Regolamento per la disciplina del diritto di accesso
ai documenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e dei termini procedimentali

INDICE

Parte I
Disposizioni generali
Capo I Il diritto di accesso
Art. 1 Fonti e finalità
Capo II Oggetto del diritto di accesso
Art. 2 Definizione di documento amministrativo
Capo III I soggetti
Art. 3 I soggetti e il diritto di accesso ex L. 241/90
Art. 4 1 soggetti e il diritto di accesso ex L.142/90
Art. 5 Il diritto di accesso dei consiglieri comunali
Capo IV Ordinamento del Servizio
Art. 6 Istituzione del servizio
Art. 7 Ufficio Relazioni con il pubblico
Art. 8 Rimborsi e diritti di segreteria
Art. 9 Guida informativa
Art. 10 Pubblicazioni nell'Albo Pretorio

Parte II
Disposizioni in materia di responsabile del Procedimento amministrativo e dei termini procedimentali.
Capo I
1. Art. 11 Fonti e finalità
Capo II L'Unità organizzativa
Art. 12 Definizione dell'Unità organizzativa
Art. 13 Individuazione dellUnità organizzativa
Art. 14 Responsabile del Procedimento
Art. 15 Compiti del Responsabile del Procedimento
Capo III Disciplina dei termini procedimentali
Art. 16 Il termine iniziale
Art. 17 Certificazione del termine iniziale
Art. 18 Termine finale

Parte III
Procedimento di accesso
Capo I Il responsabile del Procedimento e le modalità di accesso
Art. 19 Il Responsabile del Procedimento di accesso
Art. 20 Modalità di accesso
Art. 21 Accesso telematico e protocollo informatizzato
Art. 22 Accesso informale
Art. 23 Esame richiesta informale
Art. 24 Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni
Art. 25 Accesso formale
Art. 26 Esame della richiesta di accesso
Art. 27 Termine ed esito dell'accesso formale
Art. 28 Accesso agli atti del Procedimento amministrativo
Art. 29 Visione dei documenti
Art. 30 Rilascio di copie

Parte IV
Limitazioni del diritto di accesso
Capo I Limitazioni, esclusioni e differimento del dirito di accesso
Art. 31 Atti dell'ammininistrazione comunale
Art. 32 Esclusione dell'accesso
Art. 33 Differimento dell'accesso,
Art. 34 Silenzio Rifiuto
Capo II Diritto di accesso e tutela della privacy
Art. 35 Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento
Art. 36 Circolazione dei dati all'interno del Comune
Art. 37 Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da altri Enti Pubblici
Art. 38 Richieste di accesso ai documenti amministrativi
Art. 39 Richieste di accesso ai documentì amministrativi da parte dei consiglieri comunali

Parte V
Concessionari di pubblici servizi, aziende speciali, istituzioni
Art. 40 Concessionari di Servizi Pubblici
Art. 41 Aziende Speciali Comunali
Art. 42 Istituzioni comunali
Art. 43 Società per Azioni per l'esercizio di servizi pubblici comunali

Parte VI
Disposizioni finali
Art. 44 Ambito di efficacia
Art. 45 Entrata in vigore
Art. 46 Modifiche

Allegato:
Elenco esemplicativo dei procedimenti amministrativi di competenza comunale con indicazione del tempo necessario ad espletarli.

PARTE I
Disposizioni generali

CAPO I
Il diritto di accesso

Art. I
Fonti e finalità

Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990 n° 142, delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n° 241, del DPR 27 giugno 1992, n° 352, dello Statuto Comunale, le misure organizzaztive per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività del Comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività giuridica, economica, sociale, familiare e professionale dei soggetti di diritto e degli enti di fatto

CAPO II
Oggetto del diritto di accesso

Art. 2
Definizione di documento amministrativo

I. Costituisce documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto dei documenti, anche interni, formati dagli organi del comune, o di atti di altre pubbliche amministrazione o comunque, di documenti stabilmente detenuti dall'ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.
2. Oggetto dell'accesso possono essere: provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo, gli atti procedimentali, gli atti e documenti versati nei procedimenti amministrativi a fini istruttori nei limiti stabiliti dal presente regolamento a tutela della privacy degli interessati. L'accesso è consentito anche rispetto al provvedimento finale da sottoporre a controllo, purché interessato sia avvertito della inefficacia dell'atto.
3. Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non può dar luogo a controlli generalizzati, ne può essere effettuato a scopo emulativo.

