COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE

 

 

dei Servizi Funebri e Cimiteriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Art.  1 -  Finalità delle norme

 

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo V del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, e delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990. Sono norme dirette alla generalità dei cittadini, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri

Eventuali modifiche alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, saranno recepite automaticamente nel presente regolamento, senza che sia necessario alcun provvedimento deliberativo.

 

 

            Art.   2 -  Competenze e forme di gestione

 

La gestione dei servizi cimiteriali  sara’  effettuata dal Comune, nelle forme di legge previste dall’art.113 del T.U.E.L.

I poteri e le competenze comunali in materia sono attribuite al Sindaco dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e  in qualità di Ufficiale di governo e Autorità Sanitaria Locale.

 

 

            Art.   3 - Servizi gratuiti e a pagamento

 

Tutti i servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Sono gratuiti solo i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

 

Tra i servizi gratuiti sono compresi

                                   1.     la visita necroscopica;

                                   2.    il servizio di osservazione dei cadaveri;

                                   3.    il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all’obitorio e/o deposito di osservazione quando sia prescritto dall’Autorità Giudiziaria o dalla competente Autorità Sanitaria;

                                   4.    l’inumazione in campo comune, l’esumazione, la disposizione delle ossa in ossario comune e la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

 

 

Art.   4 -  Atti a disposizione del pubblico

 

Presso gli uffici del cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

 

Inoltre, nell’ufficio del cimitero sono accessibili al pubblico:

 

                                   1.    l'orario di apertura e chiusura  nonché la disciplina di ingresso e i divieti;

                                   2.    copia del presente Regolamento;

                                   3.    ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

            Art.  5 -  Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento, autorizzazione al seppellimento e forme sostitutive

 

Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l’accertamento dei decessi, il periodo di osservazione dei cadaveri, l’autorizzazione per la sepoltura, l’autorizzazione alla cremazione e quant’altro connesso trovano applicazione il D.P.R. 285/1990,  le norme dell’Ordinamento dello Stato Civile,  Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.

 

 

            Art.   6-  Feretri

 

Si osservano le seguenti prescrizioni.

             

  1. nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le                           caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90;

 

2. Per l’inumazione i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc..) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici. Pure i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro;

 

3. Ogni qualvolta che sia necessario l’utilizzo della doppia cassa (di legno e di metallo), per  i feretri destinati all’inumazione la cassa metallica dovrà contenere quella di legno. E’ consentito l’uso di materiale biodegradabile che deve essere di tipo e di qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell’rt. 75 del DPR 285/90. E’ inoltre consentito l’impiego di materiale biodegradabile identificato con la sigla MATER-BI-ZIO1U e altri tipi purchè autorizzati con decreto del Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

 

4. Per la tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l' una di     legno preferibilmente esterna, l' altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante    saldatura,   corrispondenti   entrambe  ai  requisiti costruttivi  e  strutturali  di  cui   all' art.  30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;       

      E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi,     autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.

      

       5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa

     

       6. La chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato, individuato dalla normativa vigente in materia.

 

Art. 7 - Fornitura gratuita di feretri

                                                                               

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro e il trasporto funebre per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.                       

                                                                                

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Art. 8 - Servizio trasporti funebri

 

1. Il servizio di trasporto funebre nel Comune di Villanova Monteleone è liberalizzato e non è svolto dal Comune sotto forma di privativa. Il trasporto delle salme quindi è svolto direttamente dalle imprese del settore in possesso del certificato di autorizzazione rilasciato dal Responsabile del Servizio di sviluppo economico.

2. L’autorizzazione al trasporto e sepoltura viene rilasciata dal Dirigente dei Servizi demografici.

 

Art. 9 - Autorizzazione all’espletamento del servizio

 

1.  L’autorizzazione all’espletamento del servizio di trasporto salme viene accordata alle Imprese che esercitano l’attività nel territorio comunale, a condizione che:

a) svolgano  l’attività di pompe funebri con regolare licenza della Questura congiunta con l’autorizzazione comunale alla vendita di cofani mortuari;

b) dispongano di ufficio funzionale in Villanova Monteleone per almeno otto ore nei giorni feriali e che comunque sia attivo un servizio di reperibilità 24 ore su 24;

c) posseggano di proprietà autofunebri decorose e conformi all’art. 20 del D.P.R. n.285/90;

d) si obblighino, con dichiarazione autenticata e sottoscritta da un pubblico ufficiale, a osservare senza alcuna eccezione le norme di questo Regolamento.

