Regolamento di disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali del Comune


ART. 1

(Nel rispetto dell'art. 158 del vigente regolamento di contabilità).
Il Comune può dare in concessione o in locazione, per la durata massima consentita dalle leggi vigenti in materia, beni immobili demaniali o patrimoniali, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi istituzionali a:
1 - Enti Pubblici;
2 - Istituzioni;
3 - Associazioni culturali, sportive e similari che non perseguano fini di lucro;
4 Ordini religiosi ed enti ecclesiastici;
5 Privati, per particolari motivate causalità volte a sanare un evento contingente e straordinario;
6) Associazioni di volontariato e umanitarie senza scopo di lucro con particolare finalità assistenziali.

ART. 2

Le concessioni e /o locazioni sono deliberate e stipulate nel rispetto del regolamento di contabilità, per un canone annuo, sentito il competente ufficio tecnico comunale, sulla base dei valori in comune commercio.
Nel caso la concessione e/o locazione abbia durata inferiore all'anno il corrispondente canone sarà determinato proporzionalmente.
Nel caso in cui la concessione e/o locazione abbia durata superiore all'anno,il relativo canone, per ogni anno successivo a quello iniziale verrrà aggiornato automaticamente per un importo pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT dell'ammmontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatesi nell'anno precedente.
Per le Associazioni di cui al punto 6 dell'art. 1, la Giunta con apposita deliberazione può determinare la concessione gratuita.

ART.3

Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie. I locali non potranno essere in nessun caso, neanche temporaneamente, ceduti a terzi dai concessionari e/o locatari senza la preventiva autorizzazione dell'organo comunale competente.

ART.4

I presupposti, i criteri e le modalità per la concessione o la locazione dei beni in esame sono i seguenti:
a) accertamento preliminare, con atto della G.M., che l'immobile non sia idoneo né suscettibile di utilizzazione, anche temporanea, per uso istituzionale. Qualora un immobile idoneo e/o suscettibile di soddisfare esigenze istituzionali viene, per particolari contigenze debitamente motivate, dato in concessione o in locazione non potrà comunque prescindersi dall'applicazione di un canone determinato sulla base dei valori locativi di comune commercio;
b ) espressa indicazione, nell'atto di concessione o di locazione dei fini per i quali l'immobile viene concesso o locato;
c ) verifica da parte dell'Amministrazione Comunale da effettuarsi in qualsiasi momento per accertare che l'immobile concesso o locato sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione o di locazione:
d) assunzione da parte del concessionario o del locatario degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria (qualora si renda necessaria per omissioni, in sede di manutenzione ordiriaria) di competenza del concessionario e/o locatario (es. N.U.);
e) verifica periodica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, per accertare lo stato manutentivo dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti, risultante da apposito verbale;
f) - applicazione di un canone, determinato su proposta dell'ufficio tecnico conunale, sulla base dei valori locativi in comune commercio;
h) revoca o risoluzione in qualsiasi momento, con preavviso, qualora possibile, di mesi tre, della concessione o della locazione, per soppravvenute esigenze di carattere istituzionale;
i) acquisizione alla proprietà comunale, al termine della concessione o della locazione, di tutte le eventuali migliorie apportate all'immobile concesso o locato, senza diritto a rimborso o indennizzo di sorta;
l) divieto assoluto di subconcessione;
m) decadenza o risoluzione della concessione o della locazione in caso di mancanza osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni di cui al presente regolamento. con l'obbligo da parte del concessionario o del locatario, della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose nonché della corresponsione di una penale pari all'intero ammontare del canone annuo a suo tempo determinato dall'Ufficio tecnico in regime di libero mercato, dovuto per tutto il periodo di occupazione, maggiorato delle percentuali annue di aggiornamento ISTAT secondo i criteri di cui al punto con detrazione di quanto già corrisposto.

ART. 5

Rimane comunque impregiudicata l'impossibilità di concessione temporanea, non superiore a trenta giorni, degli immobili da parte degli organi competenti per finalità pubbliche, sociali e culturali.

ART.6

Restano escluse dalla disciplina del presente regolamento le strutture di interesse economico sociale e i terreni agricoli comunali.
Sono altresì esclusi gli immobili destinati ad attività socio-culturali per i quali è prevista l'approvazione di apposito regolamento.

Schema di atto di concessione e/o locazione

Comune di Villanova Monteleone
Provincia di Sassari

L'anno________ addì__________ del mese di ____________
il Comune di Villanova Monteleone in persona del Dott.______________ Segretario Comunale, nato a ____________________ il __________ e domiciliato in __________________ presso la sede comunale
PREMESSO:
che con delibera della Giunta Municipale n.____ del __________ esecutiva, è stabilito di concedere e/o locare a favore dell'___________ l'immobile di seguito indicato:
che il Comune è proprietario dell'immobile ________________ (descrizione analitico-descrittiva del bene da locare ) e come risultante dallo stato di consistenza e nei relativi disegni ellegati al presente atto:
che la /il _____________________ con finalità di __________ meglio puntualizzate nello statuto sociale che si allega ed al quale si fa espresso rinvio,

