Regolamento fognario
Indice
Cap. Primo
Definizioni generali
Definizione di scarico
Classificazione degli scarichi
Definizione delle parti costituenti la fognatura
Cap. Secondo
Regolamentazione degli scarichi in fognatura
Scarichi vietati
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione .
Utenze civili ed assimilabili
Utenze produttive
Scarichi particolari
Autorizzazione provvisoria e definitiva
Procedure amministrative e norme tecniche per l'esecuzione dei lavori
Opere in suolo pubblico
Allacci in fognatura mista e/o separata
Obbligo di immissione
Proprietà delle tubazioni
Ventilazione dei collettori fognari
Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura
Allacciamenti provvisori
Doccioni di facciata
Allacciamenti parziali
Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento
Allacciamenti multipli
Allacciamenti alla fognatura di fabbricati preesistenti
Fognature interne Prescrizioni tecniche
Servitù di fognatura
Limite alla concessione di scarico
Ammissibilità dell'allaccio in fognatura
Limiti di accettabilità degli scarichi produttivi e civili ammissibili
Verifiche e controlli
Accettabilità di reflui trasportati da autospurgo
Canoni
Canone di allaccio
Canone per il servizio
Penali, revoche e risarcimento danni
Norme transitorie e finali
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Capitolo Primo
Definizioni generali
ART. 1
Definzione di scarico
Per scarico si intende l'immissione in un corpo ricettore (corpi idrici superficiali, mare, suolo, sottosuolo) o in fognatura, di reflui provenienti da stabili complessi ad uso produttivo c/o civile.
ART. 2
Classificazione degli scarichi
1) In base alla provenienza
dei reflui, gli scarichi si classificano in:
a) scarichi pluviali: provenienti da acque meteoriche ricadenti da superfici di
tetti, terrazze, piazzali e cortili in genere, convogliate mediante opportune
tubazioni c/o canalizzazioni in un corpo ricettore o in fognatura;
b ) Scarichi civili e/o assimilabili: per scarico civile si intende quello
proveniente da edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento
di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica,
sanitaria, prestazioni di servizio ovvero ogni altra attività sia civile che
produttiva il cui scarico sia assimilabile «qualitativamente» ad uno scarico
abitativo.
Le imprese agricole di cui alla delibera del Comitato Interministeriale dell'8
maggio 1980, sono considerate insediamenti civili.
c) Scarichi produttivi: Per scarico produttivo si intende quello proveniente da
edifici o installazioni dove si svolgono con carettere di stabilità e
permanenza, anche se a ciclo stagionale, attività di produzione di beni.
2) In base alle caratteristiche qualitative dei reflui gli scarichi si
classificano in:
a) Acque bianche: sono da considerarsi tali:
- le acque di dilavamento meteorico;
- le acque di annaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o
privati:
- le acque sorgive.
b) Acque nere: Sono da considerarsi tali:
tutte quelle non indicate nella classificazione delle acque bianche, quali ad
esempio quelle provenienti dai servizi igienici, mense, cucine, da cicli
produttivi, lavaggio pavimenti di opifici, etc.
tutte quelle che pur rientrando nella categoria delle acque bianche, per la
loro peculiarità siano escludibili da tale classificazione dall'Autorità competente,
con provvedimento motivato, quali ad esempio le acque meteoriche provenienti da
aree inquinate.
ART. 3
Per impianto di fognatura
si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a
raccogliere ed allontanare acque superficiali e reflue, provenienti da attività
umane in genere.
Fognature miste: Una rete di fognatura è a sistema misto quando raccoglie nella
stessa canalizzazione sia le acque bianche che quelle nere;
Fognature separate: Una rete di fognatura è a sistema separato se le acque nere
vengono raccolte in apposita rete, distinta da quella che raccoglie le acque
bianche.