2. L’autorizzazione rilasciata dal Comune non è trasferibile; conseguentemente, qualora un’azienda abilitata allo svolgimento dei servizi funebri venisse trasferita a terzi, il subentrante deve richiedere al Comune l’autorizzazione a svolgere il servizio previa dimostrazione di possedere i requisiti sopra descritti.

3. L’abilitazione è valida per tre anni solari con scadenza al 31/12 ; deve pertanto essere rinnovata alla scadenza su richiesta delle Ditte interessate da presentarsi almeno due mesi prima della scadenza stessa.

4. L’autorizzazione non è necessaria per il trasporto di salme provenienti da altro Comune e per il trasporto di salme di militari effettuato con mezzi propri dell’Amministrazione militare, per il trasporto di feti, prodotti abortivi, nati morti, ossa umane, resti mortali e urne cinerarie.

 

Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso nel territorio comunale

 

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati, dal Responsabile dei Servizi cimiteriali.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 T.U. Pubblica Sicurezza,

comprende:

a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie,

b) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile,

c) il proseguimento sino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione.

4. Ove, per il numero dei partecipanti, i cortei siano di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo,  ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile  del Servizio prende accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Il feretro è preso in consegna dal personale della Ditta di onoranze funebri incaricata e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario dagli altri in relazione alla destinazione. Il personale della ditta incaricata al trasporto, una volta giunto al cimitero, consegnerà i documenti al personale incaricato presso il cimitero, scaricherà il feretro dall’autovettura e terminate le esequie lo introdurrà nella sepoltura.

7. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore.

8. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Responsabile del Servizio e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

 

Art. 11 - Trasporti funebri

 

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri vengono effettuati da Imprese funebri autorizzate all’espletamento del servizio e sono soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 115 del R.D. n.773/31 e alla disciplina prevista dal D.lgs. n.114/98.

2. I trasporti sono svolti con i mezzi di cui all’art. 20 del D.P.R. n° 285/90¸le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui all’art. 21 D.P.R. prima detto.

3.  Il trasporto, salvo i casi di cui all’articolo successivo, deve essere eseguito a cura e spese dei familiari del defunto tramite ditte di onoranze funebri autorizzate come al comma uno del presente articolo.

4. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi osservando però tutte le disposizioni contenute in questo Regolamento.

 

 

 

 

Art. 12 -Trasporti funebri a cura e/o spese del Comune

 

1. I trasporti al cimitero delle salme di cui all’art. 7 del presente regolamento sono eseguiti a spese del Comune nella forma ordinaria più semplice.

2. Il Responsabile del Servizio stila apposita convenzione, obbligatoriamente sottoscritta dalle Ditte al momento del rilascio dell’autorizzazione all’espletamento del servizio di trasporto salme, e successivamente, contestualmente alla richiesta di rinnovo della abilitazione, che fissa gli importi dovuti alle stesse dal Comune  per i trasporti di cui al comma uno  di questo articolo, da eseguire a sue spese. Detti trasporti comprendono i servizi indicati nella classe unica di cui all’articolo successivo. Detti  importi sono validi anche qualora i servizi siano richiesti dall’Autorità giudiziaria, di polizia ecc.  

3. I trasporti di cui al comma uno  sono affidati a turno dal Comune alle varie Ditte autorizzate localmente.

4. Le Ditte che, nel turno di propria competenza, sono incaricate del servizio di trasporti per conto del Comune, sono obbligate anche ad effettuare il servizio dietro convocazione dell’Autorità giudiziaria, di polizia ecc., recandosi con l’auto funebre, munita di apposito feretro e dell’attrezzatura necessaria, in qualunque ora del giorno e della notte, sul luogo in cui si trova la salma o le salme il cui decesso è avvenuto per suicidio, omicidio o disgrazia, per prelevarle e portarle nell’obitorio  o in altro luogo, secondo l’ordine impartito dalle competenti autorità.