CONCEDE/LOCA

al ___________________________ in persona del suo rappresentante legale ____________________che per brevità sarà chiamato in proseguo concessionario e/o locatario, l'utilizzo del bene di cui al sub ________ della premessa per perseguire il suo scopo societario alle seguenti condizioni:
1 Il bene come meglio descritto in precedenza nello stato di conservazione in cui si trova, sicché il concessionario assume a proprio totale carico tutti gli oneri e tutte le spese attinenti i lavori di ripristino e ristrutturazione necessari a renderli idonei allo scopo per cui vengono concessi. Detti interventi, da realizzarsi previo apposito progetto da proporre a cura e spese del concessionario e da sottoporre al preventivo benestare del Comune, potranno essere intrapresi soltanto dopo l'ottenimento, sempre a completo carico del concessionario, delle relative prescritte autorizzazioni e concessioni di legge, restando esplicitamente puntualizzato che sul concessionario medesimo ricadrà ogni responsabilità conseguente a qualsiasi omissioni o a qualsivoglia sua infrazione o inosservanza.
2 - Versamento al Comune, per il tramite del proprio tesoriere o nelle altre modalità che vorrà stabilire l'ente medesimo, da parte del concessionario dei seguenti importi:
a - L _______________ ( ______________) quale corrispettivo mensile, da effettuarsi entro il giorno _______di ogni mese di durata della concessione; corrispettivo peraltro soggetto fin dal primo anno di decorrenza agli adeguamenti legati alle variazioni del costo della vita nonché alle altre maggiorazioni che il comune dovesse ritenere di dover operare in relazione all'eventuale manifestarsi di eventi particolari.
b) di L _______________ ( ______________) pari a due mensilità, qual deposito cauzionale infruttifero.
Le eventuali spese per la fornitura di acqua, luce e relativi allacci, sono a totale carico del concessionario.
3 La concessione ha la durata di anni_______e la stessa decorre dal _________ al ___________. Entro detto ultimo giorno ed in caso di revoca o scadenza della concessione, il concessionario deve a proprie spese, sgomberare gli immobili in parola da persone e cose e riconsegnarli al comune salvo che quest'ultimo addivenga, su proposta scritta del concessionario a produrre sei mesi prima della scadenza naturale, a eventuali successivi rinnovi che il comune a suo insindacabile giudizio, potrà concedere e definire nella durata.
4 Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che gli immobili di cui trattasi fanno parte del patrimonio che deve essere adibito dal comune ai fini istituzionali di legge; pertanto, poiché la necessità od anche la utilità di destinare gli immobili a tali fini essenziali può manifestarsi, giudizio insindacabile del comune, in qualsiasi momento, si conviene che, realizzandosi detta eventualità, la presente concessione potrà essere immediatamente risolta, mediante preavviso scritto di quindici giorni. In tal caso il concessionario si impegna a lasciare liberi da persone e cose gli immobili, entro il termine di preavviso.
5 Il concessionario assume l'obbligo di effettuare a sue spese la manutenzione ordinaria degli immobili in concessione e degli impianti fissi esistenti negli stessi, e quella straordinaria eventualmente necessaria a causa di omissioni in sede di manutenzione ordinaria.
6 Al concessionario fermo restando quanto precisato al precedente punto n. 1) è fatto espresso, assoluto divieto di apportare successive ulteriori innovazioni e modifiche ai beni in concessione senza che il comune abbia concesso in merito il suo nullaosta. In ogni caso, tutte le migliorie, tutte le innovazioni e tutti gli impianti fissi eventualmente realizzati dal concessionario, passeranno in piena proprietà del comune alla cessazione, per, qualsiasi causa, della concessione senza che sia dovuto alcun compenso e salva la facoltà del comune di ordinare la demolizione e di pretendere la restituzione dei beni in concessione nel pristino stato qualora risultassero realizzati senza la sua preventiva autorizzazione o in contrasto con la medesima, ovvero se autorizzati temporaneamente nell'esclusivo interesse del concessionario.
7 La presente concessione è intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa ed è anche espressamente vietata qualsiasi subconcessione, sia totale che parziale, dell'immobile che ne costituisce l'oggetto.
8 Gli immobili in parola non possono, assolutamente, essere adibiti ad uso diverso da quello essenziale per cui vengono concessi.
9 E' infine espressamente vietato porre, nell'ambito del perimetro di pertinenza dell'immobile, depositi di materie infiammabili che non siano espressaniente necessari per l'utilizzazione nel bene fine del presente atto.
10 La presente concessione s'intende fatta esclusivamente entro i limiti dei diritti che sugli immobili competono al comune e senza pregiudizio alcuno per eventuali preesistenti diritti di terzi. Perlatro, dell'esecuzione di questa concessione non potranno mai derivare servitù che gravino sui beni contigui di proprietà del Comune.
11. Qualora il concessionario non adempia agli obblighi dello sgombero e della riconsegna regolati nei punti 3 e 4, il comune ha la facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ed anche in assenza di essa; ed ha, altresì, la facoltà di rivalersi delle spese sostenute e dei crediti comunque maturati avvalendosi del privilegio conferitogli dalla legge sui beni eventualmente reperiti nell'ambito degli immobili concessi.
12. Il Comune si riserva la facoltà di imporre nuove condizioni e nuovi oneri a carico del concessionario qualora si verificassero nuove esigenze nel periodo di durata della concessione.
13. In caso di mancato adempimento e mancata osservanza delle clausole di cui ai punti 1, 2, 5, 6, 7 e 8, la concessione s'intende risolta di diritto.
14. Per quanto non espressamente previsto dalle clausole sopra indicate, il presente atto sarà sottoposto a tutte le disposizioni di legge e regolamentari che regolano le concessioni amministrative.
15. Le spese di stipulazione, di bollo, registro e di qualsiasi altra natura, inerenti il presente atto sono a totale carico del concessionario.
16. Il presente atto mentre è, immediatamente impegnativo per il concessionario, per il comune diventerà vincolante soltanto dopo l'approvazione da parte dei competenti organi che lo rappresentano.
17. Eventuali controversie derivanti dalla presente concessione saranno deferite, di comune accordo alla competenza del foro di Sassari.
18. La presente concessione, quale semplice atto di gestione amministrativa, non può costituire in alcun modo titolo di preferenza in caso di alienazione del bene oggetto del presente atto.

Il Sindaco Il Concessionario