ART. 4
Definizione delle parti costituenti la fognatura
A seconda della funzione
svolta dai diversi tratti della rete fognante, si classificano:
1) Fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle
singole utenze fino all'all'allaccio alla fogna;
2) Fogna: canalizzazione che raccoglie le acque proveniente dai fognoli di
allacciamento e/o da caditoie stradali o private, convogliandole al collettori;
3) Colletore: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che
raccoglie le acque provenienti dalle fogne. I collettori a loro volta
confluiscono all'impianto di depurazione, o, in mancanza di esso,
nell'emissario;
4) Emissario: ultimo tratto della rete di canalizzazione che adduce l'affluente
depurato o no, al corpo ricettore.
Capitolo Secondo
Regolamentazione degli scarichi in fognatura
ART. 5
Scarichi vietati
Nelle pubbliche fognature
non possono essere introdotte:
sostanze infiammabili od esplosivi quali benzolo, olio combustibile, etc.,
sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia in, azione
diretta che in combinazione con altri prodotti) da danneggiare od interferire
con i processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che,
comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli
animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla
rete fognante;
sostanze radioattive;
scarichi di acque di raffieddamento e/o provenienti da linee produttive con
temperatura superiore ai 35°C;
sostanze solide o viscose in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni
nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di fognature.
ART. 6
Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
Il Sindaco è l'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione a scaricare in pubbliche fognature
comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 10 maggio 1976,
n. 319, anche quando gli impianti fognari e depurativi siano gestiti da un Ente
diverso dal Comune.
In questo ultimo caso il parere tecnico dell'Ente Gestore, sopra tutto nel caso
di scarichi produttivi, dovrà essere vincolante per il rilascio
dell'autorizzazione.
Modalita' e procedure per il rilascio dell' autorizzazione
ART. 7
Norme generali
Ciascun utente, civile e/o produttivo, per ottenere l'autorizzazione allo scarico, deve presentare all'Amministrazione Comunale domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura in carta legale. Alla domanda dovrà essere unita la documentazione indicata nell'allegato A.
ART. 8
Utenze civili ed assimilabili
Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi ed eventualmente del competente ufficio della U.S.L. di appartenenza, accertata la osservanza di quanto disposto nei commi successivi, rilascia alle utenze civili ed assimilabili l'Autorizzazione ad immettersi nella pubblica fognatura, previo pagamento del canone previsto.
ART. 9
Utenze produttive
Il Sindaco, sentiti, per la parte di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale, la U.S.L. di appartenenza e l'Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi, accertata l'osservanza di quanto disposto negli articoli successivi, rilascia alle utenze produttive l'autorizzazione ad immettersi nella pubblica fognatura, previo pagamento del canone previsto.
ART. 10
Scarichi particolari
Il Sindaco, su conforme parere tecnico dell'Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi, può imporre, con provvedimento motivato, particolari condizioni per l'immissione in fognatura di quelli scarichi civili e produttivi che, pur essendo accettabili qualitativamente, possono creare disfunzioni nel servizio di fognatura ed in quello di depurazione, a causa della quantità e variabilità dei volumi scaricati.
ART. 11
Autorizzazione provvisoria e definitiva
Il Sindaco, verificato il
rispetto delle condizioni prescritte dal presente regolamento, emette
provvedimento di autorizzazione definitiva alle utenze indicate nell'allegato B
(utenze abitative e simili).
Il Sindaco, fatte salve le disposizioni e procedure espresse negli articoli
successi, concede una autorizzazione provvisoria alle utenze che abbiano
scarichi produttivi ovvero assimilabili ai civili.
In tale provvedimento dovranno essere indicati i tempi di allineamento alle
norme previste nel Presente Regolamento, ed eventuali modifiche dei
pretrattamenti adottati, se gli stessi risultano inadeguati a raggiungere i limiti
richiesti.
Accertati il rispetto dei limiti qualitativi e delle norme previste dal
presente Regolamento il Sindaco rilascia l'autorizzazione definitiva alle
utenze produttive ovvero agli assimilabili civili.