CAPO III
I soggetti

Art. 3
I soggetti e il diritto di accesso ex L.241/90

l. In conformità dell'art. 22 della legge 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza del documento finale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Possono presentare richiesta di accesso: persone fisiche e giuridiche, associazioni, comitati, istituzioni, portatori di interessi collettivi e diffusi che dimostrino la titolarità di un interesse alla conoscenza degli atti del procedimento o del provvedimento finale per la cura e la tutela di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, anche se non classificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

Art. 4
I soggetti e il diritto di accesso ex L. 142/90

1. Allo scopo di perseguire una partecipazione effettiva alla vita del Comune, in conformità all'art. 7 della legge 142/90, possono accedere agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso dell'amministrazione comunale:
a) tutti i cittadini dotati della capacità di agire
b) i rappresentanti delle:
associazioni ed istituzioni registrate per l'attività di partecipazione che svolgono nel comune;
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 266/91;
associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge 349/86;
associazioni ed istituzioni di cittadini che hanno sede nel comune e che pur non rientrando fra quelle suindicate, svolgono nel territorio comunale attività ricreativo sportiva, sociale, culturale ed economica di interesse generale;
persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale.

Art. 5
Il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali

l. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché delle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispongono il quinto comma dell'art. 31 della legge 142/90 e l'art. 24 della legge 816/85.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, agli atti dell'amministrazione di appartenenza ed ai documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti, ai fini dell'espletamento del proprio mandato.
3. I consiglieri esercitano i diritti previsti nel presento articolo mediante richiesta prioritariamente ai Responsabili dei servizi o al Segretario Comunale:
a) per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti mediante richiesta formulata anche verbalmente;
b) per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta contenente l'indicazione specifica degli atti e documenti richiesti;
4. L'esercizio previsto nel presente articolo è gratuito. Il rilascio di copie di piani urbanistici progetti e quant'altro comporti un costo ed un impegno troppo elevato per la sua riproduzione sono rilasciati gratuitamente in copia ai capigruppo consiliare formalmente costituiti ed al revisore dei conti. I singoli consilieri pagheranno l'intero costo ex art. 8.
5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo svolgimento del mandato.
6. Le norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli amministratori comunali nonché ai revisori dei conti.

CAPO IV
Ordinamento del servizio

Art. 6
Istituzione del servizio

l. L'esercizio del diritto di accesso è assicurato dalle unità organizzative nelle quali è articolata la struttura del comune. Qualora fosse già previsto dal regolamento comunale sull'ordinamento, degli uffici e servizi adottato dalla giunta, il servizio del diritto di accesso può essere svolto dall'Ufficio relazioni con il pubblico.
2. Il servizio, per ogni unità organizzativa, nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa unità dall'ordinamento comunale, provvede a tutte le procedure relative all'accesso, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi.
3. Per la visione dei documenti, atti e pubblicazioni può essere allestito un apposito locale; in mancanza di un locale idoneo, la visura degli atti e dei documenti deve svolgersi nell'ufficio del responsabile del Servizio.
4. 1 responsabili dei servizi singolarmente o riuniti in conferenza, definiscono la ripartizione, nell'ambito di ciascuna unità organizzativa, delle competenze inerenti il servizio per l'accesso, con l'individuazione dei preposti e dei responsabili del servizio stesso, nonché degli eventuali sostituti e dei relativi compiti.
5. Ciascuna unità organizzativa o servizio istituisce un protocollo sezionale relativo alle procedure di accesso, sul quale sono registrate richieste, scadenze, tempi e natura delle risposte. Il protocollo è tenuto dal Responsabile del Servizio.

Art. 7
Ufficio Relazioni con il Pubblico

1. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, se istituito, deve garantire, mediante la gestionedell'intero procedimento di accesso ai documenti formati dagli altri uffici dell'amministrazione, il servizio del diritto di accesso, dei diritti di partecipazione procedimentale, rinformanzione relativa degli atti e dello stato del procedimento.
2. In corformità dell'ordinamento degli uffici adottato dalla giunta, l'U.R.P. deve essere dotato di personale, impianti tecnologici ed informatici di collegamento con le unità organizzative del servizio di accesso nei diversi settori dell'amministrazione, con le relative banche dati e con l'archivio.
3. Il responsabile del servizio provvede a nominare il responsabile del procedimento di accesso e le rispettive competenze.
4. L'U.R.P. deve provvedere a:
a) ricevere le richieste di accesso alle informazioni agli atti e documenti amministrativi le richieste formali amministrative e di rilascio di copie;
b) curare il protocollo delle richieste;
c) decidere sulla ammissibilità delle richieste tenuto conto delle esclusioni e limitazioni stabilite dalla legge o dal regolamento;
d) consentire la visione degli atti, documenti e pubblicazioni presso l'ufficio del responsabile del procedimento di accesso, ovvero in caso di complessità della visura, o quando l'interessato ne faccia richiesta, la visione deve essere consentita negli appositi locali predisposti per tale attività;
e) predisporre un servizio di sorveglianza durante la visione dei documenti in originale od in fotocopia autenticata;
f) rilasciare copia degli atti e documenti che hanno in disponibilità;
g) inviare, con l'indicazione del termine entro il quale fornire la risposta, l'istanza di accesso al responsabile del procedimento dell'unità organizzativa competente per materia se l'atto o il documento non è in loro possesso;
h) segnalare ai responsabili di servizio delle unità organizzative interessate per materia le richieste alle quali non è stata data risposta entro il termine fissato per il procedimento.

