COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari
SERVIZIO
DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
_____________________________________________________________________________
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ART. 1 - OGGETTO DELL’ APPALTO
II presente capitolato speciale d'appalto disciplina la gara
a procedura aperta (pubblico incanto) per l'affidamento del servizio di pulizia
giornaliera integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il
regolare mantenimento dei requisiti di igienicità ambientale degli immobili
comunali, con relative pertinenze e superfici vetrate, comprese pareti,
soffitti, controsoffitti, infissi, nonché i davanzali interni ed esterni, porte
e vetrate, scale e corrimani, divisori, pareti mobili e divisorie, pavimenti,
zoccolature, tende, caloriferi e corpi scaldanti in genere, corpi illuminanti,
mobili e arredi vari, quadri e targhe, ecc. e quant’altro presente in ciascun
ambiente.
Gli edifici oggetto del servizio di cui al presente appalto
sono quelli riportati nell’’Allegato al presente capitolato e qui di seguito
riportati:
1) Casa Comunale;
2) Archivio comunale;
3) Mercato civico;
4) Biblioteca comunale;
Il servizio, da eseguirsi in lotto unico, dovrà svolgersi
sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e
dell’allegato, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalle norme vigenti
in materia di igiene, sanità e sicurezza, degli accordi sindacali relativi al
personale impiegato dalle Imprese di Pulizia anche se Soci di Cooperative.
La superficie totale degli immobili oggetto del servizio di
cui al presente appalto è di circa mq. 1400. Fra le superfici da pulire sono
compresi oltre che i pavimenti, anche i rivestimenti in piastrelle, le porte,
le finestre, le vetrate e comunque tutte quelle superfici soggette a pulizia
giornaliera e/o periodica.
Le offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutti
gli immobili da pulire di cui all’Allegato 1 e il servizio consisterà nella
pulizia completa degli stessi immobili (superfici orizzontali e verticali, con
relative pertinenze e superfici vetrate, comprese pareti, soffitti,
controsoffitti, infissi perimetrali e non, finestre, nonché i davanzali interni
ed esterni, porte e vetrate, scale e corrimani, divisori, pareti mobili e
divisorie, pavimenti, zoccolature,
tende, caloriferi e corpi scaldanti in genere, corpi illuminanti, mobili
e arredi vari, quadri e targhe, ecc. e quant’altro presente in ciascun
ambiente), e secondo le modalità, prestazioni e frequenze indicate nel presente
capitolato e nel suo Allegato.
ART. 2 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
La Ditta appaltatrice, a pena di esclusione, dovrà
dichiarare di essere a perfetta conoscenza del posto ove devono essere eseguiti
i lavori, di averne preso visione e di essere edotta di tutte le circostanze di
luogo e di fatto. Non potrà pertanto
sollevare obiezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel
corso dei lavori e dovrà effettuare le pulizie dei locali e delle aree, di cui
al precedente articolo, con le periodicità, modalità e condizioni precisate
nell’allegato al presente capitolato.
Tutte le parti degli edifici oggetto dell’appalto saranno
consegnate all’Appaltatore nello stato in cui si trovano. Nessuna riserva e/o
obiezione potrà essere sollevata all’atto della consegna circa lo stato dei
locali.
La Ditta appaltatrice si impegna a effettuare in proprio i
lavori di pulizia, eseguendoli a perfetta regola d'arte con ogni cura e sotto
la personale sorveglianza del titolare dell'Impresa o di persona preposta, che
sarà responsabile della vigilanza e del controllo sulla esecuzione e di quanto
altro alla stessa connesso.
All'uopo la Ditta garantisce di essere in possesso di
mezzi e attrezzature idonee e moderne per l'esecuzione del servizio anche in
ordine alle caratteristiche e alla struttura degli ambienti e loro accessori.
Tutti i lavori specificati nel presente capitolato
dovranno essere effettuati al di fuori dell'orario giornaliero di lavoro del
personale degli uffici, durante l’orario di chiusura del mercato e della
biblioteca, e comunque non dovranno
ostacolare il normale svolgimento del lavoro.
In caso che l'orario di lavoro del personale dipendente dell'Amministrazione
venga prolungato oltre l'orario previsto per le pulizie (es. pulizia di sale
riunioni), il servizio dovrà essere assicurato anche oltre tale termine
concordando l'orario con il referente dell'Amministrazione.
Le pulizie verranno comunque effettuate durante gli orari stabiliti con il
referente dell’Amministrazione.
La Ditta si impegna alla rigorosa osservanza, tra gli altri
obblighi, degli orari di esecuzione di cui ai commi precedente.
