Regolamento per la disciplina del
diritto di accesso
ai documenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento
amministrativo e dei termini procedimentali
INDICE
Parte I
Disposizioni generali
Capo I Il diritto di accesso
Art. 1 Fonti e finalità
Capo II Oggetto del diritto di accesso
Art. 2 Definizione di documento amministrativo
Capo III I soggetti
Art. 3 I soggetti e il diritto di accesso ex L. 241/90
Art. 4 1 soggetti e il diritto di accesso ex L.142/90
Art. 5 Il diritto di accesso dei consiglieri comunali
Capo IV Ordinamento del Servizio
Art. 6 Istituzione del servizio
Art. 7 Ufficio Relazioni con il pubblico
Art. 8 Rimborsi e diritti di segreteria
Art. 9 Guida informativa
Art. 10 Pubblicazioni nell'Albo Pretorio
Parte II
Disposizioni in materia di responsabile del Procedimento amministrativo e dei
termini procedimentali.
Capo I
1. Art. 11 Fonti e finalità
Capo II L'Unità organizzativa
Art. 12 Definizione dell'Unità organizzativa
Art. 13 Individuazione dellUnità organizzativa
Art. 14 Responsabile del Procedimento
Art. 15 Compiti del Responsabile del Procedimento
Capo III Disciplina dei termini procedimentali
Art. 16 Il termine iniziale
Art. 17 Certificazione del termine iniziale
Art. 18 Termine finale
Parte III
Procedimento di accesso
Capo I Il responsabile del Procedimento e le modalità di accesso
Art. 19 Il Responsabile del Procedimento di accesso
Art. 20 Modalità di accesso
Art. 21 Accesso telematico e protocollo informatizzato
Art. 22 Accesso informale
Art. 23 Esame richiesta informale
Art. 24 Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni
Art. 25 Accesso formale
Art. 26 Esame della richiesta di accesso
Art. 27 Termine ed esito dell'accesso formale
Art. 28 Accesso agli atti del Procedimento amministrativo
Art. 29 Visione dei documenti
Art. 30 Rilascio di copie
Parte IV
Limitazioni del diritto di accesso
Capo I Limitazioni, esclusioni e differimento del dirito di accesso
Art. 31 Atti dell'ammininistrazione comunale
Art. 32 Esclusione dell'accesso
Art. 33 Differimento dell'accesso,
Art. 34 Silenzio Rifiuto
Capo II Diritto di accesso e tutela della privacy
Art. 35 Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento
Art. 36 Circolazione dei dati all'interno del Comune
Art. 37 Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati
e da altri Enti Pubblici
Art. 38 Richieste di accesso ai documenti amministrativi
Art. 39 Richieste di accesso ai documentì amministrativi da parte dei
consiglieri comunali
Parte V
Concessionari di pubblici servizi, aziende speciali, istituzioni
Art. 40 Concessionari di Servizi Pubblici
Art. 41 Aziende Speciali Comunali
Art. 42 Istituzioni comunali
Art. 43 Società per Azioni per l'esercizio di servizi pubblici comunali
Parte VI
Disposizioni finali
Art. 44 Ambito di efficacia
Art. 45 Entrata in vigore
Art. 46 Modifiche
Allegato:
Elenco esemplicativo dei procedimenti amministrativi di competenza comunale con
indicazione del tempo necessario ad espletarli.
PARTE I
Disposizioni generali
CAPO I
Il diritto di accesso
Art. I
Fonti e finalità
Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990 n° 142, delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n° 241, del DPR 27 giugno 1992, n° 352, dello Statuto Comunale, le misure organizzaztive per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività del Comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività giuridica, economica, sociale, familiare e professionale dei soggetti di diritto e degli enti di fatto
CAPO II
Oggetto del diritto di accesso
Art. 2
Definizione di documento amministrativo
I. Costituisce documento
amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica
e di qualunque altra specie del contenuto dei documenti, anche interni, formati
dagli organi del comune, o di atti di altre pubbliche amministrazione o
comunque, di documenti stabilmente detenuti dall'ente e dallo stesso utilizzati
ai fini della propria attività amministrativa.
2. Oggetto dell'accesso possono essere: provvedimenti conclusivi del
procedimento amministrativo, gli atti procedimentali, gli atti e documenti
versati nei procedimenti amministrativi a fini istruttori nei limiti stabiliti
dal presente regolamento a tutela della privacy degli interessati. L'accesso è
consentito anche rispetto al provvedimento finale da sottoporre a controllo,
purché interessato sia avvertito della inefficacia dell'atto.
3. Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti
amministrativi e non può dar luogo a controlli generalizzati, ne può essere
effettuato a scopo emulativo.
CAPO III
I soggetti
Art. 3
I soggetti e il diritto di accesso ex L.241/90
l. In conformità dell'art.
22 della legge 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza
del documento finale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Possono presentare richiesta di accesso: persone fisiche e giuridiche,
associazioni, comitati, istituzioni, portatori di interessi collettivi e
diffusi che dimostrino la titolarità di un interesse alla conoscenza degli atti
del procedimento o del provvedimento finale per la cura e la tutela di una
situazione soggettiva giuridicamente rilevante, anche se non classificabile in termini
di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
Art. 4
I soggetti e il diritto di accesso ex L. 142/90
1. Allo scopo di perseguire
una partecipazione effettiva alla vita del Comune, in conformità all'art. 7
della legge 142/90, possono accedere agli atti amministrativi e alle
informazioni in possesso dell'amministrazione comunale:
a) tutti i cittadini dotati della capacità di agire
b) i rappresentanti delle:
associazioni ed istituzioni registrate per l'attività di partecipazione che
svolgono nel comune;
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della
legge 266/91;
associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della
legge 349/86;
associazioni ed istituzioni di cittadini che hanno sede nel comune e che pur
non rientrando fra quelle suindicate, svolgono nel territorio comunale attività
ricreativo sportiva, sociale, culturale ed economica di interesse generale;
persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel
territorio comunale.