5. La Ditta convocata dovrà avvertire il necroforo comunale prima di recarsi sul posto.

 

Art. 13 - Trasporto funebre a “Classe unica”

 

1. Le ditte autorizzate ad effettuare il trasporto di salme sul territorio comunale sono obbligate ad effettuare, ai prezzi stabiliti nella convenzione di cui al comma due dell’articolo precedente, un servizio di trasporto per i privati a “Classe unica” comprendente in particolare i seguenti servizi:

a) trasporto della salma con apposita autovettura decorosa rispondente alle norme del D.P.R. 285/90;

b) n. 4 necrofori di cui uno addetto alla guida dell’auto funebre aventi divise in stoffa scura, e impermeabili in caso di pioggia;

c) feretro per inumazione, tumulazione e trasporti, rispondente alle caratteristiche previste dal DPR 285/1990.

2. Qualora la ditta non disponga di feretri di cui ai commi precedenti, è obbligata a fornirne altri di maggior pregio senza maggiorazioni di prezzo.

 

Art.14 - Responsabilità dell’impresa

 

1.  Le imprese abilitate a effettuare il servizio di trasporto salme sostengono direttamente i costi del servizio di loro competenza e assumono a proprio carico tutte le responsabilità civili inerenti per danni causati a persone e cose.

2. Esse devono essere assicurate per responsabilità civile per una congrua somma sufficiente a garantire l’eventuale rimborso di danni causati a terzi.

 

                  

 

 

Art. 15 - Trasferimento di salme senza funerale

 

1. Il trasporto del cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all' obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall' esterno.                                        

                                                                               

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all' interno dell' abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.                                                             

                                                                                

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.                  

                                                                               

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l' impiego del mezzo di cui al primo comma.             

             

            Art. 16 -     Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme

 

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

 

Si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:

a)   trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre fuori Comune con una distanza superiore a 100 km;

b)   trasporto effettuato fuori Comune quando siano trascorse 48 ore dal decesso.

 

            Art. 17 - Orari e modalità dei trasporti

 

Gli orari per i trasporti funebri sono disciplinati dal Sindaco , come pure le modalità ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito .

 

Art. 18 - Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

                                                                               

1. Le  rimesse  delle  auto funebri  possono essere ubicate in località urbane o extra-urbane e dovranno essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.                                               

                                                                               

2. L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' unità sanitaria locale, salva la competenza dell' autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.                                                                    

                                                                                 

                                                                              

 

 

 

 

            Art. 19 - Cimitero

 

Il Comune garantisce il servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 nel civico cimitero. Nel cimitero, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 50 del DPR 285/90, sono ricevuti:

-        i cadaveri di coloro che erano nati e/o registrati nel Comune di Villanova Monteleone;

-        i cadaveri dei coniugi delle persone che erano nate e/o registrate nel Comune.

 

            Art. 20 - Disposizioni Generali

 

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 - 105 del DPR 10.9.90 n. 285.

Spettano al Comune  le attività di custodia, vigilanza e ordine del cimitero, compresa altresì la relativa manutenzione.

 

Art. 21- Servizi Cimiteriali

 

1. Il Cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all' eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.

2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.

3. In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell' art. 64 comma 3 del D.P.R. 285/90.

 

4. Nel Cimitero apposito locale, avente i requisiti prescritti dall' art. 66 del D.P.R. 285/90 è destinato stabilmente alle autopsie.

In mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all' uopo opportunamente attrezzata.

 

5. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonchè per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L’ ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

 

 

            Art. 22 - Inumazione

           

            Per inumazione si intendono le sepolture nella nuda terra.

 

     Esse sono effettuate in campo comune. Sono assegnate previo pagamento della relativa tariffa. In dette sepolture sono inumate anche le salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni.

    

 

 

 

 

            Art. 23 - Tumulazione

 

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali in opere murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune o dai concessionari qualora questi ultimi abbiano avuto regolare concessione.

 

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90

 

 

Art. 24 - Deposito provvisorio

 

1. A  richiesta  delle  famiglie  dei  defunti,  o  di  coloro  che  le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, collocato all’ultimo piano, se il Comune ne dispone, previo pagamento di un canone di utilizzo per ogni anno o frazione di esso pari al 15% del costo corrente del loculo.                              