Art. 8
Rimborsi e diritti di segreteria

1. Con deliberazione della giunta comunale sono stabiliti i rimborsi per il costo di riproduzione, da corrispondersi da parte di chi richiede la visura degli atti e documenti nella disponibilità dell'amministrazione comunale, per l'estrazione di copie.
2. Tali rimborsi dovranno essere commisurati al costo effettivo dell'operazione richiesta (visione o fotocopiazione). I rimborsi stessi dovranno essere riferiti a ciascuna pagina e dovranno prevedere una riduzione dell'importo al crescere del numero delle pagine e non dovranno essere così elevati da rendere difficile l'accesso. Per il rilascio di copie autenticate devono inoltre essere corrisposti i diritti di segreteria.
3. I rimborsi e i diritti di segreteria si riscuotono mediante l'apposizione di marche segnatasse sulla richiesta presentata dall'interessato, da parte del responsabile del servizio, o consegnando le stesse marche in caso di accesso informale.

Art. 9
Guida informativa

l. Può essere disposta la pubblicazione, in veste economica, di una guida amministrativa del comune contenente l'organigramma delle unità organizzative comunali, la loro ubicazione ed i numeri di telefono, i nominativi dei dirigenti/responsabili di servizio e dei responsabili dei procedimenti di accesso, l'indicazione delle competenze di ciascuna struttura. La guida viene distribuita presso gli uffici ed i servizi con le edicole, le librerie ed altri centri di affluenza dei cittadini.

Art. 10
Pubblicazioni nell'Albo pretorio

l. In un locale del palazzo comunale è collocato, a disposizione del pubblico, l'albo pretorio del comune, in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti insieme alla loro conservazione senza possibilità di alterazioni o sottrazioni.
2. Tutte le deliberazioni del Consiglio o della Giunta, compresi gli atti in esse allegati; sono rese pubbliche mediante affissione nell'albo pretorio. Le ordinanze del sindaco, gli avvisi di convocazione dei consigli, gli avvisi di gara, i risultati delle gare, i bandi di concorso, gli avvisi di rilascio di concessione edilizia, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazione edilizia, l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche e tutti gli atti che per norma di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi nell'albo pretorio per il tempo stabilito dalle disposizioni suindicate. Una determinata sezione dellAlbo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.
3. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la giunta disporrà l'installazione nel centro urbano o nelle frazioni o circoscrizioni di un quadro di dimensioni adeguate, al fine di assicurare ai cittadini in tutto il territorio comunale, dei luoghi di riferimento per prendere conoscenza dei più importanti provvedimenti del Comune. Tale quadro deve essere riservato esclusivamente alle affissioni dei manifesti ed avvisi, bandi di concorso, ordinanze, annunci, comunicazioni, programmi di manifestazioni organizzate dall'ente o, per il suo tramite, dallo stato e da altri enti pubblici.

PARTE Il
Disposizioni in materia di responsabile del procedimento amministrativo e termini procedimentali

CAPO I

Art. 11
Fonti e finalità

l. Le disposizioni che seguono sono adottate in conformità ed in attuazione degli artt. 2, 2° e 4° comma della legge n° 241/90, al fine di garantire l'efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa.

CAPO II
L'unità organizzativa

Art. 12
Definizione dell'unità organizzativa

I. L'individuazione dell'unità organizzativa responsabile è operata dalla giunta.
2. Possono essere individuate, quali unità organizzative responsabili:
a) i servizi;
b) le strutture equiparate al servizio del riordinamento degli uffici; c) le unità operative complesse e organiche.
3. Per ciascun tipo di procedimento è individuato, quale responsabile, una unità organizzativa interna.
4. L'unità organizzativa responsabile costituisce, all'intemo degli uffici comunali, la struttura di riferimento per i procedimenti attribuiti alla sua competenza.
5. Per i procedimenti per i quali non è stata individuata l'unità organizzativa responsabile ai sensi dell'articolo precedente, la responsabilità ad adottare l'atto conclusivo spetta al servizio competente, ai sensi dell'ordinamento interno degli uffici.

Art. 13
Individuazione dell'unità organizzativa

l. E' individuata quale responsabile una unica unità organizzativa per l'intero procedimento, anche se il medesimo comprende fasi di competenza e di strutture diverse.
2. Di norma è individuata quale responsabile l'unità organizzativa competente ad adottare, secondo l'ordinamento interno, l'atto conclusivo del procedimento.
3. Quando il procedimento amministrativo è gestito da due o più uffici l'unità responsabile della fase iniziale risponde dell'iter procedimentale, provvedendo a tutte le relative incombenze, fino all'acquisizione degli atti da parte dell'unità organizzativa competente ad intervenire in successione temporale per portare a termine il procedimento (che dovrebbe essere quella competente ad adottare il provvedimento finale). In tali casi il responsabile dell'unità organizzativa inizialmente competente deve comunicare agli interessati le unità organizzative che intervengono successivamente.