A
carico della Ditta appaltatrice sono i seguenti oneri:
a) Fornitura della completa attrezzatura e di tutto ciò che
è indispensabile per una perfetta esecuzione del servizio: scope, scale,
stracci, detersivi, disinfettanti,
aspirapolvere, lucidatrici, e quanto altro necessario;
b) I materiali, i detersivi e i disinfettanti dovranno
essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo gli immobili e
l'arredamento e comunque dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in
materia.
Il Committente ha la facoltà di proibire l'uso di
materiali detersivi e disinfettanti il cui impiego, a suo insindacabile
giudizio, venisse ritenuto dannoso.
Data l'importanza dell'attività e la conseguente
riservatezza degli atti custoditi in locali di che trattasi, la Ditta si
obbliga ad impiegare per il servizio in questione so!o personale moralmente
responsabile, di assoluta affidabilità e correttezza, del quale operato
risponderà personalmente il Rappresentante dell'Impresa.
ART. 3 - MODIFICHE DEL SERVIZIO
Il Committente si riserva la facoltà, in dipendenza
di provvedimenti di disattivazione, trasformazione, alienazione, straordinaria
e ordinaria manutenzione delle proprie strutture, di ridurre o di sospendere
senza limiti di tempo il servizio appaltato, senza che l'impresa possa
pretendere indennità di sorta.
II
Committente, inoltre, potrà
richiedere, ogni qualvolta
lo riterrà opportuno, in relazione a
sopravvenute esigenze e/o necessità, l'estensione o la riduzione del servizio
ad aree e/o immobili non indicate nell'art. 1 del presente Capitolato e/o a
servizi analoghi o complementari, agli stessi patti e condizioni di cui al
presente appalto e con atto ricognitivo-determinativo approvato ai sensi di
legge, previe eventuali compensazioni di superficie dismesse e non più servite.
Il Committente si riserva, quindi, la facoltà di modificare
l’entità delle superfici qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la
necessità di:
• estendere il servizio di pulizia anche in
aree/locali/edifici/reparti non contemplati nel capitolato;
• aumentare o diminuire le superfici comprese nel
capitolato;
• variare la frequenza di esecuzione degli interventi, di
cui all’allegato;
• revocare, temporaneamente o definitivamente, i servizi di
pulizia in alcune delle aree/locali/edifici/ contemplati nel presente
capitolato;
• effettuare il servizio di pulizia ordinaria a chiamata
(una tantum) secondo le necessità del Committente.
Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per
l’Appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.
Per effetto delle variazioni di cui sopra, il
canone contrattuale sarà adeguato proporzionalmente in base all’offerta
presentata.
Tutte le variazioni delle superfici contrattuali, sia con
carattere definitivo che temporaneo, formano oggetto di atto aggiuntivo al contratto
d’appalto se comportano un incremento o decremento di spesa.
Ogni variazione di superficie o di prestazione sia in
aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato dovrà
essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente
esclusivamente nella persona del Responsabile del servizio, previo apposito
provvedimento.
Pertanto, in relazione ad aumenti di quantità, tipologia,
frequenza ed estensione delle prestazioni l'appaltatore si impegna a praticare
i prezzi già concordati in sede di offerta.
L'estensione o la riduzione del servizio saranno
comunicate all'impresa almeno 5 gg. prima della data prefissata.
ART. 4 – PULIZIE STRAORDINARIE
Si identificano come prestazioni straordinarie le seguenti
ipotesi:
- dipendenza da lavori straordinari, di ristrutturazione,
manutenzione o conservazione dei locali, ritenuti urgenti ed imprevedibili,
oppure
- dipendenza da lavori di manutenzione ordinaria di
particolare impatto con il servizio di pulizia e sanificazione quali:
imbiancatura locali, interventi su superfici murarie per posa cavi o tubi,
oppure
- dipendenza da fattori climatici di particolare consistenza
che richiedano interventi urgenti ed indifferibili.
Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente, sulla
base di idoneo preventivo concordato, contenente la quantificazione oraria dei
lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione.
Il compenso per dette prestazioni saranno di volta in volta
concordati sulla base delle tabelle ufficiali del costo del lavoro emanate dal
competente ministero per il settore pulizie.
Pertanto, nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto per
materiali ed attrezzature impiegate.
Resta salva la facoltà del Committente di affidare tali
prestazioni ad altra ditta, nel rispetto delle normative vigenti, senza che
l’Appaltatore abbia nulla a che pretendere o reclamare.