                                                                               

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:                    

                                                                                

a) per coloro che richiedono l' uso di un' area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;                   

                                                                                

b) per  coloro  che  devono  effettuare  lavori di ripristino di tombe private;     

                                                                               

c) per coloro che hanno presentato  domanda di concessione di sepoltura,  con progetto già approvato, in attesa di realizzazione.                  

                                                                               

3. La durata del  deposito  provvisorio  è  fissata  dal  Responsabile dell' Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l' ultimazione  dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.           

                                                                                                                                                                

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l' Ufficio comunale.                                                            

                                                                               

4. A garanzia è  richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura pari al 30% del costo corrente del loculo.                     

                                                                               

5. Scaduto il termine senza che l' interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.                                              

                                                                               

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.                               

                                                                               

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.             

 

                            

Art. 25 – Esumazione ed estumulazione

 

Sia nel caso di esumazione che di estumulazione le relative operazioni saranno effettuate solo con la presenza dell’Operatore del Cimitero, dei familiari del defunto, degli addetti dell’agenzia e dell’incaricato del Servizio di Igiene pubblica. Pertanto durante questi interventi il cimitero sarà chiuso al pubblico.

 

            Art. 26 - Esumazione ordinaria

 

Il turno ordinario di esumazione è di 15 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono seguendo il periodo di rotazione dopo 15 anni dalla inumazione e previo pagamento del relativo diritto. Esse sono regolate dall’operatore del Cimitero previa comunicazione ai parenti più prossimi del defunto, ove questo non fosse possibile, mediante apposito avviso da pubblicare all’albo per 15 giorni. Non sono consentite le esumazioni delle salme prima che la fila o il campo in cui sono sepolte siano state interessate dalla operazioni di esumazione.

 

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

 

            Art. 27 - Esumazione straordinaria

 

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

             

            Art. 28 - Estumulazioni

 

       Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

 

1.                  sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato (50 anni);

2.                  Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:                             

                                                                               

- a richiesta, motivata, dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 50 anni;                                         

                                                                                

- su ordine dell' Autorità Giudiziaria.                                        

 

I feretri sono estumulati a cura degli addetti  dell’agenzia incaricata dai familiari. La raccolta dei resti mortali sarà effettuata dagli operatori cimiteriali .

 

3. I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.                                                                

                                                                                

4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa  mineralizzazione, e salvo che diversamente non dispongano i familiari dell’interessato, esso è avviato per l' inumazione in campo comune dopo aver praticato una opportuna apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.                                  

                                                                               

5. A richiesta degli interessati, all' atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell' Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro nel medesimo loculo, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.                                               

 

 

Art. 29 - Oggetti da recuperare

                                                                                

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell' operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.        

                                                                               

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l' altro conservato tra gli atti dell' Ufficio cimiteriale.                                                                 

                                                                                

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dello Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.                         

 

            Art. 30 - Disciplina dell'ingresso

 

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico del cimitero sono stabiliti dal Sindaco.

 

E’ vietato l’ingresso:

a)   a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei non vedenti;

b)   alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;

c)   alle persone munite di bandiere, drappi o vessilli in asta, se non preventivamente autorizzati dall’ufficio cimiteriale;

d)   alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non compatibili con la natura del luogo;

e)   a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

 

Forme particolari di cerimonie funebri possono essere espletate all’interno del cimitero solo se realizzate nel pieno rispetto delle prescrizioni sopra descritte e con la preventiva autorizzazione dell’Ufficio comunale competente.

 

 

 

            Art. 31 - Divieti speciali

 

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

a)   effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area dell’inumazione e sarà comunque regolata dagli operatori del cimitero;

b)   sfregiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all’interno del cimitero.

c)   calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;

d)   rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piante, ornamenti e lapidi;

e)   gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

f)     filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti;

g)   consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;

 

h)   collocare vasi, quadri o quant’altro, al di fuori della lapide o lastra, che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.

 

i)     Accedere al cimitero con mezzi di trasporto, salvo i mezzi autorizzati.

 

I divieti predetti sono applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

 

            Art. 32 - Obbligo di comportamento

 

Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e comunque, in qualunque altra circostanza, è d’obbligo mantenere all’interno del cimitero un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.

E’ vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato verrà inoltrata denuncia all’Autorità competente.