Procedure amministrative e norme tecniche per l'esecuzione dei lavori
ART. 12
Opere in suolo pubblico
L'utente, prima di eseguire
i lavori di allaccio alla fognatura pubblica, deve richiedere, presso la
competente sezione dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'autorizzazione
all'esecuzione dei lavori nel suolo Pubblico.
L'utente, nell'effettuare le opere, deve attenersi scrupolosamente alle
modalità ed ai tempi prescritti nel provvedimento di autorizzazione, nonché
alle norme tecniche ed igienico sanitarie prescritte dal Regolamento locale di
igiene.
I lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'utente sotto il controllo
dell'Ufficio Tecnico Comunaleale e dell'Ente Gestore degli impianti di
trattamento.
I collegamenti idraulici, la posa in opera delle tubazioni, le opere di
controllo e campionamento,dovranno essere eseguite sotto la vigilanza dell'Ente
Gestore.
Il riempimento degli scavi, il ripristino della pavimentazione stradale, i
marciapiedi e qualsiasi altro manufatto manomesso per la costruzione
dell'allaccio alla fognatura pubblica, dovrà essere ripristinato a perfetta
regola d'arte con materiali e tecniche prescritte dall'Ufficio Tecnico
Comunale.
Nei casi in cui l'utente non esegua i lavori entro i termini e nei modi
stabiliti dagli organi tecnici preposti al controllo, il Sindaco potrà far
eseguire i lavori d'ufficio addebitandone le spese all'inadempiente secondo le
procedure dettate dalla normativa vigente. Si applicano le norme nell'art. 153
del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, e successive modifiche.
ART. 13
Allacci in fognatura mista e/o separata
L'Ufficio competente
(l'Ufficio Tecnico Comunale o l'Ente Gestore degli impianti fognari) indicherà
alle singole utenze, i punti di allaccio alla fognatura pubblica.
Le utenze produttive hanno l'obbligo di separare le acque bianche di cui
all'art. 2 punto 2a, da quelle nere di cui all'art. 2 punto 2b del presente
Regolamento.
Tutte le utenze dovranno, prima di allacciare i propri scarichi alle fognature
comunali, predisporreopportuni pozzetti sifonati. Le utenze produttive e quelle
assimilabili ai civili dovranno realizzate i pozzetti in modo che siano
ispezionabili e atti al prelievo di campionatura per il controllo
dell'effluente, da eseguirsi con le dimensioni e nell'ubicazione indicata
dall'Ufficio Tecnico di cui al primo comma del presente articolo.
In ogni caso a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire
immissioni di acque di qualsiasi provenienza tendenti a diluire o a modificare
i parametri dell'effluente scaricato.
I fognoli di immissione e di allacciamento dovranno avere, di norma, diametro
interno non inferiore a cm. 15, salvo espressa deroga dell'Ufficio competente,
e dovranno essere realizzati in materiali conformi e posti in opera con le
modalità previste dalle norme applicative di cui all'art. 2 della Legge 10
maggio 1976 n. 319.
L'Ufficio competente, di cui al primo comma del presente articolo, si riserva
la facoltà di razionalizzare le immissioni in fognatura:
A) Nel caso di fognatura mista si opererà un adeguato convogliamento di tutti
questi fognoli che provenienti da uno stesso complesso edilizio o da più
complessi vicini, possono essere riuniti con un unica immissione in fogna;
a) Nel caso di fogne separate si potrà operare lo stesso tipo di
razionalizzazione, previsto al precedente punto a), immettendo nella fogna nera
le acque aventi le caratteristiche illustrate all'art. 2 punto e nella fogna
bianca le acque di cui al punto 2a dell'art. 2 del presente Regolamento.
ART. 14
Obbligo di immissione
Tutte le utenze civili e/o
produttive hanno l'obbligo di immettere i propri reflui, di cui all'art. 2
punti 2a e 2b del presente regolamento, nella pubblica fognatura, con la
esclusione di quanto previsto l' art. 5 (scarichi vietati).