Art. 14
Responsabile del procedimento

l. E' Responsabile del procedimento amministrativo il responsabile di servizio
che è preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento.
2. Tale funzionario può, con proprio ordine di servizio, nominare responsabile di un singolo procedimento o di una intera categoria di procedimenti, altro finizionario anche sottordinato, incardinato nella medesima unità organizzativa.
3. L'unità organizzativa responsabile del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento, l'ubicazione dell'ufficio del responsabile e l'orario in cui lo stesso è a disposizione del pubblico, sono comunicati ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241\90.

Art. 15
Compiti del responsabile del procedimento

I. Il responsabile del procedimento, iniziato il procedimento d'ufficio od ad istanza di parte, pubblica o privata, ai fini istruttori, valuta, le condizioni di ammissibilità ed i requisiti e presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento finale; accerta d'ufficio i fatti richiamati; dispone, se ne è direttamente competente, il compimento e l'acquisizione di atti necessari in caso diverso ne promuove l'adozione presso gli uffici o i servizi competenti ed adotta ogni altra misura per una sollecita ed adeguata istruttoria.
2. Provvede a curare la comunicazione dell'avvio, del procedimento ai soggetti indicati nell'art. 7 I° comma della L n. 241\90, dalla quale devono risultare: l'informazione dell'inizio del procedimento, la sua identificazione, la sua data di inizio, l'unità organizzativa responsabile, l'indicazione del responsabile del procedimento, il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale, i locali e gli orari in cui quest'ultimo riceve i cittadini, l'avvertimento che è possibile presentare memorie, documenti, e quant'altro necessario. Se il numero dei destinatari è elevato, ovvero concorrano particolari esigenze di celerità, può disporsi una comunicazione in modo collettivo ed impersonale mediante affissione all'albo pretorio e relativa affissione di manifesti murali nonché la pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione locale.
3. In tale ipotesi la comunicazione si dà per avvenuta a dar tempo dalla affissione all'albo pretorio.
4. Può inoltre chiedere il rilascio di dichiarazioni o rettifiche di precedenti documenti depositati e l'indizione della conferenza di servizi o promuoverla presso l'organo competente ad indirla, nei casi in cui è contemplata la sua operatività.
5. All'esito della istruttoria, ove ne abbia la competenza adotta il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'unità organizzativa competente.
6. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare il termine finale di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
7. Il responsabile del procedimento risponde dell'omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento finale nei confronti del responsabile di servizio della struttura di appartenenza dell'unità organizzativa, il quale può dare luogo ad un giudizio di responsabilità in vista dell'applicazione delle sanzioni disciplinari più opportune e della valutazione di eventuali danni prodotti.
8. Inoltre può essere soggetto alla richiesta (ANNULLATA C.O.R.E.C.O. N° 7044 del 23-01-1998) indennizzo da parte dell'utente dal momento in cui entrerà in vigore il regolamento di attuazione previsto dall'art. 20 della L. n. 59\97.

Art. 16
Il termine iniziale

1. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi di iniziativa deIl'amministrazione decorre dalla data di adozione dell'atto di impulso da parte della stessa amministrazione comunale.
2. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte pubblica decorre dalla data di ricevimento dell'atto di iniziativa da parte degli uffici comunali interessati al procedimento.
3. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte privata decorre dalla data di recezione dell'atto di iniziativa da parte degli uffici comunali interessati al procedimento.
4. Qualora l'istanza di cui al comma precedente non sia regolare, il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'interessato nel termine di 20 giorni. In tal caso il tennine iniziale decorre dalla data del ricevimento dell'istanza regolarizzata.

Art. 17
Certificazione del termine iniziale

1. Nell'ipotesi in cui l'istanza è presentata dal privato direttamente all'ufficio protocollo il responsabile del Servizio Protocollo rilascia su richiesta, all'interessato una ricevuta da cui risulta la data di presentazione provvedendo alla contestuale registrazione al protocollo generale dell'ente.
2. Se l'istanza è inviata per il tramite del servizio postale raccomandato, la certificazione della data di inizio del procedimento è quella apposta sulla ricevuta di ritorno, sulla quale è riportata la data di ricevimento dell'istanza stessa.
3. L'invio dell'istanza a mezzo postale senza raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio del procedimento è certificata dall'Ufficio Protocollo.

