Regolamento comunale per la disciplina degli incentivi previsti
dall'art. 18, commi 1 e 2, legge 11 febbraio 1994, n° 109
e successive modifiche ed integrazioni


Art. 1
Oggetto del regolamento

Il regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.144, di seguito denominata legge.
Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione e di distribuzione dell'incentivo previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge.
Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

Art. 2
Definizione delle prestazioni

Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, e successive modifiche e integrazioni, descritto dall'articolo 2 della stessa legge, per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16 della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge, ai lavori pubblici di importo non superiore a 100.000 Euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazione esterna all'ente; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui all'articolo 151 del D. Lgs. N.490 del 29.10.1999, se rilasciata da un organo comunale delegato, e il parere di cui all'articolo 220 del testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R. D. n. 1265 del 1934, sono considerati atti di assenso interni all'amministrazione.
Per atti di pianificazione generale si intendono: il Piano Urbanistico Comunale o intercomunale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani di insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economica-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani uirbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e gli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 3
Costituzione e quantificazione dell'incentivo

Un incentivo di cui all'art. 18 della L. 109/1994 è costituito da una somma pari: a) all'1,50% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. Nell'importo a base di calcolo non vanno comprese:
- Le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all'esecuzione del lavoro;
- Le somme a disposizione per IVA, arrotondamenti, imprevisti;
- Le somme a disposizione per espropri e/o acquisizione di beni immobili. Nell'importo a base di calcolo vanno comprese:
o Le eventuali somme a disposizione per lavori di completamento ed accessori in economia;
o Le eventuali somme a disposizione previste dal quadro economico per acquisto d'arredi, accessori ecc. finalizzati alla funzionalità dell'opera, purché tali somme non eccedano l'importo complessivo dei lavori a base di gara.
b) al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, di un atto di pianificazione di cui all'art. 2.

Art. 4
Conferimento degli incarichi

Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti a seguito di provvedimento dell'organo competente.
Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico che assume la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuato; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17 comma 2 della legge.
Il responsabile dell'ufficio tecnico provvede, sentito il responsabile del procedimento, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti assegnati a ciascuno.

Art. 5
Prestazioni parziali

Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato un solo livello di progettazione, ovvero sia affidata una o più di una delle prestazioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata con le modalità di cui all'articolo seguente.
In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari, sono riferite alla quota di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6
Ripartizione

La percentuale del fondo da attribuire a ciascun componente dell'unità organizzativa, costituita per ogni singolo intervento sono individuate con il seguente criterio, ed è stabilita dal Responsabile del Servizio Tecnico:
A) Progettazioni:
a) responsabile del procedimento e collaboratori: fino al 25%, di cui 5% ad eventuali collaboratori;
b) incarichi per la redazione del progetto e collaboratori. progettazione preliminare: fino al 10%; progettazione definitiva: fino al 20%;
- progettazione esecutiva: fino al 30%;
- progettazione definitiva per scavi archeologici, cantieri e lavori di manutenzione: fino al 25%;
c) incarichi per la redazione della redazione del piano della sicurezza e collaboratori fino al 15%;
d) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e collaboratori: fino al 15%;
e) incaricati della direzione dei lavori collaboratori e collaboratori:
fino al 25%;
f) Incaricati del collaudo e o certificati di regolare esecuzione lavori e collaboratori: fino al 15%;
Le quote corrispondenti a prestazioni parziali che sono svolte da personale esterno all'organico dell'Amministrazione costituiscono economie. A tal fine la percentuale del fondo che non viene assegnata non può essere inferiore al 5% per ciascuna delle categorie funzionali indicate nella lettera da a) ad f) del precedente comma 1.
La redazione del progetto preliminare, come individuato dall'articolo 16, comma 3, della legge 109, comporta la corresponsione dell'incentivo riportato al comma 1, lettera b) punto 1, qualora la sua redazione consenta di procedere al successivo affidamento del lavoro mediante il sistema dell'appalto concorso. In tale ipotesi sono corrisposti gli incentivi relativi alle lettere a), c), e) ed f) qualora gli incarichi relativi vengano conferiti a soggetti appartenenti all'amministrazione;
B) Pianificazioni:
La quota del fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:
- il 30 per cento al responsabile del procedimento;
- il 50 per cento al tecnico o tecnici che sottoscrivono l'atto di pianificazione, assumendo la responsabilità professionale;
il 20 per cento al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale.

Art. 7
Disposizioni particolari

Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal Responsabile del Servizio Tecnico con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all'attività espletata.
L'incentivo per la redazione del progetto non è conferito quando l'attività di progettazione consiste in un' opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.
L'incentivo per gli incarichi della progettazione e i loro collaboratori di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non è conferito, o se conferito anche in parte deve essere recuperato, quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge n. 109.

Art. 8
Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

Gli importi relativi alla prestazione di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
1 . per il progetto preliminare, entro 60 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;
2. per il progetto definitivo, entro 60 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente;
3. per il progetto esecutivo, entro 60 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
4. per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 60 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
5. per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo;
6. per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo;
7. per il collaudo, entro 60 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.
Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo il termine del progetto esecutivo.

Art. 9
Termine per la liquidazione dell'incentivo relativo agli atti di pianificazione

L'incentivo relativo alla redazione degli atti di pianificazione generale, la sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:
- per il 30 per cento entro 60 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
- per il 50 per cento entro 60 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale;
- per il 20 per cento entro 60 giorni dalla entrata in vigore dello strumento urbanistico.
L'incentivo relativo alla redazione degli atti dì pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
o per il 70 per cento entro 60 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
- per il 30 per cento entro 60 giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto di pianificazione.

Art. 10
Altri oneri

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento della prestazione, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 11
Correlazione alle altre forme di incentivo

I dipendenti partecipanti alla progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti o atti di pianificazione urbanistica potranno usufruire di lavoro straordinario solo previa autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Tecnico e per attività non inerenti alla progettazione o pianificazione.
L'importo massimo dell'incentivazione di cui al presente regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non potrà superare, in ciascun'annualità retributiva, il 45% dello stipendio annuo lordo riferito alla categoria professionale di appartenenza.

Art. 12
Assicurazioni

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, sono a carico dell'amrninistrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza.
Fino all'entrata in vigore di diverse norme legislative o regolamenti disciplinanti le modalità e i limiti della polizza assicurativa al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, l'assicurazione è soggetta alle disposizioni del presente articolo; dopo l'entrata in vigore delle norme sopravvenute il presente articolo troverà applicazione solo per le parti non incompatibili.
La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi, per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza; i relativi massimali non possono essere inferiori ad una quota percentuale dell'importo dei lavori da progettare e da porsi a base di gara, così stabilita:
Lavori di nuova costruzione 35%; Lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente 55%; lavori di manutenzione straordinaria 25%; lavori stradali, di urbanizzazione e assimilati 40%; altri lavori 50%.
In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il responsabile del procedimento, il massimale determinato al comma 3, può essere aumentato fino al doppio.

In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere inferiore a 1.000.000.000 di lire (E 516.456,899) o superiore a 30 miliardi di lire (E 15.493.706,972).

Art. 13
Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore.
Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente Regolamento dopo la sua esecutività viene ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e diviene esecutivo il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione.