Regolamento fognario


Indice

Cap. Primo
Definizioni generali
Definizione di scarico
Classificazione degli scarichi
Definizione delle parti costituenti la fognatura
Cap. Secondo
Regolamentazione degli scarichi in fognatura
Scarichi vietati
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione .
Utenze civili ed assimilabili
Utenze produttive
Scarichi particolari
Autorizzazione provvisoria e definitiva
Procedure amministrative e norme tecniche per l'esecuzione dei lavori
Opere in suolo pubblico
Allacci in fognatura mista e/o separata
Obbligo di immissione
Proprietà delle tubazioni
Ventilazione dei collettori fognari
Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura
Allacciamenti provvisori
Doccioni di facciata
Allacciamenti parziali
Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento
Allacciamenti multipli
Allacciamenti alla fognatura di fabbricati preesistenti
Fognature interne Prescrizioni tecniche
Servitù di fognatura
Limite alla concessione di scarico
Ammissibilità dell'allaccio in fognatura
Limiti di accettabilità degli scarichi produttivi e civili ammissibili
Verifiche e controlli
Accettabilità di reflui trasportati da autospurgo
Canoni
Canone di allaccio
Canone per il servizio
Penali, revoche e risarcimento danni
Norme transitorie e finali
Allegato A
Allegato B
Allegato C


Capitolo Primo
Definizioni generali

ART. 1
Definzione di scarico

Per scarico si intende l'immissione in un corpo ricettore (corpi idrici superficiali, mare, suolo, sottosuolo) o in fognatura, di reflui provenienti da stabili complessi ad uso produttivo c/o civile.

ART. 2
Classificazione degli scarichi

1) In base alla provenienza dei reflui, gli scarichi si classificano in:
a) scarichi pluviali: provenienti da acque meteoriche ricadenti da superfici di tetti, terrazze, piazzali e cortili in genere, convogliate mediante opportune tubazioni c/o canalizzazioni in un corpo ricettore o in fognatura;
b ) Scarichi civili e/o assimilabili: per scarico civile si intende quello proveniente da edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, prestazioni di servizio ovvero ogni altra attività sia civile che produttiva il cui scarico sia assimilabile «qualitativamente» ad uno scarico abitativo.
Le imprese agricole di cui alla delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, sono considerate insediamenti civili.
c) Scarichi produttivi: Per scarico produttivo si intende quello proveniente da edifici o installazioni dove si svolgono con carettere di stabilità e permanenza, anche se a ciclo stagionale, attività di produzione di beni.
2) In base alle caratteristiche qualitative dei reflui gli scarichi si classificano in:
a) Acque bianche: sono da considerarsi tali:
- le acque di dilavamento meteorico;
- le acque di annaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati:
- le acque sorgive.
b) Acque nere: Sono da considerarsi tali:
tutte quelle non indicate nella classificazione delle acque bianche, quali ad esempio quelle provenienti dai servizi igienici, mense, cucine, da cicli produttivi, lavaggio pavimenti di opifici, etc.
tutte quelle che pur rientrando nella categoria delle acque bianche, per la loro peculiarità siano escludibili da tale classificazione dall'Autorità competente, con provvedimento motivato, quali ad esempio le acque meteoriche provenienti da aree inquinate.

ART. 3

Per impianto di fognatura si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare acque superficiali e reflue, provenienti da attività umane in genere.
Fognature miste: Una rete di fognatura è a sistema misto quando raccoglie nella stessa canalizzazione sia le acque bianche che quelle nere;
Fognature separate: Una rete di fognatura è a sistema separato se le acque nere vengono raccolte in apposita rete, distinta da quella che raccoglie le acque bianche.

ART. 4
Definizione delle parti costituenti la fognatura

A seconda della funzione svolta dai diversi tratti della rete fognante, si classificano:
1) Fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'all'allaccio alla fogna;
2) Fogna: canalizzazione che raccoglie le acque proveniente dai fognoli di allacciamento e/o da caditoie stradali o private, convogliandole al collettori;
3) Colletore: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne. I collettori a loro volta confluiscono all'impianto di depurazione, o, in mancanza di esso, nell'emissario;
4) Emissario: ultimo tratto della rete di canalizzazione che adduce l'affluente depurato o no, al corpo ricettore.

