Regolamento Compagnia Barracellare


ART. 1
Istituzione

Nel comune di Villanova Monteleone è istituita una Compagnia Barracellare per l'assicurazione dei beni indicati dall'art. 35 del Regolamento del 14.07.1898 n. 403 nonché, facoltativamente, degli ovini e dei caprini.

ART. 2
Compiti

La compagnia deve intervenire alla richiesta dei proprietari per accertare i furti e malefici subiti, prevenire quelli che potrebbero commettersi e svolgere tutte le funzioni previste dall'art. 2 n. 25 della l.r. del 15.7.1988.
I componenti della Compagnia debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di Polizia di Stato quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

ART. 3
Competenza territoriale

La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro l'ambito del territorio del Comune di Villanova Monteleone.
Operazioni esterne possono essere svolte esclusivamente in caso di necessità dovuto alla fraganza dell'illecito commesso nel territorio del Comune di Villanova Monteleone, nonché nei casi di cui al 2° comma dell'art. 2 del presente Regolamento e artt. 10 e 30 della Legge Regionale n° 25 del 15.7.1988.

ART. 4
Composizione compagnia

La Compagnia sarà composta da n° 1 Capitano, n° 4 Ufficiali, n° 12 graduati e n° 1 Segretario Economo e da un massimo di 100 barracelli.

ART. 5
Durata

La Compagnia Barracellare dura in carica 3 anni e si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio se, a 6 mesi prima della scadenza non viene data disdetta e viene assunta una diversa deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
La Compagnia viene costituita nel periodo compreso fra il 1 ottobre ed il 31 dicembre.

ART. 6
Capitano

Il Capitano viene nominato dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 12 della l.r. n° 25\88.
Il Capitano rappresenta la Compagnia, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare.
In caso di assenza, impedimento, sospensione e revoca, il Capitano è sostituito dall'Ufficiale più anziano.

ART. 7
Ufficiali e graduati

Gli Ufficiali e i graduati, nel numero indicato all'art. 4, sono eletti a maggioranza ed a scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia, per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del Segretario che redigerà il verbale.

ART. 8
Barracello

Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 della l.r. 25\88.

ART. 9
Segretario economo

Il Segretario Economo viene nominato dalla Giunta Mmicipale, su conforme deliberazione della Compagnia, deve essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, dovrà essere scelto preferibilmente fra i membri della Compagnia.
Il Segretario terrà ordinati i registri delle denuncie, delle imputazioni, assiste alle riunioni della Compagnia e redige i relativi verbali, tiene le scritture contabili, redige i verbali sugli arbitrati, rilascia copie, previo pagamento dei diritti che sono in eguale misura a quelli stabiliti per gli uffici di Conciliazione.
Al Segretario è affidato per le spese minute un fondo di cassa di £ (500.000). Se è necessario il Segretario può essere coadiuvato da un barracello appositamente designato dalla Compagnia.
La misura del compenso sarà determinata nel provvedimento di nomina.
La Tesoreria e la cassa saranno gestite secondo le modalità indicate dall'art. 35 del presente regolamento.

ART. 10
Organizzazione e funzionamento compagnia

Il servizio viene espletato ogni giorno mediamente da 1 unità operativa, caposta ciascuna da 4 barracelli.
Il servizio verrà regolato dal Capitano onde venga giustamente prestato da tutti i componenti, di comune accordo con gli Ufficiali saranno formate le squadre di servizio.

ART. 11
Sede legale

La sede legale della Compagnia Barracellare è in Villanova Monteleone in via N° tel.

ART. 12
Modalita' reclutamento barracelli

Il reclutamento dei barracelli avviene dietro presentazione di apposita istanza scritta diretta al Capitano della Compagnia, che la sottopone all'esame del Consiglio degli Ufficiali.

ART. 13
Criteri di preferenza

Nel reclutamento dei barracelli sarà data precedenza agli allevatori di bestiame e ai preprietari di beni oggetto di tutela da parte della Compagnia, purché residente nel Comune.
Dovranno essere in Possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della l.r. 25\88.

