definizione degli interventi
Nel cimitero è possibile realizzare i seguenti interventi :
A - Manutenzione ordinaria: comprende quelli interventi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle
finiture dei manufatti per renderli funzionali e decorosi. Per tali interventi
è necessario richiedere l’autorizzazione edilizia;
B - Manutenzione Straordinaria: comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali dei manufatti, per renderli efficienti,
sempre che non alterino
i volumi e le superfici delle singole unità e non comportino cambiamenti
sostanziali rispetto al manufatto originario. Per tali interventi è necessario
richiedere l’autorizzazione edilizia;
C - Costruzione:
comprende le costruzioni che verranno realizzate su nuovi lotti e che dovranno
rispettare rigorosamente le norme e il contenuto del presente regolamento. Per
tali interventi è necessario richiedere la concessione edilizia;
D - Ristrutturazione:
comprende gli interventi rivolti a trasformare i manufatti mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un manufatto in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'opera oggetto dell'intervento
e, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuove parti del manufatto.
Per tali interventi è necessario richiedere la concessione edilizia;
E - Consolidamento statico ed igienico: adottato per i manufatti che pur non essendo in condizioni degradate
non rispettano le norme igieniche e statiche dettate dal DPR 10/09/90 n. 285.
Per tali interventi è necessario richiedere l’autorizzazione edilizia;
F - Restauro Conservativo: comprende quelli interventi rivolti a conservare l'integrità e
l'aspetto originario del manufatto senza intaccare le sue caratteristiche e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, che nel rispetto
degli interventi tipologici formali e strutturali del manufatto, ne consentano
destinazione d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi l'opera
in oggetto, l'inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze
dell'uso e, l'eliminazione degli elementi estranei al manufatto. Per tali
interventi è necessario richiedere la concessione edilizia;
A) - Lapidi per le inumazioni
nei campi comuni: saranno
realizzate in materiale lapideo. Sulle lapidi sarà indicato il nome, cognome,
data di nascita, data di morte. Potrà essere apposto: portaritratto, foto su
ceramica, portafiori e portalampada. Le scritte potranno essere incise sulla
pietra o applicate sulla lapide. In quest’ultimo caso dovranno essere in
materiale inalterabile. Le lapidi debbono avere lo spessore massimo di cm. 6,00
e l’altezza massima dal piano terreno di cm 130, compreso il sottogrado. La
larghezza non potrà essere superiore a cm. 60 e la base non dovrà superare cm 80 per cm 40. Eventuali altre scritte,
epigrafi etc. dovranno essere consone e rispettose del luogo. Il costo e la
manutenzione delle lapidi sono interamente a carico dei richiedenti. Per la
collocazione della lapide dovrà essere richiesta specifica autorizzazione agli
uffici comunali e dovrà essere collocata in presenza degli operatori del
cimitero o previo accordo con gli stessi.
B) i loculi e gli ossari saranno realizzati in cemento armato. Le
lapidi di copertura dei loculi saranno realizzate in granito e dovranno avere
lo spessore di cm. 3.00. Saranno
fissate alla struttura mediante borchie in ottone. Sulla lastra in
granito dovrà essere indicato il nome, cognome, data di nascita, data di morte.
Potrà essere apposto: portaritratto, foto su ceramica, portafiori e
portalampada; detti accessori dovranno essere collocati esclusivamente
all’interno della lapide. Le scritte potranno essere incise o applicate. In
quest’ultimo caso dovranno essere in materiale inalterabile. Eventuali altre
scritte, epigrafi etc. dovranno essere consone e rispettose del luogo.
L’altezza massima raggiungibile dalla sovrapposizione dei loculi e dagli ossari
è stabilita in mt 3,50. I loculi destinati alla tumulazione devono avere
dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non
potranno essere inferiori alle seguenti
misure: lunghezza mt 2,25, altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75; a detto
ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore
corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9 del DPR
285/1990.
La parete di chiusura, qualora non realizzata in cemento armato, non può
essere inferiore a cm 10 di muratura piena. Le pareti interne dei loculi devono
essere rese impermeabili a liquidi e gas.
C) Cappelle per sepolture private le cappelle saranno realizzate con materiali sobri, tali da rispettare
la decorosità del luogo e il loro contesto insediativo. I materiali per
rivestimenti dovranno essere preferibilmente di tonalità chiare. Per i
rivestimenti esterni non potranno essere impiegati materiali inadatti alle
caratteristiche del luogo, quali legno, alluminio anodizzato, intonaci plastici
e loro derivati. I cancelli, le inferriate, gli infissi dei vani di porte e
finestre potranno essere realizzati in alluminio di colore scuro, ferro normale
o lavorato, verniciati con pitture satinate di colore scuro. Potrà essere
consentito l'ornamento con statue, urne, vetrate policrome, simboli ecc.
realizzati in pietre naturali o leghe di metalli. E’ vietato realizzare canali
di gronda a vista. Nella realizzazione delle cappelle non dovranno essere
superati e m. 3,50 di altezza.
Art. 46 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
Il personale del Cimitero è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso neil cimitero.
Il personale è altresì tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del
pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle
caratteristiche del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto
di competenza
Al personale suddetto è vietato:
d) eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi
tipo per conto di privati, sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di
fuori di esso;
e) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo
di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
f)
segnalare al pubblico
nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche
indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione
commerciale;
g) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a
scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno dei
cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
h) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate
nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave,
la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal
presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
1. Presso l' Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per
l' aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi
informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle
variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa
in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni
operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) generalità del defunto o dei
defunti;
b) il numero d' ordine dell'
autorizzazione al seppellimento;
c) le generalità del
concessionario o dei concessionari;
d) gli estremi del titolo
costitutivo;
e) la data ed il numero di
protocollo generale cui si riferisce la concessione;
f) la natura e la durata della
concessione;
g) le variazioni che si verificano nella
titolarità della concessione;
h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a
rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di
provenienza o di destinazione.
1. Il Personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d' ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all' aggiornamento delle mappe cimiteriali.
1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di
costituire l' anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi
informatici.
2. L' Ufficio, sulla scorta del registro di cui all' art. 42, terrà
annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i
nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi
forma, nel Cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
a) le generalità del defunto;
b) il numero della sepoltura, di cui all' ultimo comma dell' art.
42.
1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
Art. 52 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. In particolare:
- per le concessioni pregresse, assegnate per la realizzazione di sepolture private, i 99 anni di concessione decorreranno dalla data della prima tumulazione.
Decorsi i 99 anni di concessione, qualora non vi sia stata richiesta di rinnovo, e sia esaurita la disponibilità dei sepolcri in essa contenuti, le salme presenti in dette tombe, non potranno più essere estumulate.
- per le concessioni pregresse, relative all’assegnazione di loculi cimiteriali, esse cesseranno decorsi 50 anni dalla data di tumulazione del concessionario.
1. Spetta al dipendente Responsabile dell' Ufficio, o, in alternativa,
al Segretario l' emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento,
compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo
adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale,
quando tali atti sono compiuti nell' osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente
Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della
Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del
Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi del D.lgs 267/2000.
Le infrazioni
alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di
violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR
285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art, 107 del medesimo, sono soggette
a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U.
03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge
24.11.1981 n. 689.
Per quanto non
espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le
disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra
disposizione di legge e regolamento vigente in materia.
ART. 56 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla sua esecutività. Restano abrogate tutte le precedenti norme e disposizioni
regolamentari riguardanti la materia.