Art. 18
Termine finale

1. Tutti i procedimenti di competenza dell'amministrazione comunale, devono concludersi con un provvedimento espresso, salvo i casi di silenzio significativo, ed entro un termine prefissato.
2. I termini sono fissati per tipologia di procedimento e devono ritenersi comprensivi di tutte le fasi procedimentali.
3. Il termine finale di ciascun procedimento è quello stabilito nell'allegato al presente regolamento, nel quale è altresì individuata l'unità organizzativa responsabile.
4. Se il provvedimento è di carattere ricettizio, il termirre finale è quello relativo alla comunicazione o notificazione dello stesso all'interessato.
5. In ogni caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione di proposte o comunque atti di competenza di altre amministrazioni pubbliche, il decorso del termine resta sospeso fino a quando non perviene l'atto richiesto.
6. Se nel corso dell'istruttoria è necessaria l'acqusizione di un parere esterno all'ente il termine rimane sospeso fino al ricevimento dello stesso e, comunque, per un ternpo non superiore a quarantacinque giorni dalla comunicazione della relativa richiesta.
7. Per i procedimenti complessi da adottare insieme ad altre amministrazioni pubbliche, il termine indicato nell'allegato si riferisce alla parte di procedimento di competenza del comune.
8. I procedimenti per i quali non sia indicato il termine finale all'allegato si concludono in 60 giorni.

PARTE IIl
Procedimento di accesso

CAPO I
Il responsabile del procedimento e le modalita' di accesso

Art. 19
Il responsabile del procedimento di accesso

1. Il responsabile di servizio e il responsabile del procedimento di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi. Designano, inoltre, il dipendente tenuto a sostituire il responsabile del procedimento in caso di sua assenza o impedimento. La nomina di entrambi deve risultare da un unico atto redatto in duplice copia e deve essere reso noto al pubblico.
2. Il responsabile del procedimento di accesso cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio dei loro diritti con le seguenti modalità:
a) riceve le richieste di accesso;
b) procede alla identificazione del richiedente;
c) provvede alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
d) valuta l'ammissibilità delle richieste con i conseguenti adempimenti, come definiti dal presente regolamento;
e) cura direttamente l'acquisizione della parte di informazione e di atti di cui non fosse in possesso presso l'unità competente, che è tenuta ad evadere la richiesta con la massima celerità;
f) cura la tenuta del protocollo sezionale sul quale rigistra le istanze di accesso, la scadenza dei termine di risposta, la data di esercizio del diritto o della lettera di comunicazione, di esclusione o di differimento;
g) comunica agli jnteressati il provvedimento di accoglimento o di rigetto, l'esclusione od il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento;
h) redige la casistica delle richieste di accesso, la percentuale degli esiti positivi e negativi, la specificazione dei motivi di esclusione o di differimento.

Art. 20
Modalità di accesso

l. L'esercizio dei diritti di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi ristretti secondo criteri di economicità e di efficacia, nell'interesse dei richiedenti.
2. Il procedimento per l'accesso può iniziare su istanza di una parte, privata o pubblica.
3. La richiesta di accesso, volta ad ottenere le informazioni, la visione degli atti e documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, deve essere presentata innanzi al responsabile del Servizio.
4. Le istanze presentate ad uffici non competenti sono, a cura degli stessi, immediatamente trasmesse al responsabile del servizio dell'unità organizzativa competente per materia.
5. L'accesso può essere assicurato:
a) con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili con strumenti informatici elettronici e telematici dei documenti cui sia consentito l'accesso;
b) mediante l'accesso informale;
c) attraverso l'accesso formale, nel caso ricorrano motivi che ostacolano una ricerca rapida e completa del documento.

Art. 21
Accesso telematico e protocollo informatizzato

1 . L'amministrazione comunale appronterà un servizio per consentire agli utenti, durante l'orario di lavoro, l'esercizio del diritto di accesso in via telematica.
Nello svolgimento di tale servizio l'utente che con dolo o colpa provochi danni al sistema di trasmissione telematica dei dati ne risponderà civilmente e penalmente.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, altresì, sarà cura dell'amministrazione comunale dotarsi del sistema di protocollo generale informatizzato.

Art. 22
Accesso informale

1. L'accesso informale avviene secondo le seguenti disposizioni:
a) la richiesta dove essere formulata verbalmente senza alcuna formalità, innanzi al responsabile dell'unità organizzativa del servizio da esso devono emergere i dati identificativi del richiedente, gli estremi del documento o comunque gli elementi che ne consentano l'individuazione, l'interesse connesso alla conoscenza del documento e il tipo di accesso (informazione, visione o estrazione di copia).
2. L'identificazione del richiedente viene effettuata per conoscenza diretta del responsabile o mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione.
3. Se l'istanza è presentata per conto di ente, associazione o istituzione è necessario che l'istante dichiari la propria qualità e la funzione svolta nell'ente.
4. I rappresentanti, tutori e curatori devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata.

Art. 23
Esame richiesta informale

l. La richiesta è esaminata immediatamente. Nel caso di esito positivo, il suo accoglimento si traduce con la indicazione della pubblicazione contenente le notizie, con la comunicazione delle informazion, con l'esibizione del documento al fine di permetterne la visione e con l'estrazione di copie, a seconda dell'oggetto della relativa richiesta.
2. Se l'istanza è rigettata il relativo provvedimento deve essere specificatamente ed adeguatamente motivato. La motivazione nei casi di esclusione, di limitazione e differimento dall'accesso deve tener conto della normativa di cui agli artt. 24, IV c. della L. n. 241\90, 7 della L. n. 142\90 e 8 del D.P.R. n. 352\92 e del presente regolamento, nonché delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
3. Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti possono essere esibiti in visione (o rilasciati in copia parzialmente) con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività delle esclusioni o limitazioni.
4. Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell'art. 25 della L. n. 241\90.

