Regolamento di funzionamento del Centro di aggregazione sociale

Regolamento interno

ART. 1

E' istituito a Villanova Monteleone un Centro di aggregazione Sociale con sede in Via Rosario, 33.

ART. 2

Con la denominazione di Centro di aggregazione sociale (C.A.S.) si indica un insieme di servizi collocati in una struttura edilizia in modo tale da consentire agli utenti la permanenza in essa di un periodo più o meno lungo del giorno

ART. 3

Il C.A.S. costituisce la base operativa per gli interventi di assistenza domiciliare e comprende spazi per l'attuazione di attività di sostegno alla vita domestica quali il servizio mensa, lavanderia, stireria e il servizio di erogazione pasti a domicilio.

ART. 4

Il C.A.S., di cui all'art. 27 della Legge n. 4 del 1988, ha inoltre la funzione di promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione.

ART. 5

I servizi del C.A.S. sono rivolti agli anziani e a tutti coloro che presentano condizioni di non autosufficianza, di indigenza e che per situazioni particolari hanno problemi relazionali. I servizi e le strutture del C.A.S. sono rivolti inoltre a quelle fasce di popolazione che necessitano di interventi di attività formative e socializzazione, di prevenzione del fenomeno della solitudine e dell'emarginazione.

ART. 6

Somo ammessi a godere dei servizi del C.A.S. le persone residenti o operanti nel territorio comunale che ne facciano regolare richiesta e che presentino i requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 7

Gli utenti che usufruiscono del servizio mensa riceveranno il rimborso spesa che sarà determinato in base al costo del pasto. Gli utenti che usufruiscono del servizio di lavanderia e stireria contribuiranno con una quota proporzionale al loro reddito. La quota di contribuzione deve essere versata entro e non oltre il giomo 10 del mese successivo al mese di fruizione del servizio.

ART. 8

L'ammissione del C.A.S. avviene su domanda scritta in carta semplice dell'interessato al Sindaco.

ART. 9

Tutti gli iscritti frequentanti il C.A.S. sono obbligati ad osservare le norme previste nel presente regolamento.

ART. 10

La qualifica di utente del C.A.S. si perde per dimissioni, per decesso, per radiazione..

ART. 11

Possono essere radiati gli utenti che non mantengono all'intemo della struttura un comportamento corretto e che per validi motivi siano considerati "elementi disgreganti".

ART. 12

La gestione degli spazi e delle attrezzature del C.A.S. sarà affidata ad un organismo qualificato, in possesso, dei requisiti necessari per lo svolgimento dei servizi.

ART. 13

Assistenti del C.A.S.:
- svolgono tutte le mansioni relative ai servizi mensa, lavanderia, stireria ed eventualmente erogaziene pasti a domicilio; aiutano gli utenti nell'uso nelle attrezzature; provvedono alla pulizia e riordino del C.A.S.; svolgono mansioni assegnate dall'Ente.

ART. 14

L'assemblea del centro diurno è costituita dagli utenti iscritti al Centro stesso. Elegge al suo interni il Presidente e 3 Consiglieri che durano in carica 2 anni, L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente; fa proposte circa la programmazione dell'attività del Centro. Spetta all'assemblea decidere sulle modalità e i tempi delle votazioni.

ART. 15

L'organo dirigente del Centro diurno è il Consiglio Direttivo che è composto da:
a) Il Presidente
b) 3 Consiglieri.
c) Coordinatore
d) L'animatore

ART. 16

Il presidente:
viene eletto dall'Assemblea degli utenti;
assume la legale rappresentanza del C.A.S. di fronte all'Amministrazione e a terzi;
ha la firma sociale;
convoca l'assemblea;
resta in carica 2 anni;
collabora con gli organismi del C.A.S. e con l'Ente gestore nel programmare l'attività.

ART. 17

Il coordinatore:
- promuove iniziative in ordine alle finalità del C.A.S., tiene i rapporti con l'Ente gestore;
può essere un assitente del C.A. S. un operatore part time o un utente responsabile incaricato dall'Amministrazione.

ART. 18

L'operaperatore sociale:
offre agli utenti collaborazione e consulenza psico sociale.

ART. 19

L'animatore:
organizza attività ricreative, culturali sportive al fine di favorire i rapporti tra gli utenti e tra questi e la comunità.

ART. 20

Potranno essere utilizzate altre figure professionali operanti nell'ambito del territorio e delle strutture pubbliche (A.L.S.). Sono ammesse prestazioni volontarie.

ART. 21

Per lo svolgimento delle sue attività il C.A.S. potrà avvalersi del volontariato. Possono collaborare alle iniziative del C.A.S. sia persone singole sia gruppi e Associazioni che si propongono le finalità del C.A.S.

ART. 22

Il centro di aggregazione sociale verrà aperto tutti i giorni, in orari compatibili con le esigenze dell'utenza.