Regolamento per le occupazioni di
spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa
INDICE
CAPO I
Disposizioni generali amministrative
ART. 1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di
occupazione
ART. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
ART. 3 Denuncia occupazioni permanenti
ART. 4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma
itinerante
ART. 5 Concessione e/o autorizzazione
ART. 6 Disciplinare
ART. 7 Occupazioni d'urgenza
ART. 8 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
ART. 9 Decadenza, della concessione e/o autorizzazione
ART. 10 Revoca della concessione e/o autorizzazione
ART. 11 Sospensione della concessione
ART. 12 Obblighi del concessionario
ART. 13 Norme per la esecuzione dei lavori
ART. 14 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
ART. 15 - Costruzione gallerie sotterranee
CAPO
I I
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA
ART. 16 Gestione del servizio
ART. 17 Funzionario responsabile
ART. 18 Classificazione del comune
ART. 19 Suddivisione del territorio in categorie
ART. 20 Tariffe
ART. 21 Soggetti passivi
ART. 22 Criterio di applicazione della tassa
ART. 23 - Misura dello spazio occupato
ART. 24 - Passi carrabili
ART. 25 - Autovetture per trasporto pubblico
ART. 26 - Distributori di carburante
ART. 27 - Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento
ART. 28 - Azione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari
ART. 29 - Maggiorazioni di tassa
ART. 30 - Riduzioni della tassa permanente
ART. 31 Riduzione tassa temporanea
ART. 32 Canoni ricognitori
ART. 33 Esenzione dalla tassa
ART. 34 Esclusione dalla tassa
ART. 35 Sanzioni
ART. 36 Versamento della tassa
ART. 37 Rimborsi
ART. 38 Ruoli coattivi
ART. 39 Norme transitorie
ART. 40 Entrata in vigore
ART. 41 Contenzioso
ART. 42 Rinvio ad altre disposizioni
ART. 43 Pubblicita' del regolamento
ART. 44 Variazioni del regolamento
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le
concessioni, le revoche ecc. nonchè le relative procedure, in ordine alle
vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993. n.
507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Ligs e loro successive
modificazioni e integrazioni.
ART. 1
Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
l. Ai sensi dell'art. 38
commi 1 e 3 del D.Lg.vo 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree
pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi
sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o
autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni
occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
ART. 2
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
l. Chiunque intende
occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico
passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Aministrazione
Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità, la residenza ed il codice fiscale
del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera
occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso
nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le
condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a
tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in
relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della
pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare
importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con
relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Dovranno inoltre essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione
richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza e qualora
l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni
dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro
necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
5. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come
l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie,
agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e
simili.
6. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la
concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
7. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta,
sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste
contemporanee, decide la sorte.
8. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno cinque
giorni lavorativi prima della data di richiesta dell'occupazione.
ART. 3
Denuncia occupazioni permanenti
l. Per le occupazioni
permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.507/93, la denuncia, redatta
sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il competente ufficio
del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio
dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di
rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di
prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella
occupazione.
ART. 4
Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
l. Coloro che esercitano
mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non
possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è
consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di
occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e
che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere
il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può
comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra
un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 m, come
disposto dal DM 248/93, art. 17, comma 2.
ART. 5
Concessione e/o autorizzazione
l. Nell'atto di concessione
e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate:
la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni e le
modalità alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione, il
termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli
impianti e manufatti nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare
e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca
della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non
assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al
rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non
porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Se è ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la
concessione alla stipulazione di apposito contratto. Per le occupazioni
temporanee di breve durata intendendosi tali quelle non superiori a due giorni,
e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero
della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su
semplice richiesta dell'occupante. Tale esonero non si applica per le
occupazioni di carattere commerciale. Per le occupazioni di maricapiedi, piazze
e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia,
saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e
dell'estetica. La concessione e/o autorizzazione non implica da sola che il
richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli
procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le
autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o
autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta
giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della
documentazione integrativa di cui al comma 4 dell'art. 2 del presente
Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è
stabilito in almeno dieci giorni lavorativi antecedenti la data per cui si
richiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati,
impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità
senza oneri nei confronti dei concessionari.