Art. 24
Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni

l. L'informazione circa le pubblicazioni ufficiali e la loro consultazione si effettua su richiesta informale degli interessati espressa verbalmente, senza necessità che l'ufficio proceda alla identificazione del richiedente.

Art. 25
Accesso formale

l. Quando l'accoglimento immediato dell'istanza informale di accesso non è praticabile a causa del tempo necessario alla ricerca dei documenti (o per la difficoltà nella verifica dell'identità e della legittimazione dell'istante) è possibile inoltrare la richiesta di accesso formale secondo le modalità indicate di seguito.
2. Il richiedente deve compilare apposito modulo, formato in originale ed in copia, predisposto dal servizio, da cui devono risultare: i dati personali, la qualità di rappresentante legale ed il titolo da cui deriva il potere di rappresentanza, gli estremi del documento di idenficazione, gli estremi di cui si chiede l'accesso, l'indicazione delle informazioni da ottenere, l'indicazione del procedimento amministrativo se in atto, la specificazione dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza del documento e la sottoscrizione.
3. La richiesta deve altresì evidenziare se l'accesso s'intende esperire mediante la visione del documento o con l'estrazione di copie.
4. La richiesta di accesso può essere presentata od inviata al responsabile del servizio dell'unità organizzativa o, se questa non è individuata, dell'ufficio competente per materia, oppure innanzi al responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso gestito dall'U.R.P., se istituito.
5. La richiesta contenente i dati indicati nei commi precedenti può essere inviata mediante raccomandata A.R., per via telematica, elettronica ed informatica.
6. Indipendentemente da quanto previsto dal primo comma del presente articolo il richiedente può sempre formalizzare la richiesta di accesso.
7. Il modulo di richiesta di accesso, una volta presentato deve essere registrato nell'apposito protocollo, copia dello stesso, completato della data di presentazione, del numero di posizione, del timbro del comune e della sottoscrizione del responsabile, è restituito all'interessato per ricevuta.

Art. 26
Esame della richiesta d'accesso

l. La richiesta di accesso formale viene esaminata dal responsabile dell'unità organizzativa secondo le disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.
2. Quando dall'esame del modulo di richiesta di accesso, il responsabile del servizio rileva che le indicazioni di riferimento non consentono di individuarne l'oggetto specifico, lo stesso responsabile dichiara immediatamente la sua inammissibilità, con annotazione sulla copia dei modulo ricevuta.
3. Se l'istanza è irregolare o incompleta, l'amministrazione comunale ne chiede la immediata regolarizzazione oppure la regolarizzazione entro 10 giorni dal ricevimento. In tal caso il termine di trenta giorni decorre dal giorno della presentazione della richiesta regolarizzata.
4. Le istanze trasmesse da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 4 III c. del D.P.R. n. 352\92 sono evase tempestivamente, con termine iniziale decorrente dalla data di arrivo della stessa istanza all'amministrazione comunale.
5. Qualora il documento oggetto della richiesta trovasi nella disponibilità di altra pubblica amministrazione, l'istanza è trasmessa immediatamente a tale amministrazione, dandone notizia al richiedente.

Art. 27
Termine ed esito dell'accesso formale

1 Il provvedimento di accoglimento o rigetto della richiesta deve essere adottato entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento e comunicato, entro il medesimo termine, all'interessato.
2. La comunicazione, nel caso di esito positivo, deve contenere l'invito a presentarsi nei giorni e negli orari d'ufficio fissati per l'esercizio del diritto di accesso, con l'indicazione delle modalità da eseguire.
3. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato specificamente. La motivazione nei casi di esclusione o di limitazione dall'raccesso deve tener conto della normativa di cui agli artt. 24 IV c. L. n. 241\90, 7 della L. 142\90 e 8 del D.P.R. n. 352\92, del presente regolamento e delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
4. La comunicazione agli interessati della esclusione o limitazione dall'accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni deve essere effettuata mediante racc. a.r. o notificata entro il termine ordinario di trenta giorni.
5. Se l'esclusione o la l'imitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti, tali documenti possono essere esibiti in visione o rilasciati in copia parzialmente, con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività delle esclusioni o limitazioni.
6. Nel provvedimento di rigetto il cittadino dove essere informato della tutela giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell'art. 25 della L. n.25 della L. n. 241\90.

Art. 28
Accesso agli atti del procedimento amministrativo

l. Nei casi previsti dall'art. 10 della L. n. 241\90, la competenza per l'ammissione delle richieste e per gli altri adempimenti del procedimento di accesso è attribuito al responsabile del procedimento amministrativo per il quale si chiede l'istanza di accesso.
2. E' consentito l'accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso dell'avanzamento del procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto disposto dagli artt. 13 e 24 della L. n. 241\90.
3. L'informazione e la visione degli atti interni al procedimento, relativi ad un procedimento amministrativo in atto, devono essere resi nell'immediatezza.
L'estrazione di copie degli atti procedimentali deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta ed in ogni caso prima della conclusione del procedimento.

Art. 29
Visione dei documenti

1. La visione dei documenti sia nell'accesso informale che formale, avviene nei locali dell'ufficio del responsabile dell'unità organizzativa del servizio competente.
2. La visura avviene sul documento originale o su fotocopia autenticata dal responsabile del procedimento.
3. Se la documentazione è complessa, la visione può avvenire in locali appositamente predisposti per tutto il tempo di apertura del servizio di accesso ai cittadini.
Nel caso in cui la documentazione sia complessa e voluniinosa, la visione può essere ripartita in più giorni
4. Il soggetto ammesso alla visione dei documenti è tenuto a comportarsi correttamente. Deve astenersi, da qualsiasi attività volta ad alterare in qualsivoglia modo l'integrità del documento ed è responsabile dell'eventuale danno ad esso arrecato, può ricopiare in tutto o in parte il contenuto dello stesso.

Art. 30
Rilascio di copie

l. Il rilascio di copie è effettuato previa autenticazione delle stesse. Può essere rilasciata copia non autenticata su espressa richiesta dell'interessato, con l'obbligo di utilizzarla sotto la propria responsabilità per uso esclusivamente personale.
2.Anche per le copie non autenticate è dovuto il rimborso di cui al precedente art. 8.
3. Il rilascio di copie autenticate è assoggettato all'imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni nei quali il rilascio è effettuato in carta libera con l'indicazione dell'uso specifico dichiarato dal richiedente.

PARTE IV
Limitazione del diritto di accesso

CAPO I
Limitazione, esclusioni e differimento del diritto di accesso

Art. 31
Atti dell'aministrazione comunale

l. Tutti gli atti formati dall'amministrazione comunale sono pubbIici salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Non può essere oggetto di richiesta l'esame diretto dei protocolli generali o
speciali, dei repetori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.
3. E' possibile accedere a serie periodiche di atti o registri di atti relativi ad un periodo particolare esteso soltanto per motivi di studio e di ricerche storiche, documentati mediante atti di incarico o di richieste di istituzioni culturali, scientifiche, università degli studi ed amministrazioni pubbliche. L'accoglimento della richiesta deve indicare modalità tali da non alterare il consueto iter dell'attività dell'unità organizzativa competente.
4. La consultazione è esente dai diritti di segreteria, per l'estrazione di copie è dovuto solo il rimborso delle spese vive, secondo le tariffe comunali.

Art. 32
Esclusione dell'accesso

l. I documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della L. n. 241\90 e nell'art. 8 del D.P.R. n. 352\92.
2. I documenti contenenti informazioni connessi agli interessi di cui al primo comma sono considerati non accessibili solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
L'amministrazione può fissare per ogni singolo documento, o per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
3. I documenti non possono essere sottratti all'accesso in ogni caso in cui sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi dell'amministrazione locale o dalla stessa stabilmente deternuti e le informazioni da essi desumibili nelle fattispecie espressamente disciplinate dall'art. 8 del D.P.R. n. 352\1992. in particolare:
a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale, alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione. Si osservano, a tal proposito, in ogni caso le norme sul segreto di stato stabilite dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977 n. 801;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.
c) quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione di indagini;
d) quando i documenti riguardano la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con riferimento ad interessi di natura espistolare, sanitaria, professionale, finanziaria e commerciale, la cui conoscenza o diffusione è suscettibile di incidere negativamente sulla libera manifestazione della personalità dei soggetti dell'ordinamento, sulla loro sfera giuridica patrimoniale e non.
5. L'istanza di accesso inoltrata per ottenere la visione o la estrazione di copia di documenti ed atti dell'amministrazione, da cui trarre notizie e dati da sfruttare per il perseguimento di fini commerciali non può essere accolta.
6. E' comunque garantito ai richiedenti il diritto di visione dei documenti e degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
7. Il responsabile di servizo con il coordinamento del segretario comunale, individuano i documenti amministrativi da escludere dall'accesso per effetto di quanto dispone il precedente quarto comma.
8. Il presente regolamento è integrato ed aggiornato per quanto riguarda l'individuazione delle serie di atti e documenti amministrativi esclusi dall'accesso con deliberazione del consiglio comunale che deve indicare il periodo di durata dell'esclusione, con specificazione della data iniziale e finale.
9. Fino all'integrazione di cui al precedente comma si applicano per l'individuazione degli atti e documenti esclusi dall'accesso, gli artt. 24 della L. n. 241\90 e 8 del D.P.R. n. 352\92.