Art. 5
Il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali
l. I consiglieri comunali
hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché delle aziende ed enti
dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispongono il quinto
comma dell'art. 31 della legge 142/90 e l'art. 24 della legge 816/85.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di
copie, agli atti dell'amministrazione di appartenenza ed ai documenti
amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente
detenuti, ai fini dell'espletamento del proprio mandato.
3. I consiglieri esercitano i diritti previsti nel presento articolo mediante
richiesta prioritariamente ai Responsabili dei servizi o al Segretario
Comunale:
a) per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti mediante richiesta
formulata anche verbalmente;
b) per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante
formale richiesta contenente l'indicazione specifica degli atti e documenti
richiesti;
4. L'esercizio previsto nel presente articolo è gratuito. Il rilascio di copie
di piani urbanistici progetti e quant'altro comporti un costo ed un impegno
troppo elevato per la sua riproduzione sono rilasciati gratuitamente in copia
ai capigruppo consiliare formalmente costituiti ed al revisore dei conti. I
singoli consilieri pagheranno l'intero costo ex art. 8.
5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge
e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli
istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo
svolgimento del mandato.
6. Le norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli amministratori
comunali nonché ai revisori dei conti.
CAPO IV
Ordinamento del servizio
Art. 6
Istituzione del servizio
l. L'esercizio del diritto
di accesso è assicurato dalle unità organizzative nelle quali è articolata la
struttura del comune. Qualora fosse già previsto dal regolamento comunale
sull'ordinamento, degli uffici e servizi adottato dalla giunta, il servizio del
diritto di accesso può essere svolto dall'Ufficio relazioni con il pubblico.
2. Il servizio, per ogni unità organizzativa, nell'ambito delle competenze
attribuite alla stessa unità dall'ordinamento comunale, provvede a tutte le
procedure relative all'accesso, alla visione degli atti e dei documenti
amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi.
3. Per la visione dei documenti, atti e pubblicazioni può essere allestito un
apposito locale; in mancanza di un locale idoneo, la visura degli atti e dei
documenti deve svolgersi nell'ufficio del responsabile del Servizio.
4. 1 responsabili dei servizi singolarmente o riuniti in conferenza, definiscono
la ripartizione, nell'ambito di ciascuna unità organizzativa, delle competenze
inerenti il servizio per l'accesso, con l'individuazione dei preposti e dei
responsabili del servizio stesso, nonché degli eventuali sostituti e dei
relativi compiti.
5. Ciascuna unità organizzativa o servizio istituisce un protocollo sezionale
relativo alle procedure di accesso, sul quale sono registrate richieste,
scadenze, tempi e natura delle risposte. Il protocollo è tenuto dal
Responsabile del Servizio.
Art. 7
Ufficio Relazioni con il Pubblico
1. L'Ufficio Relazioni con
il Pubblico, se istituito, deve garantire, mediante la gestionedell'intero
procedimento di accesso ai documenti formati dagli altri uffici
dell'amministrazione, il servizio del diritto di accesso, dei diritti di
partecipazione procedimentale, rinformanzione relativa degli atti e dello stato
del procedimento.
2. In corformità dell'ordinamento degli uffici adottato dalla giunta, l'U.R.P.
deve essere dotato di personale, impianti tecnologici ed informatici di
collegamento con le unità organizzative del servizio di accesso nei diversi
settori dell'amministrazione, con le relative banche dati e con l'archivio.
3. Il responsabile del servizio provvede a nominare il responsabile del
procedimento di accesso e le rispettive competenze.
4. L'U.R.P. deve provvedere a:
a) ricevere le richieste di accesso alle informazioni agli atti e documenti
amministrativi le richieste formali amministrative e di rilascio di copie;
b) curare il protocollo delle richieste;
c) decidere sulla ammissibilità delle richieste tenuto conto delle esclusioni e
limitazioni stabilite dalla legge o dal regolamento;
d) consentire la visione degli atti, documenti e pubblicazioni presso l'ufficio
del responsabile del procedimento di accesso, ovvero in caso di complessità
della visura, o quando l'interessato ne faccia richiesta, la visione deve
essere consentita negli appositi locali predisposti per tale attività;
e) predisporre un servizio di sorveglianza durante la visione dei documenti in
originale od in fotocopia autenticata;
f) rilasciare copia degli atti e documenti che hanno in disponibilità;
g) inviare, con l'indicazione del termine entro il quale fornire la risposta,
l'istanza di accesso al responsabile del procedimento dell'unità organizzativa
competente per materia se l'atto o il documento non è in loro possesso;
h) segnalare ai responsabili di servizio delle unità organizzative interessate
per materia le richieste alle quali non è stata data risposta entro il termine
fissato per il procedimento.
Art. 8
Rimborsi e diritti di segreteria
1. Con deliberazione della
giunta comunale sono stabiliti i rimborsi per il costo di riproduzione, da
corrispondersi da parte di chi richiede la visura degli atti e documenti nella
disponibilità dell'amministrazione comunale, per l'estrazione di copie.