 

            Art.  33 -  Responsabilità

 

Il personale comunale addetto  cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non abbia rilevanza penale.

 

 

 

            Art. 34 - Criteri di assegnazione dei loculi e ossarieti cimiteriali

 

L’assegnazione dei loculi e degli ossarieti in generale avviene tenendo conto dei seguenti criteri, che permettono di valutare il diritto al rilascio della concessione e di elaborare una graduatoria in base alle quale viene stabilito l’ordine di priorità:

 

a)   l'assegnazione viene effettuata seguendo l’ordine di presentazione della domanda;

b)   la concessione dei loculi può avvenire solo in presenza della salma. Il coniuge vivente ha titolo, se richiesto, alla contestuale assegnazione del loculo contiguo;

c)   la concessione degli ossarieti potrà avvenire solo in presenza dei resti mortali, previo elenco di priorità trasmesso dall’operatore del cimitero;

d)   l’assegnazione dei loculi e degli ossarieti avviene seguendo l’ordine progressivo della numerazione assegnata a ciascuno di essi.

 

La durata delle concessioni dei loculi cimiteriali  e degli ossarieti e’ fissata in anni 50 e alla sua scadenza non può essere rinnovata. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di rinnovare la concessione dei loculi destinati ad accogliere le salme di cittadini illustri e/o benemeriti.

 

La concessione non può essere fatta a persone o enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.

 

            Art. 35 - Sepolture private

 

Nei limiti previsti dalla disponibilità il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali  a privati per la realizzazione di sepolture private.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonchè all’esercizio delle potestà comunali.

I manufatti costruiti su dette aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione,  a cura e spese dei privati, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie.

 

            Art. 36 - Modalità di accesso alle concessioni di aree cimiteriali - Durata delle concessioni

 

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Ufficio comunale competente. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:

 

1.   la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;

2.   la durata;

3.   la/e persona/e concessionaria/e;

4.   le salme che hanno il diritto di sepolcro destinate ad esservi tumulate.

5.   gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.-

 

Il rilascio di una concessione è subordinata al pagamento del canone secondo le tariffe deliberate dagli organi comunali competenti e vigenti al momento del rilascio della concessione

 

Le concessioni di aree cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. La loro durata è fissata in 99 anni con decorrenza dalla data del pagamento del canone. Alla scadenza, qualora ne esistano i presupposti, la concessione potrà essere rinnovata dietro pagamento di un nuovo canone. Qualora la richiesta di rinnovo della concessione venga presentata da più di uno dei familiari aventi diritto  l’assegnazione della concessione avverrà tramite sorteggio pubblico effettuato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, previa comunicazione agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della data e dell’ora di sorteggio.

 

 

Art. 37 - Criteri d’assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private

 

1. Le aree disponibili per la costruzione, da parte dei privati, di sepolture  vengono assegnate in concessione mediante asta pubblica col criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara.

2. La base d’asta per la procedura d’assegnazione delle aree è stabilita dal Responsabile del Servizio, in relazione alla grandezza, alla posizione all’interno del cimitero ed al numero delle salme che possono essere tumulate.

3. Il Responsabile dei servizi cimiteriali dispone di un bando d’asta pubblica per l’assegnazione delle aree, chiedendone la pubblicazione per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio e curandone sia l’affissione per lo stesso periodo all’albo del cimitero;

4. Nel bando deve essere indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le

domande di partecipazione alla gara.

5. Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall’Ufficio,

in regola con l’imposta di bollo, l’interessato deve specificare l’area, tra quelle

indicate nel bando, per la quale intenda concorrere. L’interessato può anche indicare in via

subordinata, nel caso in cui l’area indicata in via principale possa essere assegnata ad altra

persona, altra/e area/e, con prezzo al mq uguale a quello dell’area richiesta prioritariamente,

per cui voglia eventualmente concorrere.

6. In caso di parità delle offerte, l’assegnazione della concessione avverrà tramite

sorteggio pubblico effettuato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, previa comunicazione agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della data e dell’ora di sorteggio.

7. L’esito della gara viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all’assegnazione a

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.

 

Art. 38 - Successione nella concessione

 

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni di aree cimiteriali  si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria o per legato.