Il Sindaco, sentiti l'Ufficio Tecnico Comunale, Ente Gestore degli impianti fognari
e depurativi e la U.S.L. di competenza può, a richiesta motivata esentare
l'utenza dall'obbligo della iminissione nella pubblica fognatura.
Nella concessione ad edificare saranno indicate le norme tecniche ed igienico
sanitarie alle quali dovranno attenere le nuove utenze, nel rispetto del
regolamento locale di igiene. Il Sindaco, inoltre, su segnalazione dell'Ufficio
TecnicoComunale, sentito il parere dell'Ente gestore, dell'impianto fognario
depurativo, può obbligare all'immissione in fognatura le utenze precedentemente
autorizzate a scaricare i liquami in luogo diverso dalla pubblica fognatura,
nei modi previsti nel presente Regolamento.
Nel provvedimento saranno indicate, di volta in volta, le modalità ed i tempi
di esecuzione.
ART. 15
Proprieta' delle tubazioni
Tutti i manufatti fognari, collegati in sede di marciapiede e stradale, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, anche se costruiti da privati.
ART. 16
Ventilazione dei collettori fognari
E' prescritto, in caso di necessità, il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri allo scopo di assicurare un efficace ventilazione della rete di fognatura urbana.
ART. 17
Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura
Nell'imminenza della
costruzione di invasi collettori pubblici stradali o della loro sostituzione, i
proprietari di terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile
indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all'Amministrazione
Comunale di predisporre tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui
collettori stradali medesimi.
Qualora l'Amministrazione Comunale decidesse di costruire, contemporaneamente
al collettore stradale, anche gli allacciamenti per i fabbricati esistenti o
per quelli di cui è prevista l'imminente edificazione, al fine di evitare
ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere
le relative spese.
ART. 18
Allacciamenti provvisori
L'Ente autorizzatore, per
quanto disposto dall'articolo 6 del presente Regolamento, può permettere
allacciamenti provvisori a servizio dei cantieri per la costruzione di nuovi
edifici.
Laddove possibile, si impongono allacciamenti utilizzabili poi in via
definitiva per i costruendi edifici.
ART. 19
Doccioni di facciata
I doccioni delle fronti
delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla
pubblica fognatura senza sifone; l'immissione diretta costituisce una benefica
ventilazione alla fognatura.
Il sifone al piede è prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano
abitazioni o terrazze accessibili.
I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente e almeno uno per ogni 40 mq.
di tetto, misurato in proiezione orizzontale, salvo casi preesistenti.
E' vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori
dell'acqua proveniente dal tetto.
ART. 20
Allacciamenti parziali
Nel caso in cui non sia
possibile allacciare l'intero stabile alla fognatura, il Sindaco potrà
permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte soltanto dell'immobile
stesso consentendo, per il resto, l'uso provvisorio di scarichi di cui all'art.
14 del presente Regolamento, finché l'allacciamento sia reso possibile per
intero.
Le disposizioni del comma precedente saranno comunque applicate con criiteri
della massima restrizione e soltanto nei casi in cui si constati la materiale
impossibilità di attuare gli allacciamenti.
ART. 21
Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento
Quando sia constatata
l'impossibilità di immettere gli scarichi privati regolarmente per gravità
nella fognatura comunale, l'Ente autorizzatore, di cui all'art. 6 del presente
Regolamento, potrà, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'installazione
di impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili,
allo scopo di immettere le acque reffue nei collettori medesimi.
Il privato dovrà presentare all'uopo idonea documentazione con indicazione del
tipo e portata della pompa, quota e sezione quotata, ecc.
ART. 22
Allacciamenti multipli
E' pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto nella rete urbana, sempreché ne sia fatta specifica domanda documentata all'Ente autorizzatore di cui all'art. 6 del precedente Regolamento, che, previa verifica del progetto, ne dia la relativa autorizzazione.