2. Tali rimborsi dovranno essere commisurati al costo effettivo dell'operazione
richiesta (visione o fotocopiazione). I rimborsi stessi dovranno essere
riferiti a ciascuna pagina e dovranno prevedere una riduzione dell'importo al
crescere del numero delle pagine e non dovranno essere così elevati da rendere
difficile l'accesso. Per il rilascio di copie autenticate devono inoltre essere
corrisposti i diritti di segreteria.
3. I rimborsi e i diritti di segreteria si riscuotono mediante l'apposizione di
marche segnatasse sulla richiesta presentata dall'interessato, da parte del
responsabile del servizio, o consegnando le stesse marche in caso di accesso
informale.
Art. 9
Guida informativa
l. Può essere disposta la pubblicazione, in veste economica, di una guida amministrativa del comune contenente l'organigramma delle unità organizzative comunali, la loro ubicazione ed i numeri di telefono, i nominativi dei dirigenti/responsabili di servizio e dei responsabili dei procedimenti di accesso, l'indicazione delle competenze di ciascuna struttura. La guida viene distribuita presso gli uffici ed i servizi con le edicole, le librerie ed altri centri di affluenza dei cittadini.
Art. 10
Pubblicazioni nell'Albo pretorio
l. In un locale del palazzo
comunale è collocato, a disposizione del pubblico, l'albo pretorio del comune,
in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti insieme alla
loro conservazione senza possibilità di alterazioni o sottrazioni.
2. Tutte le deliberazioni del Consiglio o della Giunta, compresi gli atti in
esse allegati; sono rese pubbliche mediante affissione nell'albo pretorio. Le
ordinanze del sindaco, gli avvisi di convocazione dei consigli, gli avvisi di
gara, i risultati delle gare, i bandi di concorso, gli avvisi di rilascio di
concessione edilizia, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria
in materia di violazione edilizia, l'albo dei beneficiari di provvidenze
economiche e tutti gli atti che per norma di legge o di regolamento devono
essere pubblicati ufficialmente, sono affissi nell'albo pretorio per il tempo
stabilito dalle disposizioni suindicate. Una determinata sezione dellAlbo è
riservata alle pubblicazioni di matrimonio.
3. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, la giunta disporrà l'installazione nel centro urbano o nelle
frazioni o circoscrizioni di un quadro di dimensioni adeguate, al fine di
assicurare ai cittadini in tutto il territorio comunale, dei luoghi di
riferimento per prendere conoscenza dei più importanti provvedimenti del
Comune. Tale quadro deve essere riservato esclusivamente alle affissioni dei
manifesti ed avvisi, bandi di concorso, ordinanze, annunci, comunicazioni,
programmi di manifestazioni organizzate dall'ente o, per il suo tramite, dallo
stato e da altri enti pubblici.
PARTE Il
Disposizioni in materia di responsabile del procedimento amministrativo e
termini procedimentali
CAPO I
Art. 11
Fonti e finalità
l. Le disposizioni che seguono sono adottate in conformità ed in attuazione degli artt. 2, 2° e 4° comma della legge n° 241/90, al fine di garantire l'efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa.
CAPO II
L'unità organizzativa
Art. 12
Definizione dell'unità organizzativa
I. L'individuazione dell'unità
organizzativa responsabile è operata dalla giunta.
2. Possono essere individuate, quali unità organizzative responsabili:
a) i servizi;
b) le strutture equiparate al servizio del riordinamento degli uffici; c) le
unità operative complesse e organiche.
3. Per ciascun tipo di procedimento è individuato, quale responsabile, una
unità organizzativa interna.
4. L'unità organizzativa responsabile costituisce, all'intemo degli uffici
comunali, la struttura di riferimento per i procedimenti attribuiti alla sua
competenza.
5. Per i procedimenti per i quali non è stata individuata l'unità organizzativa
responsabile ai sensi dell'articolo precedente, la responsabilità ad adottare
l'atto conclusivo spetta al servizio competente, ai sensi dell'ordinamento
interno degli uffici.
Art. 13
Individuazione dell'unità organizzativa
l. E' individuata quale
responsabile una unica unità organizzativa per l'intero procedimento, anche se
il medesimo comprende fasi di competenza e di strutture diverse.
2. Di norma è individuata quale responsabile l'unità organizzativa competente
ad adottare, secondo l'ordinamento interno, l'atto conclusivo del procedimento.
3. Quando il procedimento amministrativo è gestito da due o più uffici l'unità
responsabile della fase iniziale risponde dell'iter procedimentale, provvedendo
a tutte le relative incombenze, fino all'acquisizione degli atti da parte
dell'unità organizzativa competente ad intervenire in successione temporale per
portare a termine il procedimento (che dovrebbe essere quella competente ad
adottare il provvedimento finale). In tali casi il responsabile dell'unità
organizzativa inizialmente competente deve comunicare agli interessati le unità
organizzative che intervengono successivamente.
Art. 14
Responsabile del procedimento
l. E' Responsabile del
procedimento amministrativo il responsabile di servizio
che è preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento.
2. Tale funzionario può, con proprio ordine di servizio, nominare responsabile
di un singolo procedimento o di una intera categoria di procedimenti, altro
finizionario anche sottordinato, incardinato nella medesima unità
organizzativa.
3. L'unità organizzativa responsabile del procedimento, il nominativo del
responsabile del procedimento, l'ubicazione dell'ufficio del responsabile e
l'orario in cui lo stesso è a disposizione del pubblico, sono comunicati ai
soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241\90.