ART. 5 – AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato, mediante pubblico incanto, da
effettuarsi ai sensi dell’art. 6 – comma 2 – lett. a) – del D.lgs 157/1995 e
ss.mm.ii., in favore dell’impresa che presenterà il prezzo più basso rispetto
all’importo posto a base di gara. Qualora nell’offerta presentata vi sia
discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. In presenza di
offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’Amministrazione
aggiudicatrice, prima di escludere tali offerte, richiede per iscritto le
precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi delle
offerte in questione, e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni
ricevute.
L'aggiudicazione del servizio è immediatamente
vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre per il Committente è subordinata
all’approvazione dei provvedimenti necessari, ed eventuali autorizzazioni.
ART. 6 – SUBAPPALTO
L’Appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il
servizio oggetto del presente appalto.
ART. 7 – SUPERVISORE RESPONSABILE DI SERVIZIO
La Ditta appaltatrice, prima dell'inizio del servizio,
comunicherà al Comune di Villanova Monteleone il nominativo, i dati anagrafici,
il domicilio e il recapito di reperibilità del Responsabile del servizio, ove
questi sia persona diversa del legale Rappresentante della Ditta affidataria.
Il Responsabile di servizio ha il compito di
programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le
funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere
direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito
alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di
eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di
inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno
intendersi fatte direttamente all’Appaltatore stesso.
Il Responsabile di servizio concorda con il
Responsabile dell’Amministrazione comunale le fasce orarie definitive relative
al servizio di pulizia continuativa per ogni singolo edificio. Entro 10 giorni
dall'inizio del servizio il Responsabile di servizio deve notificare al Comune,
l'elenco delle fasce orarie in cui verrà svolto il servizio di pulizia
suddiviso per Edificio, come concordato di concerto con l'Amministrazione
Comunale.
Tale obbligo sussiste anche in caso di eventuali
modifiche.
ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE
L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle
condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, a propria
cura e spese, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente.
Più in generale, l’Appaltatore si obbliga all’osservanza
delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti chimici non
nocivi. L’Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio
e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più
moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.Lgs. 626/94,
la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle
persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di
qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere
provvisionali ed esonerando, di conseguenza, il Committente da ogni qualsiasi
responsabilità.
Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri per:
• le divise per il personale impiegato,
• le tessere di riconoscimento e distintivi,
• i sacchi per la raccolta rifiuti urbani, ordinari o
speciali,
• i materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da
aziende altamente specializzate,
• le attrezzature e macchinari atti ad assicurare la
perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie,
• ogni altro onere necessario per l’espletamento del
servizio, di cui al precedente art. 2.
L’Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e
senza diritto di compenso alcuno:
• al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori
sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di
prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici,
non pulibili all’interno,
• alla fornitura di tutto il materiale di protezione
individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in
particolare dal D. Lgs. n. 626/94.
ART. 9 - MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE
I materiali impiegati devono essere rispondenti alle
normative vigenti in Italia (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze
di pericolosità) ed ai requisiti previsti dal presente Capitolato.
E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in
particolare:
• acido cloridrico
• ammoniaca.
I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad
esatta concentrazione e devono essere preparati "di fresco".
Dopo l’uso, tutto il materiale deve essere accuratamente
lavato ed asciugato.
In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e
loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e
bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi,
aggressioni chimiche o fisiche.
L’Appaltatore dovrà utilizzare, nell’espletamento del
servizio, macchine ed attrezzature di sua proprietà.
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e
le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con
l’uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in
perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed
accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali
infortuni.
Tutte le macchine, le attrezzature impiegate
nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito
dalle normative vigenti in materia di sicurezza.
L’Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle
macchine che delle attrezzature tecniche.
Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali
danni o furti delle macchine ed attrezzature.
A tutte le attrezzature e macchine, utilizzate
dall’Appaltatore per il servizio, dovrà essere applicata una targhetta o un
adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell’Appaltatore stesso.
ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
Il Committente mette a disposizione gratuitamente per
l’espletamento del servizio:
• acqua ed elettricità
necessarie,
• locale necessario per l’attività di ripostiglio,
magazzino, spogliatoio.
Una copia delle chiavi dei suddetti locali dovrà comunque
rimanere, per ogni evenienza, al Committente.
Il Committente, tramite propri incaricati, si riserva il
diritto di accedere, in qualunque momento, ai locali assegnati all’Appaltatore,
per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia.
.
ART. 11 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E SUBENTRO
ALLA DITTA CESSANTE
L’Appaltatore è obbligato, pena la risoluzione del
contratto, al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali
relativi ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa
anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi
oggetto dell’appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di
sicurezza ed igiene del lavoro, già in vigore o che, comunque, venissero in
seguito emanate in materia.
Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi o altro
onere derivante sarà a carico dell’Appaltatore medesimo, il quale è obbligato,
altresì, a osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi, pena risoluzione del contratto.