ART. 23
Allacciamenti alla fognatura di fabbricati preesistenti
I proprietari degli stabili
preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro cura e spese, entro il
termine che verrà loro stabilito, alla eliminazione di eventuali pozzi neri,
fosse settiche esistenti o altri sistemi di trattamento e, nello stesso tempo,
all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica ed
all'esecuzione dei lavori previsti nel presente regolamento.
Nel caso siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà
privata, queste saranno allacciate, previa verifica della loro identità da
parte dell'Ente autorizzatore.
ART. 24
Fognature interne prescrizioni tecniche
Gli edifici con facciate,
cortili o giardini devono essere allacciati mediante idonee tubazioni alle
fognature stradali salvo casi speciali.
Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere
dovranno venir collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata
di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni ubicato entro la
proprietà privata.
Un altro pozzetto per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento verrà
ubicato in sede stradale o in marciapiede.
Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna
debbono essere sempre revisti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato
per impedire il deposito di materiali.
Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere
costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile
all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le
percorrono, assicurare inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti
levigati internamente.
E' comunque vietato l'utilizzo di canalizzazioni in cemento pressato per la
esecuzione dei fognoli di allaccio fognatura Comunale da realizzarsi nella sede
stradale o del marciapiede.
Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del
pavimento; in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di
muro o di pavimento facilmente ispezionabile.
In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti e soffitto
o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno in ogni
giunto.
Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in
comunicazione con la rete aria dovranno essere muniti di chiusura idraulica e
sifone a tenuta stagna.
Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per
la raccolta delle aecque dagli ambienti siti al piano terra dovranno essere
muniti di interruzione idraulica o sifone.
Le caditoie dovranno essere inoltre dotate di vaschette ispezionabili per la
trattenuta dei materiali grossolani.
Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non dovrebbero avere pendenze
inferiori all'1% e metri inferiori a 15 cm. e dovranno essere eseguite in
materiali idonei levigati internamente e con giunti posti in opera con la
massima cura.
Il Sindaco potrà chiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli
idraulici per il dimensionanto delle condutture quando le aree private da
servire sono di notevoli dimensioni.
Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni
cambiamento di ione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a
fondo sagomato di idonee dimensioni per l'esecuzione delle operazioni di
pulizia delle condotte.
ART. 25
Servitu' di fognatura
Quando il proprietario del
fondo non ha possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica
fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, salvo
le separate osservazioni, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di
mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi
dell'art. 1043 del Codice Civile.
Quando la costruzione di una rete fognaria comunale sgravi la proprietà
servente da tale obbligo, il proprietario del fondo dominante è obbligato ad
eliminare la servitù predetta.
Se il fondo servente è dotato di propria canalizzazione, il proprietario potrà
impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo
l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano
idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).
In ogni caso i progetti per l'attaversamento devono essere approvati dal
Sindaco.
ART. 26
Limite alla concessione di scarico
L'autorizzazione di scarico nella pubblica fognatura si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza d'esso che risulta dai tipi depositati presso l'Ente Autorizzatore. Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto la relativa autorizzazione.
ART. 27
Ammissibilita' dell'allaccio in fognatura
L'allaccio in fognatura è
ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento, per tutti gli
insediamenti civili di cui all'Allegato B, allegato al presente Regolamento.
L'allaccio in fognatura è consentito agli scarichi degli insediamenti di cui
all'Allegato C allegato al presente Regolamento, solamente dopo che gli
scarichi medesimi abbiano subito adeguato pretrattamento secondo le indicazioni
espresse nello stesso elenco.
ART. 28
Limiti di accettabilita' degli scarichi produttivi e civili assimilabili
Per poter essere accettati
in fognatura, gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli assimilabili
ai civili devono rispettare i limiti di accettabilità previsti nella tabella C
allegata alla Legge 319/76. L'ente autorizzatore si riserva, per casi eccezionali,
la possibilità di rivedere i limiti di accettabilità sulla base delle denunce e
delle indagini svolte in merito ed in funzione della capacità depurativa
dell'impianto di depurazione centralizzato.