Art. 15
Compiti del responsabile del procedimento
I. Il responsabile del
procedimento, iniziato il procedimento d'ufficio od ad istanza di parte,
pubblica o privata, ai fini istruttori, valuta, le condizioni di ammissibilità
ed i requisiti e presupposti che siano rilevanti per l'adozione del
provvedimento finale; accerta d'ufficio i fatti richiamati; dispone, se ne è
direttamente competente, il compimento e l'acquisizione di atti necessari in
caso diverso ne promuove l'adozione presso gli uffici o i servizi competenti ed
adotta ogni altra misura per una sollecita ed adeguata istruttoria.
2. Provvede a curare la comunicazione dell'avvio, del procedimento ai soggetti
indicati nell'art. 7 I° comma della L n. 241\90, dalla quale devono risultare:
l'informazione dell'inizio del procedimento, la sua identificazione, la sua
data di inizio, l'unità organizzativa responsabile, l'indicazione del
responsabile del procedimento, il termine entro il quale deve essere adottato
il provvedimento finale, i locali e gli orari in cui quest'ultimo riceve i
cittadini, l'avvertimento che è possibile presentare memorie, documenti, e
quant'altro necessario. Se il numero dei destinatari è elevato, ovvero
concorrano particolari esigenze di celerità, può disporsi una comunicazione in
modo collettivo ed impersonale mediante affissione all'albo pretorio e relativa
affissione di manifesti murali nonché la pubblicazione sui quotidiani a
maggiore diffusione locale.
3. In tale ipotesi la comunicazione si dà per avvenuta a dar tempo dalla
affissione all'albo pretorio.
4. Può inoltre chiedere il rilascio di dichiarazioni o rettifiche di precedenti
documenti depositati e l'indizione della conferenza di servizi o promuoverla
presso l'organo competente ad indirla, nei casi in cui è contemplata la sua
operatività.
5. All'esito della istruttoria, ove ne abbia la competenza adotta il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'unità organizzativa
competente.
6. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare il termine finale di
adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
7. Il responsabile del procedimento risponde dell'omissione o ritardo
nell'adozione del provvedimento finale nei confronti del responsabile di
servizio della struttura di appartenenza dell'unità organizzativa, il quale può
dare luogo ad un giudizio di responsabilità in vista dell'applicazione delle
sanzioni disciplinari più opportune e della valutazione di eventuali danni
prodotti.
8. Inoltre può essere soggetto alla richiesta (ANNULLATA C.O.R.E.C.O. N° 7044
del 23-01-1998) indennizzo da parte dell'utente dal momento in cui entrerà in
vigore il regolamento di attuazione previsto dall'art. 20 della L. n. 59\97.
Art. 16
Il termine iniziale
1. Il termine iniziale dei
procedimenti amministrativi di iniziativa deIl'amministrazione decorre dalla
data di adozione dell'atto di impulso da parte della stessa amministrazione
comunale.
2. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di
parte pubblica decorre dalla data di ricevimento dell'atto di iniziativa da
parte degli uffici comunali interessati al procedimento.
3. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di
parte privata decorre dalla data di recezione dell'atto di iniziativa da parte
degli uffici comunali interessati al procedimento.
4. Qualora l'istanza di cui al comma precedente non sia regolare, il responsabile
del procedimento ne da comunicazione all'interessato nel termine di 20 giorni.
In tal caso il tennine iniziale decorre dalla data del ricevimento dell'istanza
regolarizzata.
Art. 17
Certificazione del termine iniziale
1. Nell'ipotesi in cui
l'istanza è presentata dal privato direttamente all'ufficio protocollo il
responsabile del Servizio Protocollo rilascia su richiesta, all'interessato una
ricevuta da cui risulta la data di presentazione provvedendo alla contestuale
registrazione al protocollo generale dell'ente.
2. Se l'istanza è inviata per il tramite del servizio postale raccomandato, la
certificazione della data di inizio del procedimento è quella apposta sulla
ricevuta di ritorno, sulla quale è riportata la data di ricevimento
dell'istanza stessa.
3. L'invio dell'istanza a mezzo postale senza raccomandata con avviso di
ricevimento, la data di inizio del procedimento è certificata dall'Ufficio
Protocollo.
Art. 18
Termine finale
1. Tutti i procedimenti di
competenza dell'amministrazione comunale, devono concludersi con un
provvedimento espresso, salvo i casi di silenzio significativo, ed entro un
termine prefissato.
2. I termini sono fissati per tipologia di procedimento e devono ritenersi
comprensivi di tutte le fasi procedimentali.
3. Il termine finale di ciascun procedimento è quello stabilito nell'allegato
al presente regolamento, nel quale è altresì individuata l'unità organizzativa
responsabile.
4. Se il provvedimento è di carattere ricettizio, il termirre finale è quello
relativo alla comunicazione o notificazione dello stesso all'interessato.
5. In ogni caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione di proposte o
comunque atti di competenza di altre amministrazioni pubbliche, il decorso del
termine resta sospeso fino a quando non perviene l'atto richiesto.
6. Se nel corso dell'istruttoria è necessaria l'acqusizione di un parere
esterno all'ente il termine rimane sospeso fino al ricevimento dello stesso e,
comunque, per un ternpo non superiore a quarantacinque giorni dalla
comunicazione della relativa richiesta.