ART. 14
Modalita' del servizio dei barracelli

I barracelli non possono essere sostituiti da altri nel loro turno di servizio, salvo casi di particolare necessità e previa comunicazione del sostituto al Capitano.
Se il Capitano non viene preventivamente informato disporrà il servizio a sua discrezionalità. Ogni barracello può svolgere un numero di servizi ordinari non superiore a 55. In caso di necessità il barracello può essere autorizzato dal Capitano a superare il numero dei servizi di cui al comma precedente.
I barracelli anziani, coloro cioè che non svolgono servizio attivo, devono essere coinvolti nell'attività della Compagnia quando si verificano particolari situazioni che richiedono specifiche esperienze e per istruire i giovani nella Perfetta conoscenza del territorio e nella ricerca del bestiame rubato.

ART. 15
Consiglio degli ufficiali

Gli ufficiali devono essere chiamati dal Capitano ad esprimere il loro parere su tutti gli atti più inportanti e su eventuali modifiche da apportare alla conposizione della Compagnia Barracellare.

ART. 16
Contratti di assicurazione

La Compagnia assicurerà il bestiame bovino, equino, presente nel territorio del Conmune di Villanova Monteleone e ne assume l'obbligo della sorveglianza e garanzia, nonchè tutti gli altri beni elencati nell'art. 35 Reg. n° 403\1898.
Potranno essere assicurati anche gli equini adibiti a lavoro e gli ovini e i caprini.

ART. 17
Obbligo di risarcimento

L'obbligo del risarcimento si estende a tutti i danni, furti e malefici riguardanti il bestiame, commessi unicamente ed esclusivamente nel territorio del Comune di Villanova Monteleone.
Per le forme di collaborazione che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione dei Comuni viciniori si richiamano le disposizioni di cui all'art. 10 della Legge Regionale n° 25 del 15.7.88.

ART. 18
Avviso al pubblico

Costituita la Compagnia il Sindaco mediante manifesto e bando pubblico dovrà avvertire la popolazione amministrata.

ART. 19
Termini per la denuncia del bestiame

Nel termine di giorni trenta dalla data del manifesto di immissione in servizio della compagnia sono obbligatorie le denunce del bestiame di cui all'art. 16 e le denunce dei vitelli dalla nascita. Il bestiame emesso dalla denuncia dovrà pagare il premio per tutto l'esercizio barracellare, restando così la denuncia a tempo. Nel caso che il bestiame assicurato venga portato a pascolare in territorio di altro Comune. il proprietario, previa documentaziene, sarà tenuto al pagamento del premio alla Compagnia soltanto per il periodo che ha tenuto il bestiame in questo territorio.
Nel caso in cui i proprietari non denuncino il bestiame ai sensi del comma precedente, la denuncia sarà fatta d'ufficio dalla compagnia che ne darà avviso all'interessato.
Contro l'accertamento d'ufficio l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro il termine perentorio di gg. 30, alla Giunta Municipale che decide inapellabilmente.

ART. 20
Surroga

E' ammessa la surrogazione per avvenuta vendita o morte, stabilendo però un nuovo valore ai capi surrogati.

ART. 21
Modalita' presentazione denunce

Le denunce devono essere presentate dai singoli proprietari in doppio esemplare, riportando per ogni capo l'indicazione della bolletta. In ogni elenco vi sarà lasciata una colonna in bianco, per il prezzo, che sarà completata a cura della compagnia.

ART. 22
Prezzo assicurativo bestiame

Agli effetti assicurativi il prezzo del bestiame sarà stabilito dalla Compagnia Barracellare in base alle tariffe approvate dal Consiglio Comunale sentito il Comitato Comprensoriale per l'Agricoltura.
Il tasso assicurativo è stabilito nella misura del 3% sulle tariffe di cui al comma precedente per tutto il bestiame domito e indomito, minuto e grosso.
In caso di controversia sarà stabilita una Commissione composta da due membri scelti dal Sindaco e da due scelti dalla Compagnia Barracellare.

ART. 23
pPenalita' per la mancata denuncia

Viene fissata una sanzione pecuniaria di lire 15.000 per ogni capo di bestiame grosso e di lire 5.000 per ogni capo di bestiame minuto accertato in frode alla Compagnia, senza che il proprietario doloso abbia diritto a nessun indennizzo per i capi in frodo, in caso di furto e di malefici.