Capitolo Secondo
Regolamentazione degli scarichi in fognatura

ART. 5
Scarichi vietati

Nelle pubbliche fognature non possono essere introdotte:
sostanze infiammabili od esplosivi quali benzolo, olio combustibile, etc.,
sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia in, azione diretta che in combinazione con altri prodotti) da danneggiare od interferire con i processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognante;
sostanze radioattive;
scarichi di acque di raffieddamento e/o provenienti da linee produttive con temperatura superiore ai 35°C;
sostanze solide o viscose in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di fognature.

ART. 6
Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione

Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a scaricare in pubbliche fognature comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 10 maggio 1976, n. 319, anche quando gli impianti fognari e depurativi siano gestiti da un Ente diverso dal Comune.
In questo ultimo caso il parere tecnico dell'Ente Gestore, sopra tutto nel caso di scarichi produttivi, dovrà essere vincolante per il rilascio dell'autorizzazione.

Modalita' e procedure per il rilascio dell' autorizzazione

ART. 7
Norme generali

Ciascun utente, civile e/o produttivo, per ottenere l'autorizzazione allo scarico, deve presentare all'Amministrazione Comunale domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura in carta legale. Alla domanda dovrà essere unita la documentazione indicata nell'allegato A.

ART. 8
Utenze civili ed assimilabili

Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi ed eventualmente del competente ufficio della U.S.L. di appartenenza, accertata la osservanza di quanto disposto nei commi successivi, rilascia alle utenze civili ed assimilabili l'Autorizzazione ad immettersi nella pubblica fognatura, previo pagamento del canone previsto.

ART. 9
Utenze produttive

Il Sindaco, sentiti, per la parte di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale, la U.S.L. di appartenenza e l'Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi, accertata l'osservanza di quanto disposto negli articoli successivi, rilascia alle utenze produttive l'autorizzazione ad immettersi nella pubblica fognatura, previo pagamento del canone previsto.

ART. 10
Scarichi particolari

Il Sindaco, su conforme parere tecnico dell'Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi, può imporre, con provvedimento motivato, particolari condizioni per l'immissione in fognatura di quelli scarichi civili e produttivi che, pur essendo accettabili qualitativamente, possono creare disfunzioni nel servizio di fognatura ed in quello di depurazione, a causa della quantità e variabilità dei volumi scaricati.

ART. 11
Autorizzazione provvisoria e definitiva

Il Sindaco, verificato il rispetto delle condizioni prescritte dal presente regolamento, emette provvedimento di autorizzazione definitiva alle utenze indicate nell'allegato B (utenze abitative e simili).
Il Sindaco, fatte salve le disposizioni e procedure espresse negli articoli successi, concede una autorizzazione provvisoria alle utenze che abbiano scarichi produttivi ovvero assimilabili ai civili.
In tale provvedimento dovranno essere indicati i tempi di allineamento alle norme previste nel Presente Regolamento, ed eventuali modifiche dei pretrattamenti adottati, se gli stessi risultano inadeguati a raggiungere i limiti richiesti.
Accertati il rispetto dei limiti qualitativi e delle norme previste dal presente Regolamento il Sindaco rilascia l'autorizzazione definitiva alle utenze produttive ovvero agli assimilabili civili.