7. Per i procedimenti complessi da adottare insieme ad altre amministrazioni
pubbliche, il termine indicato nell'allegato si riferisce alla parte di
procedimento di competenza del comune.
8. I procedimenti per i quali non sia indicato il termine finale all'allegato
si concludono in 60 giorni.
PARTE IIl
Procedimento di accesso
CAPO I
Il responsabile del procedimento e le modalita' di accesso
Art. 19
Il responsabile del procedimento di accesso
1. Il responsabile di
servizio e il responsabile del procedimento di accesso alle informazioni, agli
atti e documenti amministrativi. Designano, inoltre, il dipendente tenuto a
sostituire il responsabile del procedimento in caso di sua assenza o
impedimento. La nomina di entrambi deve risultare da un unico atto redatto in
duplice copia e deve essere reso noto al pubblico.
2. Il responsabile del procedimento di accesso cura direttamente i rapporti con
i soggetti che richiedono l'accesso e provvede a quanto necessario per
l'esercizio dei loro diritti con le seguenti modalità:
a) riceve le richieste di accesso;
b) procede alla identificazione del richiedente;
c) provvede alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
d) valuta l'ammissibilità delle richieste con i conseguenti adempimenti, come
definiti dal presente regolamento;
e) cura direttamente l'acquisizione della parte di informazione e di atti di
cui non fosse in possesso presso l'unità competente, che è tenuta ad evadere la
richiesta con la massima celerità;
f) cura la tenuta del protocollo sezionale sul quale rigistra le istanze di
accesso, la scadenza dei termine di risposta, la data di esercizio del diritto
o della lettera di comunicazione, di esclusione o di differimento;
g) comunica agli jnteressati il provvedimento di accoglimento o di rigetto,
l'esclusione od il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalla
legge e dal regolamento;
h) redige la casistica delle richieste di accesso, la percentuale degli esiti
positivi e negativi, la specificazione dei motivi di esclusione o di
differimento.
Art. 20
Modalità di accesso
l. L'esercizio dei diritti
di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali,
semplificati, da espletarsi in tempi ristretti secondo criteri di economicità e
di efficacia, nell'interesse dei richiedenti.
2. Il procedimento per l'accesso può iniziare su istanza di una parte, privata
o pubblica.
3. La richiesta di accesso, volta ad ottenere le informazioni, la visione degli
atti e documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, deve
essere presentata innanzi al responsabile del Servizio.
4. Le istanze presentate ad uffici non competenti sono, a cura degli stessi,
immediatamente trasmesse al responsabile del servizio dell'unità organizzativa
competente per materia.
5. L'accesso può essere assicurato:
a) con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese
quelle attuabili con strumenti informatici elettronici e telematici dei
documenti cui sia consentito l'accesso;
b) mediante l'accesso informale;
c) attraverso l'accesso formale, nel caso ricorrano motivi che ostacolano una
ricerca rapida e completa del documento.
Art. 21
Accesso telematico e protocollo informatizzato
1 . L'amministrazione
comunale appronterà un servizio per consentire agli utenti, durante l'orario di
lavoro, l'esercizio del diritto di accesso in via telematica.
Nello svolgimento di tale servizio l'utente che con dolo o colpa provochi danni
al sistema di trasmissione telematica dei dati ne risponderà civilmente e
penalmente.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, altresì,
sarà cura dell'amministrazione comunale dotarsi del sistema di protocollo
generale informatizzato.
Art. 22
Accesso informale
1. L'accesso informale
avviene secondo le seguenti disposizioni:
a) la richiesta dove essere formulata verbalmente senza alcuna formalità,
innanzi al responsabile dell'unità organizzativa del servizio da esso devono
emergere i dati identificativi del richiedente, gli estremi del documento o
comunque gli elementi che ne consentano l'individuazione, l'interesse connesso
alla conoscenza del documento e il tipo di accesso (informazione, visione o
estrazione di copia).
2. L'identificazione del richiedente viene effettuata per conoscenza diretta
del responsabile o mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione.
3. Se l'istanza è presentata per conto di ente, associazione o istituzione è
necessario che l'istante dichiari la propria qualità e la funzione svolta
nell'ente.
4. I rappresentanti, tutori e curatori devono dichiarare la loro condizione ed
il titolo legale dal quale la stessa è comprovata.
Art. 23
Esame richiesta informale
l. La richiesta è esaminata
immediatamente. Nel caso di esito positivo, il suo accoglimento si traduce con
la indicazione della pubblicazione contenente le notizie, con la comunicazione
delle informazion, con l'esibizione del documento al fine di permetterne la
visione e con l'estrazione di copie, a seconda dell'oggetto della relativa
richiesta.
2. Se l'istanza è rigettata il relativo provvedimento deve essere
specificatamente ed adeguatamente motivato. La motivazione nei casi di
esclusione, di limitazione e differimento dall'accesso deve tener conto della
normativa di cui agli artt. 24, IV c. della L. n. 241\90, 7 della L. n. 142\90 e
8 del D.P.R. n. 352\92 e del presente regolamento, nonché delle circostanze di
fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
3. Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti
richiesti possono essere esibiti in visione (o rilasciati in copia
parzialmente) con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività delle
esclusioni o limitazioni.
4. Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela
giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell'art. 25
della L. n. 241\90.
Art. 24
Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni
l. L'informazione circa le pubblicazioni ufficiali e la loro consultazione si effettua su richiesta informale degli interessati espressa verbalmente, senza necessità che l'ufficio proceda alla identificazione del richiedente.