Art. 33
Differimento dell'accesso

1. Il responsabile del procedimento di accesso può disporre il differimento dell'accesso agli atti, documenti ed informazioni al fine di garantire per un periodo limitato, la tutela di interessi di cui agli artt. 21 II c. e 221 IV c. lett. d) del presente regolamento e documenti amministrativi esclusi dall'accesso.
2. Il differimento può essere disposto per esigenze di riservatezza dell'amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il differimento dei termini per l'esercizio dei diritti di accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l'acquisizione dei documenti richiesti od in presenza di esigenze eccezionali che determinano un flusso tale dì richieste cui non può darsi esito nei termim prescritti, oppure nei mesi di luglio e agosto, in considerazione del personale ridotto in servizio.
4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 34
Silenzio rifiuto

1. Trascorsi inultilmente trenta giorni dalla richiesta questa si intende rifiutata.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e contro il silenzio rifiuto, il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, il ricorso (Annullata dal C.O.R.E.C.O.???) al tribunale amministrativo regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 25 della L. n. 241\90.

CAPO II
Diritto di accesso e tutela della privacy

Art. 35
Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento

l. Ai fini dell'applicazione della L. 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle, banche dati automatizzate o cartacee del Comune stesso.
Gli adempimenti previsti dalla L. 675\96 sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell'ente o da persona da questi delegata.
2. Ai fini dell'attuazione della L. 675\96, nell'ambito del Comune, con riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, responsabili del trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.
3. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può comunque designare, con proprio provvedimento un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 9 della L 675\96.
4. In sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono tenuti ad affettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio ufficio o servizio e a comunicarne i risultati all'Ufficio di Segreteria.

Art. 36
Circolazione dei dati all'interno del Comune

l. Nell'ambito del proprio ufficio o servizio, il responsabile del trattamento dei dati designa gli incarichi del trattamento.
2. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali da parte di soggetti diversi dagli incaricati e dai responsabili debitamente motivata, dev'essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 37
Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da altri enti pubblici

1 Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati dev'essere scritta e motivata.
In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti.
La richiesta deve, inoltre, indicare le norme o il regolamento in base al quale è avanzata.
2. Il Comune dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla L. 675\96 e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune.

Art. 38
Richieste di accesso ai documenti amministrativi

l. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni individuate dalle norme vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni della L. 675\96;
In particolare, non saranno comunicati quei dati penonali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso.

Art. 39
Richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.
l. Le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono effettuate per l'espletamento del loro mandato.
Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si applicherà l'articolo precedente.

PARTE V
Concessionari di pubblici servizi, aziende speciali, istituzioni

Art. 40
Concessionari di servizi pubblici

l. In conformità all'art. 23 della L. n. 241\90 ed all'art. 2 del D.P.R N. 352\90, il Diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle forme della visione, dell'informazione e del rilascio di copie è esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Costituiscono oggetto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni relativi all'espletamento del servizio che il concessionano gestisce per conto del Comune, tra i quali: atto di concessione dal quale risultano le norme regolatrici dell'affidamento del servizio e del suo esercizio; le tariffe di allacciamento, erogazione del servizio, prestazioni accessorie e complementari; i procedimenti con i quali i cittadini sono ammessi alla fruizione del servizio in concessione, con i connessi preventivi di opere, lavori e tempi di esecuzione; ogni altro documento amministrativo, relativo all'esecuzione del servizio comunale in concessione.
3. Le future convenzion/concessioni devono prevedere tra gli obblighi del concessionario l'assicurazione del diritto di accesso in conformità della disciplina del presente regolamento.

Art. 41
Aziende speciali comunali

1 Le aziende speciali predispongono entro 60 giorni dall'entrata del presente regolamento, con specifica deliberazione del consiglio di amministrazione, la disciplina per l'esercizio del diritto di accesso in conformità del presente regolamento.
2. La deliberazione di cui al precedente comma è atto fondamentale e come tale è soggetta ad approvazione del consiglio comunale, sensi dell'art. 23 VI c. della L. n. 142\90.

Art. 42
Istituzioni comunali

l. Alle istituzioni comunali si applicano le norme previste dal presente regolamento.

Art. 43
Società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici comunali

l. Le disposizioni dell'art.31 si applicano, con gli adeguamenti necessari riferiti alla natura del rapporto con l'amministrazione, alla gestione dei servizi pubblici comunali effettuata dalle società per azioni con prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22 III c. lett. e) della L. n. 142\90.

PARTE VI
Disposizioni finali

Art. 44
Ambito di efficacia

l. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi di competenza del comune.
2. Lo stesso si applica sia ai procedimenti che iniziano su richiesta di pubbliche amministrazioni e sia infine a quelli che procedono ad impulso d'ufficio.

Art. 45
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dopo l'esito favorevole del controllo di legittimità da parte del CORECO, viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diviene esecutivo il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione.
2. Copia del regolamento sarà trasmessa dal Sindaco, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consigli dei Ministri in conformità degli artt. 22 e 27 della L. n.241\90.

Art. 46

Annullato CORECO n° 7044 del 23-1-1998