Regolamento per la disciplina delle
missioni e del rimborso
delle spese sostenute dagli amministratori
INDICE
TITOLO I
Principi generali
Art. 1. Oggetto del regolamento
Art. 2 . Svolgimento delle funzioni
TITOLO II
Soggetti abilitati alle missioni
CAPO I
Sindaco
Art. 3. Missioni nel territorio regionale e nazionale
Art. 4 . Missioni all'estero
CAPO II
Gli Assessori Comunali
Art. 5. Missioni nel territorio regionale e nazionale
Art. 6 . Missioni all'estero
CAPO III
Consiglieri Comunali
Art. 7 . Missioni nel territorio nazionale
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO IV
Spese rimborsabili
Art. 8. Documentazione delle spese
Art. 9. Spese di viaggio
Art. 10. Liquidazione delle spese
Art. 11. Anticipazioni all'Economo
TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 12. Entrata in vigore
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni del Sindaco, degli Assessori, e dei Consiglieri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 art. 84).
Art. 2
Svolgimento delle funzioni presso le sedi del Comune
1. I Consiglieri che
risiedono fuori del Comune di Villanova Monteleone hanno diritto al rimborso
delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate,
per lo svolgimento delle seguenti funzioni derivanti dalla carica elettiva che
sono stati chiamati a ricoprire:
- partecipazioni alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari;
- in tutte le occasioni nelle quali la presenza degli eletti presso le sedi
degli uffici dell'ente risulti necessaria per l'esercizio delle funzioni
proprie o delegate.
2. Gli Assessori che risiedono fuori del Comune di Villanova Monteleone hanno
diritto al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e
adeguatamente documentate, per lo svolgimento delle seguenti funzioni derivanti
dalla carica elettiva che sono stati chiamati a ricoprire:
o partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi;
o in tutte le occasioni nelle quali la presenza sia necessaria presso le sedi
degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
3. Il viaggio può avvenire utilizzando il mezzo pubblico o il proprio
mezzo di trasporto.
TITOLO II
Soggetti abilitati alle missioni
Capo I
Sindaco
Art. 3
Missioni nel territorio regionale e nazionale
1. Il Sindaco dispone le
proprie missioni nell'ambito regionale e nazionale nella sua piena autonomia e
senz'altra formalità, nelle seguenti ipotesi:
a) quando intervenga ad incontri e riunioni in stretta e diretta connessione
con l'attività dell 'Ente;
b) quando partecipi a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni a
carattere ufficiale nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente;
c) quando sia stato nominato rappresentante del Comune in commissioni/enti a
carattere regionale e nazionale.
Art. 4
Missioni all'estero
1. Il Sindaco può
effettuare missioni all'estero per ragioni connesse alla sua carica
istituzionale con autorizzazione della Giunta Comunale, resa con apposita
deliberazione.
2. Il Sindaco, al rientro, depositerà presso la Segreteria i documenti
comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre ad una
dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità circa la durata
della missione.
Capo II
Gli Assessori Comunali
Art. 5
Missioni nel territorio regionale e nazionale
1. Gli Assessori Comunali, su autorizzazione del Sindaco, possono effettuare missioni nell'ambito del territorio regionale e nazionale nelle seguenti ipotesi:
a) per ragioni connesse
alle attività relative alle materie attribuite dal Sindaco alla competenza di
ogni singolo Assessore;
b) in sostituzione del Sindaco;
c) quando siano stati nominati in qualità di rappresentanti del Comune o
delegati dal Sindaco in organi regionali, nazionali o tra Enti Locali a
rilevanza nazionale.
2. Al termine della missione, l'Assessore interessato provvederà a depositare
presso la Segreteria i documenti comprovanti le spese di viaggio effettivamente
sostenute, oltre ad una dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilità circa la durata della stessa.
Art. 6
Missioni all'estero
1. Gli Amministratori possono recarsi in missione all'estero per l'espletamento delle funzioni esercitate esclusivamente con autorizzazione della Giunta Comunale, resa con preventiva deliberazione.