ART. 24
Pagamento danni

In caso di furti e di malefici la Compagnia risponderà quando il danno subito è superiore al numero di dieci per ovini e caprini, al numero di cinque per suini e per ogni capo bovino ed equino.
Entro i termini fissati dall'art. 19 chiunque soffra furto e malefici di bestiame su cui la denuncia è obbligatoria verrà indennizzato ugualmente dalla Compagnia alla sola condizione che tutto il bestiame soggetto alla denuncia obbligatoria dal presente regolamento risulti regolarmente denunciato alla medesima in data anteriore al furto e al maleficio.
La Compagnia non risponde, altresì, dei furti e dei danneggiamenti quando siano stati individuati con certezza gli autori in seguito a pronuncia definitiva del giudice penale, con sentenza passata in giudicato.

ART. 25
Denuncia danni e furti

I danni e i furti subiti dovranno essere notificati alla compagnia immediatamente e comunque entro e non oltre il perentorio termine di 24 ore ed ogni proprietario ha l'obbligo di sorvegliare il bestiame assicurato ogni 24 ore.
In caso di ferimento, mutilazione e danneggiamento del capo di bestiame dovrà essere informato subito il Capitano o chi per esso, onde accertare con perizia la consistenza del danno per il dovuto indennizzo.
In caso di morte del capo di bestiame assicurato il proprietario è tenuto a darne avviso immediato, per iscritto, alla Compagnia per le dovute annotazioni. Ogni infrazione rende inapplicabile l'indennizzo.

ART. 26
Persona abilitata alla denuncia

Chi denuncia il bestiame dovrà giustificare di essere il legittimo proprietario a termine del codice civile, esibendo a richiesta il bollettino di proprietà a norma del Regolamento sul servizio abigeato.

ART. 27
Modalita' pagamento premio assicurativo

Il tasso assicurativo di cui all'art. 22 del presente regolamento dovrà essere corrisposto in unica soluzione.

ART. 28
Pagamento danni subiti

La Compagnia pagherà i danni sofferti degli assicurati giusto il valore ammesso in denuncia.
Il pagamento dei danni sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 19 della l. r. n° 25\88.
Trascorsi trenta giorni, compreso il giorno della relazione, che la Compagnia non abbia respinto l'imputazione mediante notifica scritta fatta all' interessato a mezzo del messo, il danno si intende accettato senza modifiche sul valore.

ART. 29
Sequestro bestiame

Il Barracellato dovrà sequestrare il bestiame vagante sia o non sia del comune.

ART. 30
Diritti di tentura e mandria

Per la cattura del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente in territorio altrui nei seminativi o comunque vaganti, i proprietari del bestiame catturato dovranno pagare alla Compagnia Barracellare i seguenti diritti di TENTURA:
A) Per ogni capo vaccino o equino, domito o indomito
£ 5.000
Per ogni giorno di mandria, escluso il fieno
£ 5.000
B) Per ogni capo ovino, suino o caprino
£500
Per ogni giorno di mandria, escluso il fieno,
£500
Sarà dovuto il diritto di stallaggio (mandria) acquisto di fieno e concentrati ed eventuale trasporto a carico del proprietario del bestiame.
Per il bestiame non assicurato dalla Compagnia di Villanova Monteleme, sorpreso vagante nell'ambito del territorio di Villanova Monteleone, la TENTURA sarà la seguente:
A) Per ogni capo vaccino o equino, domito o indomito
£ 10.000
Per ogni giorno di mandria, escluso il fieno, per il
1 giorno
£ 12.000
B) Per ogni capo ovino, caprino o suino
£ 800
Per ogni giorno di mandria, escluso il fieno, per il
2 ° giorno
£ 800
Sarà dovuto il diritto di stallaggio (mandria) acquisto di fieno e concentrati ed eventuale trasporto a carico del proprietario del bestiame.

ART. 31
Contabilita' e amministrazione

Le riscossioni del pagamento sono disposte con reversali e speciali mandati a firma congiunta del Capitano e Segretario della Compagnia.
Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, tra l'altro il fondo di cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi di pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo di cassa finale.
Il Segretario è tenuto ad avere i seguenti registri contabili: libro cassa; reversali cassa; mandati di pagamento.

ART. 32
Durata esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 33
Ripartizione degli utili

La ripartizione degli utili tra i barracelli avverrà dopo e il risarcimento dei danni agli assicurati e cose, non prima dell'avvenuta deliberazione dei rendiconti della Compagnia e la successiva approvazione della Giunta Municipale.