Procedure amministrative e norme tecniche per l'esecuzione dei lavori

ART. 12
Opere in suolo pubblico

L'utente, prima di eseguire i lavori di allaccio alla fognatura pubblica, deve richiedere, presso la competente sezione dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori nel suolo Pubblico.
L'utente, nell'effettuare le opere, deve attenersi scrupolosamente alle modalità ed ai tempi prescritti nel provvedimento di autorizzazione, nonché alle norme tecniche ed igienico sanitarie prescritte dal Regolamento locale di igiene.
I lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'utente sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunaleale e dell'Ente Gestore degli impianti di trattamento.
I collegamenti idraulici, la posa in opera delle tubazioni, le opere di controllo e campionamento,dovranno essere eseguite sotto la vigilanza dell'Ente Gestore.
Il riempimento degli scavi, il ripristino della pavimentazione stradale, i marciapiedi e qualsiasi altro manufatto manomesso per la costruzione dell'allaccio alla fognatura pubblica, dovrà essere ripristinato a perfetta regola d'arte con materiali e tecniche prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Nei casi in cui l'utente non esegua i lavori entro i termini e nei modi stabiliti dagli organi tecnici preposti al controllo, il Sindaco potrà far eseguire i lavori d'ufficio addebitandone le spese all'inadempiente secondo le procedure dettate dalla normativa vigente. Si applicano le norme nell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, e successive modifiche.

ART. 13
Allacci in fognatura mista e/o separata

L'Ufficio competente (l'Ufficio Tecnico Comunale o l'Ente Gestore degli impianti fognari) indicherà alle singole utenze, i punti di allaccio alla fognatura pubblica.
Le utenze produttive hanno l'obbligo di separare le acque bianche di cui all'art. 2 punto 2a, da quelle nere di cui all'art. 2 punto 2b del presente Regolamento.
Tutte le utenze dovranno, prima di allacciare i propri scarichi alle fognature comunali, predisporreopportuni pozzetti sifonati. Le utenze produttive e quelle assimilabili ai civili dovranno realizzate i pozzetti in modo che siano ispezionabili e atti al prelievo di campionatura per il controllo dell'effluente, da eseguirsi con le dimensioni e nell'ubicazione indicata dall'Ufficio Tecnico di cui al primo comma del presente articolo.
In ogni caso a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque di qualsiasi provenienza tendenti a diluire o a modificare i parametri dell'effluente scaricato.
I fognoli di immissione e di allacciamento dovranno avere, di norma, diametro interno non inferiore a cm. 15, salvo espressa deroga dell'Ufficio competente, e dovranno essere realizzati in materiali conformi e posti in opera con le modalità previste dalle norme applicative di cui all'art. 2 della Legge 10 maggio 1976 n. 319.
L'Ufficio competente, di cui al primo comma del presente articolo, si riserva la facoltà di razionalizzare le immissioni in fognatura:
A) Nel caso di fognatura mista si opererà un adeguato convogliamento di tutti questi fognoli che provenienti da uno stesso complesso edilizio o da più complessi vicini, possono essere riuniti con un unica immissione in fogna;
a) Nel caso di fogne separate si potrà operare lo stesso tipo di razionalizzazione, previsto al precedente punto a), immettendo nella fogna nera le acque aventi le caratteristiche illustrate all'art. 2 punto e nella fogna bianca le acque di cui al punto 2a dell'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 14
Obbligo di immissione

Tutte le utenze civili e/o produttive hanno l'obbligo di immettere i propri reflui, di cui all'art. 2 punti 2a e 2b del presente regolamento, nella pubblica fognatura, con la esclusione di quanto previsto l' art. 5 (scarichi vietati).
Il Sindaco, sentiti l'Ufficio Tecnico Comunale, Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi e la U.S.L. di competenza può, a richiesta motivata esentare l'utenza dall'obbligo della iminissione nella pubblica fognatura.
Nella concessione ad edificare saranno indicate le norme tecniche ed igienico sanitarie alle quali dovranno attenere le nuove utenze, nel rispetto del regolamento locale di igiene. Il Sindaco, inoltre, su segnalazione dell'Ufficio TecnicoComunale, sentito il parere dell'Ente gestore, dell'impianto fognario depurativo, può obbligare all'immissione in fognatura le utenze precedentemente autorizzate a scaricare i liquami in luogo diverso dalla pubblica fognatura, nei modi previsti nel presente Regolamento.
Nel provvedimento saranno indicate, di volta in volta, le modalità ed i tempi di esecuzione.

ART. 15
Proprieta' delle tubazioni

Tutti i manufatti fognari, collegati in sede di marciapiede e stradale, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, anche se costruiti da privati.

ART. 16
Ventilazione dei collettori fognari

E' prescritto, in caso di necessità, il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri allo scopo di assicurare un efficace ventilazione della rete di fognatura urbana.

ART. 17
Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura

Nell'imminenza della costruzione di invasi collettori pubblici stradali o della loro sostituzione, i proprietari di terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di predisporre tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi.
Qualora l'Amministrazione Comunale decidesse di costruire, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per i fabbricati esistenti o per quelli di cui è prevista l'imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese.

ART. 18
Allacciamenti provvisori

L'Ente autorizzatore, per quanto disposto dall'articolo 6 del presente Regolamento, può permettere allacciamenti provvisori a servizio dei cantieri per la costruzione di nuovi edifici.
Laddove possibile, si impongono allacciamenti utilizzabili poi in via definitiva per i costruendi edifici.

ART. 19
Doccioni di facciata

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla pubblica fognatura senza sifone; l'immissione diretta costituisce una benefica ventilazione alla fognatura.
Il sifone al piede è prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazze accessibili.
I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente e almeno uno per ogni 40 mq. di tetto, misurato in proiezione orizzontale, salvo casi preesistenti.
E' vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua proveniente dal tetto.

ART. 20
Allacciamenti parziali

Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero stabile alla fognatura, il Sindaco potrà permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte soltanto dell'immobile stesso consentendo, per il resto, l'uso provvisorio di scarichi di cui all'art. 14 del presente Regolamento, finché l'allacciamento sia reso possibile per intero.
Le disposizioni del comma precedente saranno comunque applicate con criiteri della massima restrizione e soltanto nei casi in cui si constati la materiale impossibilità di attuare gli allacciamenti.

ART. 21
Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento

Quando sia constatata l'impossibilità di immettere gli scarichi privati regolarmente per gravità nella fognatura comunale, l'Ente autorizzatore, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, potrà, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'installazione di impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo di immettere le acque reffue nei collettori medesimi.
Il privato dovrà presentare all'uopo idonea documentazione con indicazione del tipo e portata della pompa, quota e sezione quotata, ecc.

ART. 22
Allacciamenti multipli

E' pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto nella rete urbana, sempreché ne sia fatta specifica domanda documentata all'Ente autorizzatore di cui all'art. 6 del precedente Regolamento, che, previa verifica del progetto, ne dia la relativa autorizzazione.

ART. 23
Allacciamenti alla fognatura di fabbricati preesistenti

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro cura e spese, entro il termine che verrà loro stabilito, alla eliminazione di eventuali pozzi neri, fosse settiche esistenti o altri sistemi di trattamento e, nello stesso tempo, all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica ed all'esecuzione dei lavori previsti nel presente regolamento.
Nel caso siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate, previa verifica della loro identità da parte dell'Ente autorizzatore.

ART. 24
Fognature interne prescrizioni tecniche

Gli edifici con facciate, cortili o giardini devono essere allacciati mediante idonee tubazioni alle fognature stradali salvo casi speciali.
Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere dovranno venir collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni ubicato entro la proprietà privata.
Un altro pozzetto per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.
Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna debbono essere sempre revisti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito di materiali.
Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le percorrono, assicurare inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti levigati internamente.
E' comunque vietato l'utilizzo di canalizzazioni in cemento pressato per la esecuzione dei fognoli di allaccio fognatura Comunale da realizzarsi nella sede stradale o del marciapiede.
Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento; in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile.
In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti e soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno in ogni giunto.
Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete aria dovranno essere muniti di chiusura idraulica e sifone a tenuta stagna.
Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta delle aecque dagli ambienti siti al piano terra dovranno essere muniti di interruzione idraulica o sifone.
Le caditoie dovranno essere inoltre dotate di vaschette ispezionabili per la trattenuta dei materiali grossolani.
Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non dovrebbero avere pendenze inferiori all'1% e metri inferiori a 15 cm. e dovranno essere eseguite in materiali idonei levigati internamente e con giunti posti in opera con la massima cura.
Il Sindaco potrà chiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli idraulici per il dimensionanto delle condutture quando le aree private da servire sono di notevoli dimensioni.
Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di ione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte.

ART. 25
Servitu' di fognatura

Quando il proprietario del fondo non ha possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, salvo le separate osservazioni, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile.
Quando la costruzione di una rete fognaria comunale sgravi la proprietà servente da tale obbligo, il proprietario del fondo dominante è obbligato ad eliminare la servitù predetta.


Se il fondo servente è dotato di propria canalizzazione, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).
In ogni caso i progetti per l'attaversamento devono essere approvati dal Sindaco.

ART. 26
Limite alla concessione di scarico

L'autorizzazione di scarico nella pubblica fognatura si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza d'esso che risulta dai tipi depositati presso l'Ente Autorizzatore. Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto la relativa autorizzazione.

ART. 27
Ammissibilita' dell'allaccio in fognatura

L'allaccio in fognatura è ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento, per tutti gli insediamenti civili di cui all'Allegato B, allegato al presente Regolamento.
L'allaccio in fognatura è consentito agli scarichi degli insediamenti di cui all'Allegato C allegato al presente Regolamento, solamente dopo che gli scarichi medesimi abbiano subito adeguato pretrattamento secondo le indicazioni espresse nello stesso elenco.

ART. 28
Limiti di accettabilita' degli scarichi produttivi e civili assimilabili

Per poter essere accettati in fognatura, gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli assimilabili ai civili devono rispettare i limiti di accettabilità previsti nella tabella C allegata alla Legge 319/76. L'ente autorizzatore si riserva, per casi eccezionali, la possibilità di rivedere i limiti di accettabilità sulla base delle denunce e delle indagini svolte in merito ed in funzione della capacità depurativa dell'impianto di depurazione centralizzato.
La revisione dei limiti di accettabilità di cui al primo comma del presente articolo, dovrà ottenere prima della sua applicazione, il parere favorevole dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente

ART. 29
Verifiche e controlli

Tutte le utenze allacciate alle pubbliche fognature, sono soggette a verifiche e controlli.
Il Sindaco, l'Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi e il competente Ufficio della U.S.L. di appartenenza, possono compiere controlli e prelievi di campioni di acque reflue per verificare il corretto funzionamento delle strutture, il rispetto dei limiti imposti dal presente Regolamento e delle norme indicate nel provvedimento autorizzativo.

ART. 30
Accettabilita' di reflui trasportati da autospurgo

I reflui raccolti con autospurgo possono essere accettati in fognatura e/o impianto di depurazione previa autorizzazione dell'Ente Gestore della fognatura e/o dell'impianto di depurazione.
L'Ente Gestore dirà, in particolare, nell'autorizzazione allo scarico, se i reflui potranno essere accettati tal quali, ovvero, sottoposti a pretrattamenti, ed imporre opportune modalità di scarico al fine di evitare complicazioni al processo depurativo.
La domanda per l'autorizzazione (sia al Comune sia all'Ente Gestore) dovrà contenere almeno i seguenti dati:
- n. utenti serviti e tipo di utenza (civile, abitativa, produttiva);
- modalità e tempi di prelievo e scarico;
- quantità di liquami da scaricare;
- quantità del liquame a seconda del tipo di utenze (produttiva, civile non abitativa).

Canoni

ART. 31
Canone di allaccio

I diritti di allaccio alle pubbliche fognature nei Comuni convenzionati con l'ESAF per il servizio fognario sono così stabilite:
utenze civili od assimilate £. 15.000
utenze produttive £. 50.000
Eventuali variazioni sui canoni predetti potranno essere stabiliti all'inizio di ciascuno anno con formale deliberazione dell'Ente.
Nei Comuni convenzionati non l'Ente per il servizio acquedottistico e fognario i diritti predetti verranno riscossi dall'ESAF con la prima bolletta idrica successiva all'allacio.

ART. 32
Canone per il servizio

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti produttivi, siano scarichi di acque di processo che da una qualsiasi utilizzazione, che di origine meteorica, è dovuto ai Comuni, Consorzi Intercomunali ovvero all'Ente Gestore degli impianti, il pagamento di un canone o diritto secondo l'apposita tariffa stabilita dal vigente Decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente e deliberata dal Consiglio Comunale ovvero dall'Ente Gestore.
La tariffa relativa alle utenze civili sarà quella indicata dalla vigente legislazione sulla finanza locale.
Tale tariffazione è applicata alle utenze civili e produttive che usufruiscono del servizio di fognatura e/o depurazione delle proprie acque reflue.