ART. 6
Disciplinare
l. Il disciplinare o il
contratto di cui al precedente articolo 6 dovranno prevedere di:
a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga
ottenuta prima della scadenza;
c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone
uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate
dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza
della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni
pubblici o di terzi;
e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni,
apponento i prescritti segnali in caso di pericolo;
f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della
concessione, il bene occupato;
g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle
opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
i) disporre i lavori i modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di
necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per
ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al
concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove
opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come
avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire
alla revoca delle concessioni precedenti;
l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre
prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da
qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi
durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri
danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente
sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sapralluoghi e
controlli.
ART. 7
Occupazicni d'urgenza
i. Per far fronte a
situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di
lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata
dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di
autorizzaione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la
concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione
dell'occupaziane al competente ufficio comunale via fax o con telegramma.
L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In
caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle
espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a
quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
ART. 8
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
l. Coloro che hanno ottenuto
la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del
presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità
sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il
rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere e prodotta, per le occupazioni temporanee,
almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli
estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se
dovuto.
ART. 9
Decadenza della concessione e/o autorizzazione
1. Sono cause di decadenza
della concessione e/o autorizzazione:
le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua
vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di
occupazione dei suoli;
l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con
le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella
concessione e/o autorizzazione;
la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza
giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio
dell'atto, nel caso di occupazione permanente nei cinque giorni successivi, nel
caso di occupazione temporanea;
il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone
di concessione se dovuto;
qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal
demanio al patrimonio del Comune o dal demanio o patrimonio dello Stato, della
provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non
potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non
verrà restituita.
ART. 10
Revoca della concessione e/o autorizzazione
1. La concessione e/o
autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è
sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amninistrazione restituirà la tassa già pagata per il
periodo non usufruito, senza alcuna corresponsine di interessi o quant'altro.
3. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di
riduzione in pristino del bene occupato preceduta, se del caso, da una perizia
tecnica.
4. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per
la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso
il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico
dell'inadempiente, da prelevarsi eventualemente dal deposito cauzionale
costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la
soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del
concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a
ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo
alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai
terzi.
ART. 11
Sospensione delle concessioni
l. E' in facoltà del
Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di ordine pubblico,
prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto
d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse
permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 2° comma
del precedente articolo 11.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il
concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni
od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per
qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione al
presente regolamento
ART. 12
Obblighi del concessionario
l. Le concessioni e/o autorizzazioni
per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a
titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'cbbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti
alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente
autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di
occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifíche
disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di
mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di
appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione,
il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
ART. 13
Norme per la esecuzione dei lavori
1. Durante l'esecuzione di
lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia
previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali,
deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli
possono essere imposte all'atto della concessione:
a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o
intralci alla circolazione;
b) evitare scrichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti
dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta
necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettanto le norme igieniche
richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o dal altre
autorità;
d) evitare l'uso di mine o altri mezzi che possono cagionare spaventi o
pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli
adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare
sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna
responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni
concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di
infiggervi pali, chiodi o punte o dì smuovere in qualsiasi modo il selciato o
pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità ne abbia ottenuto la
preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a
lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro
cittadino.
ART. 14
Rimozione materiali relativi ad occupazioni abusive
l. Le occupazioni
effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e
non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e
civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini
dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di
avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati
dal Codice civile.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni
abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle
relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei
materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.
Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con
addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
ART. 15
Costruzione gallerie sotterranee
i. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al conma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento (1) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA
Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere
tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15
novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.
ART. 16
Gestione del servizio
1. Il servizio di
accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 507/93:
a) in forma diretta;
b) in concessione ad apposita azienda speciale;
c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla
direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze,
previsto dall'art. 32 del D.Lgs 507/93.
2. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di
gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c)
del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà
approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
ART. 17
Funzionario responsabile
1. Il funzionario
responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 507/93, entro il mese di marzo di
ciascun anno dovrà inviare, al Sindaco, dettagliata relazione sull'attività
svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati
conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre
evidenziate le esigenze concernenti:
a) l'organizza ione del personale;
b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative,
non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "Funzionario responsabile" assumono la
forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica
numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di
notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere
tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della
Giunta comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti
spettano al concessionario.
ART. 18
Classificazione del Comune
l. Ai sensi dell'art. 43
comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P.,
appartiene alla 5 classe.