2. Gli eredi del Concessionario originario defunto o i legatari devono comunicare all’Ufficio

cimiteriale, entro dodici mesi dall’accettazione dell’eredità o dal conseguimento del legato,

l’avvenuta successione mediante l’invio di copia autentica della denuncia di successione

designando contestualmente, come nuovo concessionario, un loro rappresentante scelto

esclusivamente fra coloro che, a norma dell’articolo precedente hanno il diritto di sepolcro.

3. Il secondo e i successivi Concessionari assumono, nei confronti del Comune, l’esercizio

di tutti i diritti ed obblighi inerenti alla concessione e diventano garanti, nei riguardi degli

assegnatari e degli aventi il diritto di sepolcro, del rispetto della sola volontà del Concessionario originario. Essi non

possono quindi disporre di eventuali restanti posti salma assegnati dal Concessionario

originario salvo esplicita rinuncia da parte degli aventi diritto.

4. Il nuovo Concessionario dispone della libera gestione del sepolcro e può decidere la

riduzione di resti per il recupero di posti salma senza dover interpellare né gli eventuali aventi

diritto alla sepoltura né qualsivoglia persona possa accampare diritti nei riguardi delle salme

da ridurre, ferma restando, però, la garanzia del rispetto della sola volontà del

Concessionario originario. Essi non possono quindi disporre di eventuali posti salma

recuperati se risultano ancora in vita persone assegnatarie di posti salma designate dal

Concessionario originario, salvo esplicita rinuncia da parte di questi.

5. In ogni caso i resti devono restare nel sepolcro in appositi ossari o in un loculo a questo

destinato e il nome della salma ridotta deve sempre apparire sulla lastra marmorea di chiusura.

6. In mancanza della designazione di cui al comma due del presente articolo si presume

che chiunque, dei coeredi o dei legatari, compia un qualunque atto giuridico inerente alla

concessione, o richieda un servizio inerente la salma del concessionario originario o le salme

all’interno della concessione, agisca con il consenso degli altri e sia stato tacitamente

designato nuovo concessionario.

7. Qualora quest’ultimo non accetti la concessione, il Comune notifica a tutti i coeredi o

legatari rimasti, la vacanza di titolarità della concessione e l’obbligo tassativo di nominare,

entro sei mesi dalla ricezione della notifica, uno di essi nuovo concessionario.

8. In mancanza di tale atto, il Comune dichiara la decadenza della concessione, e tutti gli

aventi diritto perdono il diritto di sepoltura in quel sepolcro.

 

 

            Art. 39 - Revoca della concessione

 

L’Amministrazione Comunale ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata a norma del presente articolo, e successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l’uso, a titolo gratuito, di una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero ,rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto  delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

Il Comune dovrà comunicare al concessionario, o agli aventi titolo, tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario o degli aventi titolo. In caso di irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo viene disposta la pubblicazione di apposito avviso nell’Albo Comunale e in quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Decorsi i trenta giorni di pubblicazione nel caso in cui non siano state presentate pretese o osservazioni dagli aventi diritto il Comune procederà.

 

            Art. 40 - Decadenza della concessione

 

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

 

1.   quando si accerta che la sepoltura privata è stata trasferita a terzi;

2.   quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

3.   in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

4.   quando , in caso di concessione di area, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

5.   quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;

6.   quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti 5 e 6  è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Qualora uno o più degli aventi titolo si dichiarano disponibili al ripristino e/o manutenzione della tomba gli stessi saranno designati nuovi concessionari per la durata residua dei 99 anni relativi alla concessione originaria.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell’Albo Comunale e in quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Decorsi i trenta giorni di pubblicazione nel caso in cui non siano state presentate pretese o osservazioni dagli aventi diritto il Comune procederà a traslare i resti mortali nell’ossario comune.

 

            Art. 41 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

 

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, l’area, il loculo, l'ossario, o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità del Comune di Villanova Monteleone senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune o nell’ossario comune.

 

Art. 42 - Retrocessione di concessioni cimiteriali

 

Il titolare di una concessione ed altresì gli aventi diritto, hanno facoltà di rinunciare alla concessione prima della scadenza del termine previsto, mediante presentazione di autocertificazione contenente espressa volontà di retrocessione.