Capo III
Consiglieri Comunali
Art. 7
Missioni nel territorio nazionale
1. I Consiglieri Comunali,
possono recarsi in missione nel territorio regionale e nazionale per
partecipare a convegni, riunioni, incontri, dibattiti, ecc. riguardanti
argomenti connessi alle materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Le missioni sono autorizzate con proprio atto scritto dal Sindaco.
TITOLO III
Disposizioni comuni
Capo I
Spese rimborsabili
Art. 8
Documentazione delle spese
1. Per la liquidazione
delle missioni di cui agli articoli precedenti, i soggetti aventi titolo
dovranno produrre idonea documentazione delle spese effettivamente sostenute,
secondo le seguenti modalità:
- le spese di alloggio, rimborsabili solo per missioni di durata supenore alle
12 ore, per il pernottamento in albergo fino a quattro stelle, dovranno essere
documentate mediante presentazione di idonea documentazione contabile;
- le spese di vitto dovranno essere documentate da idonea documentazione
contabile, sia per uno o due pasti giornalieri, a seconda che la missione si
esplichi in coincidenza con gli orari del pranzo e/o della cena, sia per
colazione entro i limiti di spesa di Euro 52,00 per pasto.
Art. 9
Spese di viaggio
1. L'uso del mezzo aereo è
consentito qualora sia l'unico mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di
missione, ovvero, quando vi siano più mezzi alternativi se la sua utilizzazione
è giustificata dalla necessità di raggiungere rapidamente il luogo di missione.
2. Il rimborso delle spese aeree avverrà nel limite del costo del biglietto di
viaggio, nonché delle spese dell'assicurazione sulla vita per l'uso del mezzo
stesso.
3. L'uso del mezzo ferroviario verrà rimborsato nel limite del costo del
biglietto di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazione per la prima
classe.
4. L'uso dell'autovettura di proprietà è consentito e dà diritto all'indennità
chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni
Km.
5. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, verranno altresì rimborsate
le spese per i pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso
parcheggi e autorimesse se debitamente documentate.
6. L'uso dell'autovettura a noleggio, ivi compreso il servizio taxi, è
consentito solo nei casi di comprovata necessità, ove non sia possibile, per
esigenze di rapidità, utilizzare i mezzi di trasporto di linea urbana ed
extraurbana, riconoscendosi il rimborso della relativa spesa su presentazione
di apposita documentazione.
7. E' consentito, comunque, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate da regolare fattura rilasciata dall'agenzia operante nel settore,
purché contenente la descrizione di tutte le prestazioni effettuate per conto
del richiedente.
Art. 10
Liquidazione delle spese
1. La Segreteria Comunale raccoglie la documentazione che dà diritto al rimborso e ne dispone la liquidazione ed il pagamento.
Art. 11
Anticipazioni Economali
1 . Per le missioni di cui
agli articoli del presente Regolamento, l'Economo è autorizzato ad anticipare
un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed al 75% delle
ulteriori spese presunte.
2. Entro dieci giorni dalla fine della missione, sarà cura dell'interessato
trasmettere alla Segreteria Comunale, il rendiconto della somma anticipata e
rimborsare la parte eventualmente eccedente quella dovuta per missione e
rimborso spese.
3. Qualora trascorsi dieci giorni dal compimento della missione con
un'anticipazione di spesa l'interessato non abbia presentato il rendiconto, il
Responsabile del Servizio solleciterà l'Amministratore a produrre la
documentazione di cui al comma precedente entro i successivi dieci giorni,
ovvero a rimborsare l'anticipazione ricevuta. Ove l'Amministratore persista
nella mancata esibizione della documentazione delle spese effettivamente
sostenute, il Responsabile dispone il recupero dei fondi anticipati detraendoli
da quanto maturato a favore dell'interessato per indennità di carica o gettone
di presenza.
TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia è ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il primo giomo del mese successivo alla predetta ripubblicazione.