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della
popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno
anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti
dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
ART. 19
Suddivisione del territorio in categorie
l. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento.
ART. 20
Tariffe
l. Ai sensi dell'art. 42.
comm 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste
dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione
delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati,
ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento;
ART. 21
Soggetti passivi
l. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
ART. 22
Criterio di applicazione della tassa
l. Ai sensi dell'art. 42,
comma 4 la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata,
espressa in metri quadrati o in metri lineari cm arrotondamento all'unità
superiore della cifra contenente decimali.
2. Le frazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, appartenenti alla
medesima area di riferimento, sono escluse dalla tassazione.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale
insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto
del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco
di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno
dei quali corrisponde un'abbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione,
e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in
base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
ART. 23
Misura dello spazio occupato
1. Ai sensi dell'art. 42,
comma 4, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata secondo i
criteri del precedente art. 23. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa
natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la
medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro
quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 20 centimetri dal
vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione
ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene
così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
ART. 24
Passi carrabili
l. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
ART. 25
Autovetture per trasporto pubblico
l. Ai sensi dell'art. 44,
comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni
permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò
destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti
assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui
al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di
autovettura che fruisce di detti spazi.
ART. 26
Distributori di carburante
1. Ai sensi dell'art. 48,
dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante
nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di
capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità,
la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di
differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con
riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri
o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la
tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo
effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e
dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per
l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non
superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque
utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 5 del
presente regolamento.
ART. 27
Occupazioni temporanee criteri e misure di riferimento
l. Ai sensi dell'art. 45,
commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e alle ore di
effettiva occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
1) fino a sei ore: riduzione del 30 per cento;
2) da sei a otto ore: riduzione del 20 per cento;
3) da otto a dodici ore: riduzione del 10 per cento;
4) oltre dodici ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera;
oltre 14 giorni il 35 per cento di riduzione;
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo,
sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere,
la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.
ART. 28
Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari
1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, conm l, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
ART. 29
Maggiorazioni della tassa
l. Ai sensi dell'art. 42,
comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo
superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore
all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di
carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione
di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,
la tariffa è aumentata del 50 per cento.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso
privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è quella
ordinaria senza maggiorazione o riduzione.
ART. 30
Riduzioni della tassa permanente
l. In ordine a quanto
disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della
tariffa ordinaria della tassa:
1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri
quadrati la tariffa è ridotta del dieci per cento.
2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, per le occupazioni permanenti di spazi ed
aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al
35 per cento.
3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende,
fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta
al 50 per cento.
5) ai sensi dell'art. 44. comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente
dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2
dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq 9, per
l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq la tariffa è calcolata in
ragione del 10 per cento.
6) Ai sensi dell'art. 44, comma 8, per i semplici accessi carrabili o pedonali,
diversi dai passi carrabili di cui al Codice della Strada e per una superficie
massima di 10 mq, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed
apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione comunale, e previo
rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta
indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente
diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento.
7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per
i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di
elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di
fatto non utilizzati dal proprìetario dell'immobile o da altri soggetti legati
allo stesso da vincoli di parentela, affiniltà o da qualsiasi altro rapporto.
8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli
inpianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per
cento.
ART. 31
Riduzioni tassa temporanea
l. Ai sensi dell'art. 45:
comma 2/c. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e
sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 35 per cento;
comma 5. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da
pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto;
comma 5 ed art. 42, comma 5. Per le occupazioni poste in essere con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le
superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per
cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per
la parte eccedente i 1.000 mq;
comma 5. Le tariffe per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. no 507/93,
aventi carattere strumentale per la posa e manutenzione di cavi e delle condutture
sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi sono ridotte del 50%.
comma 7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per
cento;
comma 8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che
si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante
convenzione su apposito modulo predisposto dal comune, a tariffa ridotta del 50
per cento;
comma 6 bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio
dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
ART. 32
Canoni non ricognitori
l. Per le concessioni
relative ad aree per le quali sono dovuti e riscossi canoni non ricognitori, la
tassa è ridotta al 10 per cento.
2. Per le concessioni di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici,
in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo
di lucro, affiliate al CONI o agli enti di promozione sportiva, è applicata la
normativa relativa ai canoni ricognitori.