Il Comune di Villanova Monteleone può accettare, a sua discrezione, la retrocessione di concessione di sepolture individuali (loculi) costruite dall’Amministrazione Comunale o di aree, compreso eventualmente il manufatto  privato ivi costruito , solamente a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti o, su esplicito consenso del nuovo concessionario possano ivi rimanere.

 

            Art. 43 - Disposizioni per i lavori all'interno del cimitero

 

Chiunque lavori all'interno dei cimiteri, dovrà sottostare alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal Comune nella persona del Responsabile. Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria. Per tutti gli interventi dovranno essere osservate le norme in materia edilzia.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di 10 giornate, salvo necessità comprovate, autorizzate dall’ufficio competente.

 

Art. 44 – Definizione degli interventi

 

Nel cimitero è possibile realizzare i seguenti interventi :

A - Manutenzione ordinaria:  comprende quelli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture dei manufatti per renderli funzionali e decorosi. Per tali interventi è necessario richiedere l’autorizzazione edilizia;

B - Manutenzione Straordinaria: comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti, per renderli efficienti, sempre che non alterino

i volumi e le superfici delle singole unità e non comportino cambiamenti sostanziali rispetto al manufatto originario. Per tali interventi è necessario richiedere l’autorizzazione edilizia;

C - Costruzione: comprende le costruzioni che verranno realizzate su nuovi lotti e che dovranno rispettare rigorosamente le norme e il contenuto del presente regolamento. Per tali interventi è necessario richiedere la concessione edilizia;

D - Ristrutturazione: comprende gli interventi rivolti a trasformare i manufatti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un manufatto in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'opera oggetto dell'intervento e, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuove parti del manufatto. Per tali interventi è necessario richiedere la concessione edilizia; 

E - Consolidamento statico ed igienico: adottato per i manufatti che pur non essendo in condizioni degradate non rispettano le norme igieniche e statiche dettate dal DPR 10/09/90 n. 285. Per tali interventi è necessario richiedere l’autorizzazione edilizia;

F - Restauro Conservativo: comprende quelli interventi rivolti a conservare l'integrità e l'aspetto originario del manufatto senza intaccare le sue caratteristiche e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, che nel rispetto degli interventi tipologici formali e strutturali del manufatto, ne consentano destinazione d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi l'opera in oggetto, l'inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze dell'uso e, l'eliminazione degli elementi estranei al manufatto. Per tali interventi è necessario richiedere la concessione edilizia; 

 

 

Art.  45 - Uso dei materiali 

 

A) -  Lapidi per le inumazioni nei campi comuni: saranno realizzate in materiale lapideo. Sulle lapidi sarà indicato il nome, cognome, data di nascita, data di morte. Potrà essere apposto: portaritratto, foto su ceramica, portafiori e portalampada. Le scritte potranno essere incise sulla pietra o applicate sulla lapide. In quest’ultimo caso dovranno essere in materiale inalterabile. Le lapidi debbono avere lo spessore massimo di cm. 6,00 e l’altezza massima dal piano terreno di cm 130, compreso il sottogrado. La larghezza non potrà essere superiore a cm. 60 e la base non dovrà superare  cm 80 per cm 40. Eventuali altre scritte, epigrafi etc. dovranno essere consone e rispettose del luogo. Il costo e la manutenzione delle lapidi sono interamente a carico dei richiedenti. Per la collocazione della lapide dovrà essere richiesta specifica autorizzazione agli uffici comunali e dovrà essere collocata in presenza degli operatori del cimitero o previo accordo con gli stessi.

B) i loculi e  gli ossari saranno realizzati in cemento armato. Le lapidi di copertura dei loculi saranno realizzate in granito e dovranno avere lo spessore di cm. 3.00. Saranno  fissate alla struttura mediante borchie in ottone. Sulla lastra in granito dovrà essere indicato il nome, cognome, data di nascita, data di morte. Potrà essere apposto: portaritratto, foto su ceramica, portafiori e portalampada; detti accessori dovranno essere collocati esclusivamente all’interno della lapide. Le scritte potranno essere incise o applicate. In quest’ultimo caso dovranno essere in materiale inalterabile. Eventuali altre scritte, epigrafi etc. dovranno essere consone e rispettose del luogo. L’altezza massima raggiungibile dalla sovrapposizione dei loculi e dagli ossari è stabilita in mt 3,50. I loculi destinati alla tumulazione devono avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori  alle seguenti misure: lunghezza mt 2,25, altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75; a detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/1990.