Art. 25
Accesso formale
l. Quando l'accoglimento
immediato dell'istanza informale di accesso non è praticabile a causa del tempo
necessario alla ricerca dei documenti (o per la difficoltà nella verifica
dell'identità e della legittimazione dell'istante) è possibile inoltrare la
richiesta di accesso formale secondo le modalità indicate di seguito.
2. Il richiedente deve compilare apposito modulo, formato in originale ed in copia,
predisposto dal servizio, da cui devono risultare: i dati personali, la qualità
di rappresentante legale ed il titolo da cui deriva il potere di
rappresentanza, gli estremi del documento di idenficazione, gli estremi di cui
si chiede l'accesso, l'indicazione delle informazioni da ottenere,
l'indicazione del procedimento amministrativo se in atto, la specificazione
dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza del documento e la
sottoscrizione.
3. La richiesta deve altresì evidenziare se l'accesso s'intende esperire
mediante la visione del documento o con l'estrazione di copie.
4. La richiesta di accesso può essere presentata od inviata al responsabile del
servizio dell'unità organizzativa o, se questa non è individuata, dell'ufficio
competente per materia, oppure innanzi al responsabile dell'unità organizzativa
del servizio di accesso gestito dall'U.R.P., se istituito.
5. La richiesta contenente i dati indicati nei commi precedenti può essere
inviata mediante raccomandata A.R., per via telematica, elettronica ed
informatica.
6. Indipendentemente da quanto previsto dal primo comma del presente articolo
il richiedente può sempre formalizzare la richiesta di accesso.
7. Il modulo di richiesta di accesso, una volta presentato deve essere
registrato nell'apposito protocollo, copia dello stesso, completato della data
di presentazione, del numero di posizione, del timbro del comune e della
sottoscrizione del responsabile, è restituito all'interessato per ricevuta.
Art. 26
Esame della richiesta d'accesso
l. La richiesta di accesso
formale viene esaminata dal responsabile dell'unità organizzativa secondo le
disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.
2. Quando dall'esame del modulo di richiesta di accesso, il responsabile del
servizio rileva che le indicazioni di riferimento non consentono di
individuarne l'oggetto specifico, lo stesso responsabile dichiara
immediatamente la sua inammissibilità, con annotazione sulla copia dei modulo
ricevuta.
3. Se l'istanza è irregolare o incompleta, l'amministrazione comunale ne chiede
la immediata regolarizzazione oppure la regolarizzazione entro 10 giorni dal
ricevimento. In tal caso il termine di trenta giorni decorre dal giorno della
presentazione della richiesta regolarizzata.
4. Le istanze trasmesse da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 4
III c. del D.P.R. n. 352\92 sono evase tempestivamente, con termine iniziale
decorrente dalla data di arrivo della stessa istanza all'amministrazione
comunale.
5. Qualora il documento oggetto della richiesta trovasi nella disponibilità di
altra pubblica amministrazione, l'istanza è trasmessa immediatamente a tale
amministrazione, dandone notizia al richiedente.
Art. 27
Termine ed esito dell'accesso formale
1 Il provvedimento di
accoglimento o rigetto della richiesta deve essere adottato entro il termine di
trenta giorni dal suo ricevimento e comunicato, entro il medesimo termine,
all'interessato.
2. La comunicazione, nel caso di esito positivo, deve contenere l'invito a
presentarsi nei giorni e negli orari d'ufficio fissati per l'esercizio del
diritto di accesso, con l'indicazione delle modalità da eseguire.
3. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato specificamente. La
motivazione nei casi di esclusione o di limitazione dall'raccesso deve tener
conto della normativa di cui agli artt. 24 IV c. L. n. 241\90, 7 della L.
142\90 e 8 del D.P.R. n. 352\92, del presente regolamento e delle circostanze
di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
4. La comunicazione agli interessati della esclusione o limitazione
dall'accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni deve
essere effettuata mediante racc. a.r. o notificata entro il termine ordinario
di trenta giorni.
5. Se l'esclusione o la l'imitazione riguarda solo una parte dei documenti
richiesti, tali documenti possono essere esibiti in visione o rilasciati in
copia parzialmente, con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività
delle esclusioni o limitazioni.
6. Nel provvedimento di rigetto il cittadino dove essere informato della tutela
giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell'art. 25
della L. n.25 della L. n. 241\90.
Art. 28
Accesso agli atti del procedimento amministrativo
l. Nei casi previsti
dall'art. 10 della L. n. 241\90, la competenza per l'ammissione delle richieste
e per gli altri adempimenti del procedimento di accesso è attribuito al
responsabile del procedimento amministrativo per il quale si chiede l'istanza
di accesso.
2. E' consentito l'accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei
procedimenti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso
dell'avanzamento del procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto
disposto dagli artt. 13 e 24 della L. n. 241\90.
3. L'informazione e la visione degli atti interni al procedimento, relativi ad
un procedimento amministrativo in atto, devono essere resi nell'immediatezza.
L'estrazione di copie degli atti procedimentali deve avvenire entro dieci
giorni dalla richiesta ed in ogni caso prima della conclusione del
procedimento.
Art. 29
Visione dei documenti
1. La visione dei documenti
sia nell'accesso informale che formale, avviene nei locali dell'ufficio del
responsabile dell'unità organizzativa del servizio competente.
2. La visura avviene sul documento originale o su fotocopia autenticata dal
responsabile del procedimento.