La revisione dei limiti di accettabilità di cui al primo comma del presente
articolo, dovrà ottenere prima della sua applicazione, il parere favorevole
dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente
ART. 29
Verifiche e controlli
Tutte le utenze allacciate
alle pubbliche fognature, sono soggette a verifiche e controlli.
Il Sindaco, l'Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi e il competente
Ufficio della U.S.L. di appartenenza, possono compiere controlli e prelievi di
campioni di acque reflue per verificare il corretto funzionamento delle strutture,
il rispetto dei limiti imposti dal presente Regolamento e delle norme indicate
nel provvedimento autorizzativo.
ART. 30
Accettabilita' di reflui trasportati da autospurgo
I reflui raccolti con
autospurgo possono essere accettati in fognatura e/o impianto di depurazione
previa autorizzazione dell'Ente Gestore della fognatura e/o dell'impianto di
depurazione.
L'Ente Gestore dirà, in particolare, nell'autorizzazione allo scarico, se i
reflui potranno essere accettati tal quali, ovvero, sottoposti a pretrattamenti,
ed imporre opportune modalità di scarico al fine di evitare complicazioni al
processo depurativo.
La domanda per l'autorizzazione (sia al Comune sia all'Ente Gestore) dovrà
contenere almeno i seguenti dati:
- n. utenti serviti e tipo di utenza (civile, abitativa, produttiva);
- modalità e tempi di prelievo e scarico;
- quantità di liquami da scaricare;
- quantità del liquame a seconda del tipo di utenze (produttiva, civile non
abitativa).
Canoni
ART. 31
Canone di allaccio
I diritti di allaccio alle
pubbliche fognature nei Comuni convenzionati con l'ESAF per il servizio
fognario sono così stabilite:
utenze civili od assimilate £. 15.000
utenze produttive £. 50.000
Eventuali variazioni sui canoni predetti potranno essere stabiliti all'inizio
di ciascuno anno con formale deliberazione dell'Ente.
Nei Comuni convenzionati non l'Ente per il servizio acquedottistico e fognario
i diritti predetti verranno riscossi dall'ESAF con la prima bolletta idrica
successiva all'allacio.
ART. 32
Canone per il servizio
Per i servizi relativi alla
raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto
provenienti dagli insediamenti produttivi, siano scarichi di acque di processo
che da una qualsiasi utilizzazione, che di origine meteorica, è dovuto ai
Comuni, Consorzi Intercomunali ovvero all'Ente Gestore degli impianti, il
pagamento di un canone o diritto secondo l'apposita tariffa stabilita dal
vigente Decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente e
deliberata dal Consiglio Comunale ovvero dall'Ente Gestore.
La tariffa relativa alle utenze civili sarà quella indicata dalla vigente
legislazione sulla finanza locale.
Tale tariffazione è applicata alle utenze civili e produttive che usufruiscono
del servizio di fognatura e/o depurazione delle proprie acque reflue.
Penali, Revoche e Risarcimento Danni
ART. 33
La violazione alle norme
del presente Regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice
Penale o da altre Leggi o regolamenti, sono accertate e previste con la procedura
di cui agli artt. 106, 107, 108, 109, 110 del T.U. della Legge Comunale e
Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo n 934, n, 383 e successive
modificazioni, e a norma dell'art. 344 del T.U. delle legai sanitarie approvate
con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934.
L'ente autorizzatore, accertata l'inosservanza alle disposizioni del presente
Regolamento ed alle eventuali condizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione alla immissione in fognatura, può emettere provvedimento
motivato di revoca della autorizzazione.