Penali, Revoche e Risarcimento Danni

ART. 33

La violazione alle norme del presente Regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti, sono accertate e previste con la procedura di cui agli artt. 106, 107, 108, 109, 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo n 934, n, 383 e successive modificazioni, e a norma dell'art. 344 del T.U. delle legai sanitarie approvate con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934.
L'ente autorizzatore, accertata l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento ed alle eventuali condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione alla immissione in fognatura, può emettere provvedimento motivato di revoca della autorizzazione.
L'utente che non ottemperando in tutto o in parte alle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, causa un danno alle strutture fognario-depurative o provoca inconvenienti al servizio suddetto, è tenuto al pagamento del risarcimento dei danni causati, la cui entità è fissata, con provvedimento motivato, dall'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Norme transitorie e finali

ART. 34

Le utenze produttive e civili allacciate alla pubblica fognatura comunale, dall'entrata in vigore con il presente Regolamento, hanno 180 giorni di tempo per adeguare la propria posizione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 35

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme dei regolamenti??? di edilizia, d'igiene e di polizia urbana, nonché le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie regolate emanate con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 ed altre leggi generali e speciali in materia.

ART. 36

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione Regionale e l'affissione per 15 consecutivi all'albo Comunale, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Assessore Difesa Ambiente 50/81 e dell'art. 21 della Legge 9 giugno 1947 n. 530.


Allegato A

Documenti da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale

1) Documenti da allegare alla domanda di autorizzazione per allacciare alla pubblica fognatura edifici adibiti a civile abitazione che non superano 2.000 metri cubi di volume: a) Domanda di autorizzazione in carta legale secondo il modello allegato (Modello E 78 01 Acqua).
2) Documenti da allegare alla donzanda di autorizzazione per allacciare alla pubblica fognatura edifici adibiti a civile abitazione che superano i 2.000 mc. di volume, scarichi assimilabili ai civili e scarichi produttivi:
a) Domanda di autorizzazione in carta legale secondo il modello allegato (Modello E 78 01 Acqua per gli scarichi abitativi Modello E 78 02 Acqua per gli scarichi assimilabili ai civili e Modello E 78 03 Acqua per gli scarichi produttivi);
b) Pianta generale della proprietà, nella scala 1:500;
c) Pianta scala 1:100 del piano terreno del fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, i sifoni ed i dettagli relativi alla Immissione nella fogna stradale e quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
d) Sezioni verticali del fabbricato dalla quale risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle condotte discendenti;
e) Relazione tecnica, contenente il calcolo dimensionale e funzionale e disegni dettagliati in scala 1:50 degli eventuali impianti di sollevamento qualora si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
f) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto con le seguenti indicazioni:
area complessiva della proprietà;
area coperta e quella sistemata ad orto, giardino, parcheggio, strade interne, etc.;
numero, superficie e cubatura dei piani, compreso il sottotetto se abitabile.

Allegato B

I sottoelencati insediamenti possono essere allacciati nella fognatura urbana senza pretrattamenti depurativi, fatte salve le procedure amministrative e tecniche previste nel presente Regolamento.
Insediamenti abitativi;
Attività commerciali e produttive che diano luogo a scarichi provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
Servizi per l'igiene e l'estetica della persona;
Servizi per la lavatura e stiratura;
Servizi di autolavaggio dove non si esegue il ricambio olio;
Laboratori fotografici.

Allegato C

Per quanto disposto dall'art. 28 del presente regolamento gli scarichi degli insediamenti non riportati nell'allegato B, devono, per poter essere ammessi in fognatura, rispettare i limiti previsti nella tabella allegata alla Legge 319/76,
Per i sottoelencati insediamenti si indicano alcuni divieti, metodologie di scarico o pretrattamenti necessari per cosentire lo scarico in fognatura.