3. Se la documentazione è complessa, la visione può avvenire in locali
appositamente predisposti per tutto il tempo di apertura del servizio di
accesso ai cittadini.
Nel caso in cui la documentazione sia complessa e voluniinosa, la visione può
essere ripartita in più giorni
4. Il soggetto ammesso alla visione dei documenti è tenuto a comportarsi
correttamente. Deve astenersi, da qualsiasi attività volta ad alterare in
qualsivoglia modo l'integrità del documento ed è responsabile dell'eventuale
danno ad esso arrecato, può ricopiare in tutto o in parte il contenuto dello
stesso.
Art. 30
Rilascio di copie
l. Il rilascio di copie è
effettuato previa autenticazione delle stesse. Può essere rilasciata copia non
autenticata su espressa richiesta dell'interessato, con l'obbligo di
utilizzarla sotto la propria responsabilità per uso esclusivamente personale.
2.Anche per le copie non autenticate è dovuto il rimborso di cui al precedente
art. 8.
3. Il rilascio di copie autenticate è assoggettato all'imposta di bollo, tranne
i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive
modifiche ed integrazioni nei quali il rilascio è effettuato in carta libera
con l'indicazione dell'uso specifico dichiarato dal richiedente.
PARTE IV
Limitazione del diritto di accesso
CAPO I
Limitazione, esclusioni e differimento del diritto di accesso
Art. 31
Atti dell'aministrazione comunale
l. Tutti gli atti formati
dall'amministrazione comunale sono pubbIici salvo quelli considerati segreti da
una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati ai
sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, in quanto la loro
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi o delle imprese.
2. Non può essere oggetto di richiesta l'esame diretto dei protocolli generali
o
speciali, dei repetori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e documenti,
salvo il diritto di accesso alle informazioni alla visione ed alla estrazione
di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.
3. E' possibile accedere a serie periodiche di atti o registri di atti relativi
ad un periodo particolare esteso soltanto per motivi di studio e di ricerche
storiche, documentati mediante atti di incarico o di richieste di istituzioni
culturali, scientifiche, università degli studi ed amministrazioni pubbliche.
L'accoglimento della richiesta deve indicare modalità tali da non alterare il
consueto iter dell'attività dell'unità organizzativa competente.
4. La consultazione è esente dai diritti di segreteria, per l'estrazione di
copie è dovuto solo il rimborso delle spese vive, secondo le tariffe comunali.
Art. 32
Esclusione dell'accesso
l. I documenti
amministrativi non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano
suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati
nell'art. 24 della L. n. 241\90 e nell'art. 8 del D.P.R. n. 352\92.
2. I documenti contenenti informazioni connessi agli interessi di cui al primo
comma sono considerati non accessibili solo nell'ambito e nei limiti di tale
connessione.
L'amministrazione può fissare per ogni singolo documento, o per ogni categoria
di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono
sottratti all'accesso.
3. I documenti non possono essere sottratti all'accesso in ogni caso in cui sia
sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi
dell'amministrazione locale o dalla stessa stabilmente deternuti e le
informazioni da essi desumibili nelle fattispecie espressamente disciplinate
dall'art. 8 del D.P.R. n. 352\1992. in particolare:
a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed
individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, all'esercizio della
sovranità nazionale, alla continuità ed alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riguardo alle ipotesi previste nei trattati e
nelle relative leggi di attuazione. Si osservano, a tal proposito, in ogni caso
le norme sul segreto di stato stabilite dell'art. 12 della legge 24 ottobre
1977 n. 801;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.
c) quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di
informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché
all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione di indagini;
d) quando i documenti riguardano la vita privata e la riservatezza delle persone
fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con riferimento
ad interessi di natura espistolare, sanitaria, professionale, finanziaria e
commerciale, la cui conoscenza o diffusione è suscettibile di incidere
negativamente sulla libera manifestazione della personalità dei soggetti
dell'ordinamento, sulla loro sfera giuridica patrimoniale e non.
5. L'istanza di accesso inoltrata per ottenere la visione o la estrazione di
copia di documenti ed atti dell'amministrazione, da cui trarre notizie e dati
da sfruttare per il perseguimento di fini commerciali non può essere accolta.
6. E' comunque garantito ai richiedenti il diritto di visione dei documenti e
degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
7. Il responsabile di servizo con il coordinamento del segretario comunale,
individuano i documenti amministrativi da escludere dall'accesso per effetto di
quanto dispone il precedente quarto comma.
8. Il presente regolamento è integrato ed aggiornato per quanto riguarda
l'individuazione delle serie di atti e documenti amministrativi esclusi
dall'accesso con deliberazione del consiglio comunale che deve indicare il
periodo di durata dell'esclusione, con specificazione della data iniziale e
finale.
9. Fino all'integrazione di cui al precedente comma si applicano per
l'individuazione degli atti e documenti esclusi dall'accesso, gli artt. 24
della L. n. 241\90 e 8 del D.P.R. n. 352\92.
Art. 33
Differimento dell'accesso
1. Il responsabile del
procedimento di accesso può disporre il differimento dell'accesso agli atti,
documenti ed informazioni al fine di garantire per un periodo limitato, la
tutela di interessi di cui agli artt. 21 II c. e 221 IV c. lett. d) del
presente regolamento e documenti amministrativi esclusi dall'accesso.
2. Il differimento può essere disposto per esigenze di riservatezza
dell'amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti,
in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell'azione amministrativa.