ART. 34
Compensi

A) Compenso al capitano
L'importante ruolo che svolge il Capitano dev'essere indennizzato con una somma pari a 35 servizi annui.
Il capitano può essere sostituito da uno dei tenenti soltanto se si verificano casi di grave necessità.
In questo caso l'idennità da corrispondere al Capitano dev'essere attribuita proporzionatamente al Tenente soltanto se la sostituzione si è verificata per un periodo non inferiore a giorni quindici.
B) Compenso agli ufficiali - ai graduati e ai barracelli
Agli Ufficiali, ai graduati e ai barracelli verrà corrisposto un compenso commisurato al numero dei servizi prestati.
L'ammotare di detto compenso verrà determinato annualmente alla chiusura dell'esercizio finanziario e dopo gli adenpimenti di cui al precedente art. 33.

ART. 35
Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria sarà svolto dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria comuna1e ai sensi della relativa normativa in materia.

ART. 36
Versamento incassi

I fondi dell'assicurazione a qualsiasi titolo (contravvenzioni, tenture, multe, atti di assicurazioni ecc.), devono essere depositati a mezzo del Segretario Economo presso la tesoreria della Compagnia. E' vietato in modo assoluto di fare prestiti e ripartizioni di utili a favore dei barracelli prima della chiusura dell'esercizio barracellare e dell'approvazione del conto, da farsi nei modi di legge, o prima che siano liquidati o risarciti i danni che la Compagnia deve corrispondere.

ART. 37
Verifiche

Oltre i casi nei quali si rende opportuna l'ispezione improvvisa o straordinaria, non oltre i tre mesi, il Sindaco assistito dal Segretario Comunale dovrà provvedere alle ordinarie verifiche di cassa redando apposito verbale in triplice copia, delle quali una per la Regione, la seconda per il Comune e la terza per la Compagnia.

ART. 38
Rendiconto finale

Appena chiusosi l'esercizio barracellare devesi dare regolare conto della gestione. In ogni caso, non oltre 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio, mediante apposito verbale dovranno essere depositati nell'Ufficio Comunale i conti e gli atti tutti, inerenti alla gestione cessata.
In caso di ritardo o di rifiuto il Sindaco ne darà comunicazione alla regione. Il Capitano e il Segretario non possono essere immessi in funzione per il nuovo esercizio, ed avere in questo alcuna carica, se non hanno reso il conto della gestione precedente.

ART. 39
Ruoli oblligatori

Per poter realizzare gli utili della Compagnia e rendere i conti nel termine stabilito, i ruoli di cui all'art. 48 del Regolamento 11.07.1898 n° 403, dovranno essere compilati subito dopo scaduto il termine stabilito nel capitolato per il pagamento dei diritti di assicurazione a norma dell'art. 19 del presente Regolamento e non potrà estendersi oltre i quattro mesi dall'inizio della gestione.

ART. 40
Periti e arbitrato

Su eventuali controversie si fa ricorso a periti ed arbitrati con le modalità di cui all'art. 21 della l.r. 25\88.

ART. 41
Controversie tra i componenti la compagnia

Le controversie tra i componenti della compagnia vengono risolte in via amministrativa dal Sindaco.

ART. 42
Infrazioni e sanzioni disciplinari

Per le sanzioni e infrazioni disciplinari si fa riferimento agli art. 23. 24 e 25 della l.r. 25\88.
Le mancanze o negligenze in servizio sono punite come segue:
a) per ogni mancanza o assenza dal servizio di pattuglia senza giustificato motivo £ 15.000;
b) per ogni assenza dalle udienze £ 10.000;
c) per ogni rifiuto alle ricerche, verifiche, indagini o allontanamento dal servizio £ 20.000;
d) in caso di recidiva l'ammenda sarà aumentata di 1\3.

ART. 43
Varie

Ogni proprietario che voglia introdurre o tenere bestiame altrui nei suoi predi, avrà l'obbligo di rilasciare relativo permesso in iscritto da vidimarsi dal Capitano.
Nel caso in cui il barracello trovasse del bestiame vagante nei predi altrui dovrà condurlo nella mandria comunale e farne denuncia per mezzo del Capitano al Sindaco.
Non potrà procedersi al sequestro o cattura del bestiame se non nel caso in cui non comparisse il proprietario.

ART. 44

Per quanto non previsto nel Presente Regolamento si fa riferimento alla l.r. del 15.7.88 n° 25 e alle altre norme vigenti.