CASEIFICI
- Divieto di scaricare in fognatura il siero ed il latticello.
- divieto di scaricare in fognatura le salamoie esauste; in alternativa possono essere realizzate opportune vasche di raccolta, dalle quali, mediante pompe, le salamoie vengono scaricate in fognatura in piccole quantità.
La quantità scaricata non potrà superare il rapporto di 1:30 rispetto alla portata media del liquame della fognatura urbana.
- Le acque di lavorazione possono essere scaricate solo se in norma con la tabella C della legge 319/76.

CANTINE
Le acque di lavaggio di cantina, ovvero di imbottigliamento, sono ammesse solo se non superano i limiti imposti nella tabella C allegata alla Legge 319/76.

OLEIFICI
Le acque che derivano dalla spremitura delle olive (acque di vegetazione) possono essere ammesse fognatura in Comunale solamente se rispettano i limiti della tabella C allegata alla Legge 319/76.

Data la complessità tecnica ed economica della depurazione di tali acque, tenuto conto che tali attività, nella quasi totalità dei casi sono inserite nel tessuto urbano, pertanto con l'impossibilità ad installare sistemi depurativi che permettano di raggiungere i limiti della tabella C, si ritiene indispensabile prevedere sistemi alternativi di smaltimento.
Questi sistemi alternativi possono essere così schematizzati:
A) Conferimento delle acque di vegetazione ad impianti di depurazione centralizzati che abbiano le opportune linee di trattamento depurativo;
B) Sversamento nella fognatura urbana con predeterminati volumi di scarico.
Il sistema indicato nel punto A) corrisponde alle indicazioni contenute nelle direttive che il Comitato Interministeriale ha dettato alle Regioni.
A tal fine la Regione Sardegna sta provvedendo, nell'ambito del Piano Regionale di Risanamento Acque, attualmente in elaborazione, ad individuare aree geografiche ottimali, nelle quali dovrà avvenire il trasporto e la successi va depurazione delle acque di vegetazione.
E' evidente che per poter eseguire tale procedura, i proprietari di frantoi oleosi dovranno munirsi di opportune vasche di raccolta dalle quali il liquame sarà prelevato e trasportato al centro di depurazione.
Il secondo sistema indicato al punto B), che possiamo chiamare «sversamento controllato», consiste nell'adottare, presso i singoli oleifici, adeguate vasche di accumulo delle acque di vegetazione, dalle quali mediante un sistema di pompaggio tarato da parte dell'Ente Gestore della fognatura Comunale, dette acque possano essere scaricate nella fognatura con opportuni rapporti di diluzione.
I Comuni che intendono imporre, agli oleifici questo sistema, dovranno far pervenire all'Assessorato scrivente in fase di approvazione del Regolamento Fognario, i dati relativi al numero degli oleifici presenti nel tessuto urbano, la quantità di olive lavorate al giorno e nell'intera campagna annuale olearia, dotazioni idriche del Comune e tutti quegli elementi che consentano l'analisi e l'individuazione delle quantità di acque di vegetazione che è possibile scaricare in fognatura Comunale in maniera tale che non si creino turbative nel processo depurativo nel depuratore centralizzato del Comune.
Qui di seguito si indicano i pretrattamenti minimi che devono essere richiesti ad attività che sono in genere presenti nel tessuto urbano e i cui scarichi possono essere ammessi in fognatura senza l'obbligo del rispetto dei limiti della tabella C, allegata alla legge 319/76.

INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Riparazione di autoveicoli;
Riparazione di trattori e macchine agricole o di movimento terra;
Autolavaggi dove si esegue il cambio olio.
Devono essere realizzzate opportune vasche per la separazione degli olii che non possono essere scaricati in fognatura.

LAVORAZIONE PIETRE DURE
Marmisti e simili.
Prima dell'immissione in fognatura dovrà essere predisposta idonea apparecchiatura atta alla sedimentazione degli inerti presenti nel refluo.

MATTATOI
Prima dell'immissione in fognatura dovrà essere prevista la separazione degli scarichi contenenti visceri degli animali uccisi, il sangue, i grassi, le frattaglie, il cibo non digerito contenuto negli stomaci, gli ossi ecc...