L'utente che non ottemperando in tutto o in parte alle disposizioni contenute
nel presente Regolamento o nel provvedimento di autorizzazione allo scarico,
causa un danno alle strutture fognario-depurative o provoca inconvenienti al
servizio suddetto, è tenuto al pagamento del risarcimento dei danni causati, la
cui entità è fissata, con provvedimento motivato, dall'Ente competente al
rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
Norme transitorie e finali
ART. 34
Le utenze produttive e civili allacciate alla pubblica fognatura comunale, dall'entrata in vigore con il presente Regolamento, hanno 180 giorni di tempo per adeguare la propria posizione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
ART. 35
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme dei regolamenti??? di edilizia, d'igiene e di polizia urbana, nonché le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie regolate emanate con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 ed altre leggi generali e speciali in materia.
ART. 36
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione Regionale e l'affissione per 15 consecutivi all'albo Comunale, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Assessore Difesa Ambiente 50/81 e dell'art. 21 della Legge 9 giugno 1947 n. 530.
Allegato A
Documenti da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale
1) Documenti da allegare
alla domanda di autorizzazione per allacciare alla pubblica fognatura edifici
adibiti a civile abitazione che non superano 2.000 metri cubi di volume: a)
Domanda di autorizzazione in carta legale secondo il modello allegato (Modello
E 78 01 Acqua).
2) Documenti da allegare alla donzanda di autorizzazione per allacciare alla
pubblica fognatura edifici adibiti a civile abitazione che superano i 2.000 mc.
di volume, scarichi assimilabili ai civili e scarichi produttivi:
a) Domanda di autorizzazione in carta legale secondo il modello allegato
(Modello E 78 01 Acqua per gli scarichi abitativi Modello E 78 02 Acqua per gli
scarichi assimilabili ai civili e Modello E 78 03 Acqua per gli scarichi
produttivi);
b) Pianta generale della proprietà, nella scala 1:500;
c) Pianta scala 1:100 del piano terreno del fabbricato, con l'indicazione della
rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, i
sifoni ed i dettagli relativi alla Immissione nella fogna stradale e quanto
altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
d) Sezioni verticali del fabbricato dalla quale risultino chiaramente indicate le
condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del
fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle condotte
discendenti;
e) Relazione tecnica, contenente il calcolo dimensionale e funzionale e disegni
dettagliati in scala 1:50 degli eventuali impianti di sollevamento qualora si
rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche
che nere;
f) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto con le
seguenti indicazioni:
area complessiva della proprietà;
area coperta e quella sistemata ad orto, giardino, parcheggio, strade interne,
etc.;
numero, superficie e cubatura dei piani, compreso il sottotetto se abitabile.
Allegato B
I sottoelencati
insediamenti possono essere allacciati nella fognatura urbana senza
pretrattamenti depurativi, fatte salve le procedure amministrative e tecniche
previste nel presente Regolamento.
Insediamenti abitativi;
Attività commerciali e produttive che diano luogo a scarichi provenienti
esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
Servizi per l'igiene e l'estetica della persona;
Servizi per la lavatura e stiratura;
Servizi di autolavaggio dove non si esegue il ricambio olio;
Laboratori fotografici.
Allegato C
Per quanto disposto
dall'art. 28 del presente regolamento gli scarichi degli insediamenti non
riportati nell'allegato B, devono, per poter essere ammessi in fognatura,
rispettare i limiti previsti nella tabella allegata alla Legge 319/76,
Per i sottoelencati insediamenti si indicano alcuni divieti, metodologie di
scarico o pretrattamenti necessari per cosentire lo scarico in fognatura.
CASEIFICI
- Divieto di scaricare in fognatura il siero ed il latticello.
- divieto di scaricare in fognatura le salamoie esauste; in alternativa possono
essere realizzate opportune vasche di raccolta, dalle quali, mediante pompe, le
salamoie vengono scaricate in fognatura in piccole quantità.
