Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni


INDICE

ART. 1 Istituzione della tassa
ART. 2 Servizio di nettezza urbana
ART. 3 Contenuto del regolamento
ART. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
ART. 5 Esclusioni dalla tassa
ART. 6 Commisurazione della tassa
ART. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
ART. 8 - Parti comuni del condominio
ART. 9 Classi di contribuenza
ART.10 Esenzioni
ART.11 Riduzioni
ART.12 Tassa giornaliera di smaltimento
ART.13 Denunce
ART.14 Lotta all'evasione
ART.15 Decorrenza della tassa
ART.16 Mezzi di controllo
ART. 17 Sanzioni
ART.18 Accertamento, riscossione e contenzioso
ART. 19 Entrata in vigore
ART. 20 Norme finali e transitorie


Art.1
1. Istituzione della tassa

l. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art, 39 della Legge 22 febbraio 1994. n. 146 svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1931 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

l. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento da adattarsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507\1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3
Contenuto del regolamento

I. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'ìndividuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per i locali affittati in modo saltuario od occasionale e comunque non superiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5
Esclusione dalla tassa

l. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinatí, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabílità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale noti sia possibile la permanenza;
c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree destinate a verde qualunque sia la loro superficie.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.
Attività e Detassazione
Falegnameria
Autocarrozzerie
Autofficine per riparazione veicoli
Gommisti
Distributori di carburante 30%
Pasticcerie
Lavanderie
Galvanotecnici.

Art. 6
Commisurazine della tassa

l. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507\1993, è commisurata alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

Art. 7
Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

l. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:
a) in misura pari al 100% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 100 m;
b) in misura pari al 40% della tariffa se la suddetta distanza supera 100 m;
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507\1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 10 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8
Parti comuni del condominio

I. Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti sono escluse dalla tassazione.
2. L'obbligazione per tale fattispecie è posta solo per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 9
Classi di contribuenza

l. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507\1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:
categoria - descrizione locali compresi nella categoria e loro destinaz.
la - ad uso abitazioni private e relative dipendenze
2a - ad Uffici Pubblici, profess. commerciali ed istituti di credito
3a - ad esercizi commerciali o a negozi in genere farmacie
4a - a ristoranti, osterie, bar o esercizi pubblici in genere ove
non espressamente compresi nelle altre categorie
5a - a stabilimenti industriali, laboratori di artigiani, teatri,
cinematografi, circoli, sale da ballo ed altri istituti o
colletività, a magazzini o depositi per conto proprio,
o autorimesse quando non formino dipendenze di altri locali,
non espressamente indicati nelle altre categorie.
6a - ad alberghi, pensioni, locande, case di cura
7a - ad ospedali ed altri istituti di ricovero a scopo di assistenza
8a - ad istituire di educazione, di istruzione anche se sportiva,
collegi, convitti, locali delle organizzazioni sindacali e
politiche
9a - a scuole in genere
10a - a stalle e a ricovero di bestiame in genere, di pollame
ed altri volatili.

Art. 10
Esenzioni

l. Sono esenti dalla tassa:
Oltre all'esenzioni previste dalle leggi vigenti, sono totalmente:
A) i locali degli uffici e servizi comunali;
B) le Chiese, e gli edifici e locali destinati al Culto.

Art. 11
Riduzioni

1 Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le superfici di locali delle istituzioni scolastiche statali e non statali, purché autorizzate e vigilate dalIo Stato o legalmente riconosciute, a condizioni che effettuino progetti di educazione ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante: 30%;
b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 30%;
c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;
e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
f) attivítà produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67 comma 2 del D Lgs 507\1993: 30%;
3. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati. debitamente documentata e previo accertamento dell'effettíva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con effetto dell'anno successivo.

Art. 12
Tassa giornaliera di smaltimento

l. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con le modalità di cui all'art. 50 del D.L.gs. 507\1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposi zioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13
Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D..Lgs 507\1993. presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni, di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore dei condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
a) l'indicazione del codice fiscale;
b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree; f) la provenienza;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14
Lotta all'evasione

l. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
A) UFFICIO TRIBUTI
1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore. raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre sempre tenute in ordine alfabetio e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.
B) UFFICIO TECNICO
1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.
C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI
1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
D. UFFICIO ANAGRAFE
1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione. nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali. coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale. dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 15
Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs 507\1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quella in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accerta a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. La presentazione all'ufficio competente della dichiarazione della cessazione, sottoscritta dal denunciante, attestante che il locale o l'area sono stati rilasciati dall'occupante o detentore liberi e vuoti da persone e cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 16
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazíone della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs 507\1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 17
Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507\1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689\1981.

Art. 18
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di
quanto previsto dall'art. 7 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507\1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.L.gs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988. n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 19
Entrata in vigore

l. Le norme del presente regolamento decorrono dal I gennaio 1996, con esclusione di quelle che la norma legislativa prevede espressamente che abbiano decorrenza diversa.

Art. 20
Norme finali e transitorie

l. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996.
2. Ai fini della determinazione dei costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma. n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.
Con decorrenza dal 1996 la misura percentuale di riduzione suindicata è stabilita, a regime, nel 15 per cento.
3. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'art. 70 del D.Lg.vo 507/93, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30.09.1994, il 20.01.1995 e il 20.01.1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 117 del C.C. e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4, dell'art. 63 del medesimo D.Lg.vo 507/93, sono presentati entro il 30.09.1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'art. 66 del D.Lg.vo 507/93 commi 3, 4, 5 e 6 - sono presentate per l'anno 1995, entro il 15.10.1995 e le relative riduzioni, ove previste dal presente regolamento, hanno effetto dal 1° gennaio.
5. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 56, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.