3. Il differimento dei termini per l'esercizio dei diritti di accesso può
essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l'acquisizione dei
documenti richiesti od in presenza di esigenze eccezionali che determinano un
flusso tale dì richieste cui non può darsi esito nei termim prescritti, oppure
nei mesi di luglio e agosto, in considerazione del personale ridotto in
servizio.
4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
Art. 34
Silenzio rifiuto
1. Trascorsi inultilmente
trenta giorni dalla richiesta questa si intende rifiutata.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e
contro il silenzio rifiuto, il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni
successivi, il ricorso (Annullata dal C.O.R.E.C.O.???) al tribunale
amministrativo regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 25
della L. n. 241\90.
CAPO II
Diritto di accesso e tutela della privacy
Art. 35
Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento
l. Ai fini
dell'applicazione della L. 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune è titolare del
trattamento dei dati personali contenuti nelle, banche dati automatizzate o
cartacee del Comune stesso.
Gli adempimenti previsti dalla L. 675\96 sono effettuati dal Sindaco in quanto
rappresentante dell'ente o da persona da questi delegata.
2. Ai fini dell'attuazione della L. 675\96, nell'ambito del Comune, con
riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, responsabili del
trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.
3. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata),
può comunque designare, con proprio provvedimento un responsabile del trattamento
dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 9 della L
675\96.
4. In sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono tenuti ad
affettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio
ufficio o servizio e a comunicarne i risultati all'Ufficio di Segreteria.
Art. 36
Circolazione dei dati all'interno del Comune
l. Nell'ambito del proprio
ufficio o servizio, il responsabile del trattamento dei dati designa gli
incarichi del trattamento.
2. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali da parte di soggetti
diversi dagli incaricati e dai responsabili debitamente motivata, dev'essere
soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fini istituzionali.
Art. 37
Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da
altri enti pubblici
1 Ogni richiesta rivolta
dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e
la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati
dev'essere scritta e motivata.
In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere
indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono
richiesti.
La richiesta deve, inoltre, indicare le norme o il regolamento in base al quale
è avanzata.
2. Il Comune dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la
comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini
istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla L. 675\96 e, in
particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale
dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati
stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare
la richiesta.
3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri
enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una
norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei
fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare,
oltre che dei fini istituzionali del Comune.
Art. 38
Richieste di accesso ai documenti amministrativi
l. Le richieste di accesso
ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni individuate dalle
norme vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria
a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni
della L. 675\96;
In particolare, non saranno comunicati quei dati penonali di soggetti terzi che
non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso.
Art. 39
Richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri
comunali.
l. Le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono
effettuate per l'espletamento del loro mandato.
Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si applicherà
l'articolo precedente.
PARTE V
Concessionari di pubblici servizi, aziende speciali, istituzioni
Art. 40
Concessionari di servizi pubblici
l. In conformità all'art.
23 della L. n. 241\90 ed all'art. 2 del D.P.R N. 352\90, il Diritto di accesso
ai documenti amministrativi nelle forme della visione, dell'informazione e del
rilascio di copie è esercitato da chiunque abbia un interesse personale e
concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Costituiscono oggetto di accesso i documenti amministrativi e le
informazioni relativi all'espletamento del servizio che il concessionano
gestisce per conto del Comune, tra i quali: atto di concessione dal quale
risultano le norme regolatrici dell'affidamento del servizio e del suo
esercizio; le tariffe di allacciamento, erogazione del servizio, prestazioni
accessorie e complementari; i procedimenti con i quali i cittadini sono ammessi
alla fruizione del servizio in concessione, con i connessi preventivi di opere,
lavori e tempi di esecuzione; ogni altro documento amministrativo, relativo
all'esecuzione del servizio comunale in concessione.
3. Le future convenzion/concessioni devono prevedere tra gli obblighi del
concessionario l'assicurazione del diritto di accesso in conformità della
disciplina del presente regolamento.
Art. 41
Aziende speciali comunali
1 Le aziende speciali
predispongono entro 60 giorni dall'entrata del presente regolamento, con
specifica deliberazione del consiglio di amministrazione, la disciplina per
l'esercizio del diritto di accesso in conformità del presente regolamento.
2. La deliberazione di cui al precedente comma è atto fondamentale e come tale
è soggetta ad approvazione del consiglio comunale, sensi dell'art. 23 VI c.
della L. n. 142\90.
Art. 42
Istituzioni comunali
l. Alle istituzioni comunali si applicano le norme previste dal presente regolamento.
Art. 43
Società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici comunali
l. Le disposizioni dell'art.31 si applicano, con gli adeguamenti necessari riferiti alla natura del rapporto con l'amministrazione, alla gestione dei servizi pubblici comunali effettuata dalle società per azioni con prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22 III c. lett. e) della L. n. 142\90.
PARTE VI
Disposizioni finali
Art. 44
Ambito di efficacia
l. Il presente regolamento
si applica a tutti i procedimenti amministrativi di competenza del comune.
2. Lo stesso si applica sia ai procedimenti che iniziano su richiesta di
pubbliche amministrazioni e sia infine a quelli che procedono ad impulso
d'ufficio.
Art. 45
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento
dopo l'esito favorevole del controllo di legittimità da parte del CORECO, viene
pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diviene esecutivo il
primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione.
2. Copia del regolamento sarà trasmessa dal Sindaco, alla Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consigli dei
Ministri in conformità degli artt. 22 e 27 della L. n.241\90.
Art. 46
Annullato CORECO n° 7044 del 23-1-1998