La quantità scaricata non potrà superare il rapporto di 1:30 rispetto alla
portata media del liquame della fognatura urbana.
- Le acque di lavorazione possono essere scaricate solo se in norma con la
tabella C della legge 319/76.
CANTINE
Le acque di lavaggio di cantina, ovvero di imbottigliamento, sono ammesse solo
se non superano i limiti imposti nella tabella C allegata alla Legge 319/76.
OLEIFICI
Le acque che derivano dalla spremitura delle olive (acque di vegetazione)
possono essere ammesse fognatura in Comunale solamente se rispettano i limiti
della tabella C allegata alla Legge 319/76.
Data la complessità tecnica
ed economica della depurazione di tali acque, tenuto conto che tali attività,
nella quasi totalità dei casi sono inserite nel tessuto urbano, pertanto con
l'impossibilità ad installare sistemi depurativi che permettano di raggiungere
i limiti della tabella C, si ritiene indispensabile prevedere sistemi
alternativi di smaltimento.
Questi sistemi alternativi possono essere così schematizzati:
A) Conferimento delle acque di vegetazione ad impianti di depurazione
centralizzati che abbiano le opportune linee di trattamento depurativo;
B) Sversamento nella fognatura urbana con predeterminati volumi di scarico.
Il sistema indicato nel punto A) corrisponde alle indicazioni contenute nelle
direttive che il Comitato Interministeriale ha dettato alle Regioni.
A tal fine la Regione Sardegna sta provvedendo, nell'ambito del Piano Regionale
di Risanamento Acque, attualmente in elaborazione, ad individuare aree
geografiche ottimali, nelle quali dovrà avvenire il trasporto e la successi va
depurazione delle acque di vegetazione.
E' evidente che per poter eseguire tale procedura, i proprietari di frantoi
oleosi dovranno munirsi di opportune vasche di raccolta dalle quali il liquame
sarà prelevato e trasportato al centro di depurazione.
Il secondo sistema indicato al punto B), che possiamo chiamare «sversamento
controllato», consiste nell'adottare, presso i singoli oleifici, adeguate
vasche di accumulo delle acque di vegetazione, dalle quali mediante un sistema
di pompaggio tarato da parte dell'Ente Gestore della fognatura Comunale, dette
acque possano essere scaricate nella fognatura con opportuni rapporti di
diluzione.
I Comuni che intendono imporre, agli oleifici questo sistema, dovranno far
pervenire all'Assessorato scrivente in fase di approvazione del Regolamento
Fognario, i dati relativi al numero degli oleifici presenti nel tessuto urbano,
la quantità di olive lavorate al giorno e nell'intera campagna annuale olearia,
dotazioni idriche del Comune e tutti quegli elementi che consentano l'analisi e
l'individuazione delle quantità di acque di vegetazione che è possibile
scaricare in fognatura Comunale in maniera tale che non si creino turbative nel
processo depurativo nel depuratore centralizzato del Comune.
Qui di seguito si indicano i pretrattamenti minimi che devono essere richiesti
ad attività che sono in genere presenti nel tessuto urbano e i cui scarichi
possono essere ammessi in fognatura senza l'obbligo del rispetto dei limiti
della tabella C, allegata alla legge 319/76.
INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Riparazione di autoveicoli;
Riparazione di trattori e macchine agricole o di movimento terra;
Autolavaggi dove si esegue il cambio olio.
Devono essere realizzzate opportune vasche per la separazione degli olii che
non possono essere scaricati in fognatura.
LAVORAZIONE PIETRE DURE
Marmisti e simili.
Prima dell'immissione in fognatura dovrà essere predisposta idonea
apparecchiatura atta alla sedimentazione degli inerti presenti nel refluo.
MATTATOI
Prima dell'immissione in fognatura dovrà essere prevista la separazione degli
scarichi contenenti visceri degli animali uccisi, il sangue, i grassi, le
frattaglie, il cibo non digerito contenuto negli stomaci, gli ossi ecc...