ART. 33
Esenzione della tassa
l. Sono esenti dal
pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49, del D.L. 15
novembre 1993, n. 507:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro
consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da
Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett, c), del T.U. I.R., approvato
con D.P.R. 22.12.1986. n° 917, per finalità di assistenza, previdenza, sanità,
educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi
pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione
stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi
funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste
delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto
pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante
le soste o nei posteggi, ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia
stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla
sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne
sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione
gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f ) le occupazioni di aree cimiteriali.
g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in
occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di
luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di
cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di
sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione
riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno delle
abitazioni e dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o
ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili, che non
arrechino intralcio a pedoni e veicoli;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.
potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non
superiore alle 6 ore. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli
interessati.
ART. 34
Esclusione e/o esonero dalla tassa
l. Ai sensi dell'art. 38 la
tassa non si applica alle occupazioni effettuate:
a) con balconi,verande, box windows e simili infissi di carattere stabile;
b) su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello
Stato;
c) sulle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricomprese
all'interno del centro abitato.
2. Sono escluse dalla tassa le frazioni di superficie complessivamente
inferiori a mezzo metro quadrato o lineare appartenenti alla medesima area di
riferimento.
3. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 la tassa non è dovuta per le occupazioni
temporanee con tende o simili, fisse o rettraibili.
4. Ai sensi dell'art. 47 comma 2/bis - la tassa non si applica per le
occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a inpianti di
erogazioni di pubblici servizi.
5. La tassa non si applica e/o si esonera relativamente alle seguenti
occupazioni temporenee e/o permanenti:
- passi carrabili;
- occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato
nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- occupazioni del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività
agricola per essere questo Comune montano.
L'esclusione e/o l'esonero delle fattispecie di cui al precedente comma è
applicata con effetto retroattivo per gli anni nei quali non sia stata
applicata la rispettiva tassa.
6. I promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, sono eso
nerati dal pagamento della tassa qualora l'area occupata non ecceda i dieci
metri quadrati.
ART. 35
Sanzioni
l. Soprattasse
Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le
sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
2. Pene pecuniarie
Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e
per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena
pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000; da determinare in base alla gravità della
violazione.
La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e
l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
La Pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e
negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta.
Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e
l'ammontare della sanzione irrogata.
ART. 36
Versamenti della tassa
l. Per le occupazioni
permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio
della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni
dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle
occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia e il
versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo
di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento
in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire
per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se
è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il
pagamento della tassa e la copilazione di apposito modulo di versamento in
conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di
concessione e/o autorizzazione.
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto
dell'Aministrazione, il pagamento della tassa può esser effettuato, senza la
compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
5. Il pagamento della tassa sia permanente che tenporanea non è dovuta qualora
l'ammontare della tassa non sia superiore a lire 10 mila.
ART. 37
Rimborsi
1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno dei pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
ART. 38
Ruoli coattivi
1. La riscossione coattiva
della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n.
43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
ART. 39
Norme transitorie
l. La tassa, per gli anni
1994 e 1995, è dovuta come segue, ai
sensi dell'art. 56:
a) comma 3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per gli anni 1994 e
1995, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo per il 1994, devono
presentare la denuncia di cui, al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed
effettuare il versamento entro 60 giorni dall'approvazione del presente
regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale
differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti
dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.
Per il solo 1994 la tassa è dovuta come segue:
b) comma 4. Per le occupazioni di cui all'art. 12 del presente regolamento, la
tassa è pari all'importo dovuto per l'amo 1993 aumentato del 10 per cento, con
una tassa minima di L. 50.000
c) comma 11 bis. Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente
il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è
determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate
del 50 per cento;
d) comma 5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti
a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste
dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i
termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e
successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui
all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola
riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.
ART. 40
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
ART. 41
Contenzioso
l. Contro gli atti di
accertamento è ammesso ricorso:
a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione
tributaria provinciale;
b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento,
secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. n° 546/92, recante: "Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della Legge 413/91.
ART. 42
Rinvio ad altre disposizioni
l. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lds. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.
ART. 43
Pubblicita' del regolamento
l. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
ART. 44
Variazioni del regolanento
l. L'Amminístrazione
Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme
che regolano la materia, le disposizioni dei presente regolamento dandone
comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune,
a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro i
trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le
modifiche si intendono tacitamente accettate.