La parete di chiusura, qualora non realizzata in cemento armato, non può essere inferiore a cm 10 di muratura piena. Le pareti interne dei loculi devono essere rese impermeabili a liquidi e gas.

C) Cappelle per sepolture private le cappelle saranno realizzate con materiali sobri, tali da rispettare la decorosità del luogo e il loro contesto insediativo. I materiali per rivestimenti dovranno essere preferibilmente di tonalità chiare. Per i rivestimenti esterni non potranno essere impiegati materiali inadatti alle caratteristiche del luogo, quali legno, alluminio anodizzato, intonaci plastici e loro derivati. I cancelli, le inferriate, gli infissi dei vani di porte e finestre potranno essere realizzati in alluminio di colore scuro, ferro normale o lavorato, verniciati con pitture satinate di colore scuro. Potrà essere consentito l'ornamento con statue, urne, vetrate policrome, simboli ecc. realizzati in pietre naturali o leghe di metalli. E’ vietato realizzare canali di gronda a vista. Nella realizzazione delle cappelle non dovranno essere superati e m. 3,50 di altezza.

 

            Art. 46 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

 

Il personale del Cimitero è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso neil cimitero.

Il personale è altresì tenuto:

a)   a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b)   a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;

c)   a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza

Al personale suddetto è vietato:

d)   eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

e)   ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

f)     segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

g)   esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

h)  trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

 

Art. 47 - Mappa

                                                                               

1. Presso l' Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l' aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.                                                   

                                                                               

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.         

                                                                               

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.                  

 

Art. 48 - Annotazioni in mappa

 

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.                                                        

                                                                                

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:                     

                                                                               

a)  generalità del defunto o dei defunti;                                     

                                                                                

b)  il numero d' ordine dell' autorizzazione al seppellimento;                   

                                                                                                                                                                

c)  le generalità del concessionario o dei concessionari;                     

                                                                               

d)  gli estremi del titolo costitutivo;                                        

                                                                               

e)  la data ed il numero di protocollo  generale  cui si riferisce la concessione;                                                                

                                                                               

f)  la natura e la durata della concessione;                                   

                                                                                

g) le variazioni che si verificano nella titolarità  della concessione;       

                                                                                

h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.                                             

 

 

Art. 49 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

 

1. Il Personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.                                                                   

                                           

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d' ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.                                                             

                                                                               

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all' aggiornamento delle mappe cimiteriali.                                                        

 

Art. 50 - Schedario dei defunti

                                                                               

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l' anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.            

                                                                               

2. L' Ufficio, sulla scorta del registro di cui all' art. 42, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.                                                           

                                                                                

3. In ogni scheda saranno riportati:                                           

                                                                               

a) le generalità del defunto;                                                  

                                                                               

b) il numero della sepoltura, di cui all' ultimo comma dell' art. 42.            

 

Art. 51 - Scadenzario delle concessioni

 

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

                                                                             

 

            Art. 52 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

 

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. In particolare:

-  per le concessioni pregresse, assegnate per la realizzazione di sepolture private, i 99 anni di concessione decorreranno dalla data della prima  tumulazione.                                                         

Decorsi i 99 anni di concessione, qualora non vi sia stata richiesta di rinnovo, e sia esaurita la disponibilità dei sepolcri in essa contenuti, le salme presenti in dette tombe, non potranno più essere estumulate.

- per le concessioni pregresse, relative all’assegnazione di loculi cimiteriali, esse cesseranno decorsi 50 anni dalla data di tumulazione del concessionario.

 

Art. 53 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

 

1. Spetta al dipendente Responsabile dell' Ufficio, o, in alternativa, al Segretario l' emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell' osservanza del Regolamento stesso.                                                            

                                                                               

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi del D.lgs 267/2000.     

 

 

            Art. 54 - Sanzioni

 

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art, 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689.

 

            Art. 55 - Rinvio

 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

 

ART. 56 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua esecutività. Restano abrogate tutte le precedenti norme e disposizioni regolamentari riguardanti la materia.