A tal fine la Ditta concorrente si obbliga, nei confronti
dei lavoratori che saranno impegnati nel servizio, all'applicazione integrale
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di
pulizia, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno
sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura,
dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale, e del vigente Decreto
Ministero del Lavoro relativo al costo medio orario del lavoro per il personale
dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia.
Inoltre, ogni impresa partecipante, dovrà attenersi
obbligatoriamente a quanto prescritto dal
C.C.N.L. 25.05.2001 delle imprese di pulimento e s.m.i. in materia di
salvaguardia occupazionale, anche se non sia aderente alle organizzazioni che
lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua
natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale, assicurando pertanto l'impiego delle unità
lavorative che risulteranno a carico della ditta attualmente esercente il
servizio di pulizia, come dal suddetto C.C.N.L. e da normative vigenti, e con l’intesa che
il personale attualmente adibito debba svolgere un numero di ore pro-capite
settimanale, non inferiore a quello svolto nella precedente gestione del
servizio e, nel caso di Cooperativa di lavoro, senza l’obbligo da parte del
personale attualmente in servizio di associarsi alla Cooperativa stessa.
L'appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere prima
dell'inizio del servizio all'amministrazione appaltante la documentazione
comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assistenziali e
Antinfortunistici e versamento delle contribuzioni di Legge.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82,
recante disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione, il Committente provvederà al pagamento del
corrispettivo dovuto all’Appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo
della documentazione ufficiale attestante il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale,
compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei
servizi oggetto dell’appalto, e previa attestazione da parte dell’Appaltatore
di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione,
indennità ed emolumenti accessori.
Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle
retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato,
compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle
disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori,
il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed
assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il
quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento
del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione
comprovata da idonea documentazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni,
né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta
sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Qualora l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine,
il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del
contratto per colpa dell’Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al
soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi
collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva
inoltre di escutere le garanzie appositamente costituite.
Nei cinque giorni precedenti l’inizio del servizio
appaltato, l’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione comunale l’elenco
nominativo, completo di dati anagrafici ed indirizzi, del personale che sarà
adibito al servizio, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società
cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi
del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di
rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 626/94 e
del medico competente.
L’Appaltatore si impegna, senza riserva alcuna, ad esonerare
immediatamente dal servizio i dipendenti dei quali il Committente, a proprio
insindacabile giudizio, chieda in qualsiasi momento l'allontanamento. Durante
la permanenza negli immobili de quo il personale addetto alla pulizia dovrà tenere
un contegno ineccepibile, rispettoso nei confronti degli utenti e dovrà
attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.
Saranno autorizzate ad accedere nei vari locali solo
i dipendenti il cui nominativo risulterà incluso nell'elenco de! personale
comunicato dall'Impresa al Committente.
L’elenco del personale in servizio, con la relativa
documentazione, dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale,
anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare,
malattia, infortunio, ferie e maternità, cinque giorni prima del verificarsi
della variazione.
L’allontanamento dal servizio di personale, per
trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Comune 5
giorni prima del verificarsi dell’evento.
Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione
di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di €
500,00 (euro cinquecento/00) che sarà applicata dal Committente a suo
insindacabile giudizio.
L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del
Committente il libro matricola, il libro paga ed il registro degli infortuni
previsto dalle vigenti norme.
Resta anche inteso che nessun rapporto intercorrerà tra
l'Amministrazione Comunale e il personale addetto alla pulizia il cui rapporto
di lavoro è stipulato direttamente e unicamente con la Ditta appaltatrice.
La Ditta aggiudicataria, per l’espletamento del servizio,
dovrà utilizzare personale di assoluta capacità, onestà, moralità e adeguato
qualitativamente e numericamente alle necessità operative richieste per
l'esecuzione del servizio stesso, in modo tale che siano soddisfatti gli
obblighi fissati nel presente Capitolato.
Il personale della Ditta deve presentarsi in divisa da
lavoro, fornita dalla Ditta, sempre pulito e ordinato. La stessa dovrà
riportare la scritta o il dispositivo di riconoscimento dell' Impresa e la
targhetta riportante il nome e la foto del dipendente.
L’Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti
appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in
relazione ai lavori svolti.
Nell'esecuzione dei lavori di che trattasi l'Impresa dovrà,
inoltre, adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atti
a evitare danni alle persone e alle cose ed a garantirne l’incolumità.
E’ proibito al personale addetto alle pulizie di asportare o
prendere visione di documenti d'ufficio, libri, registri, quadri, ecc.
esistenti nei locali interessati alla pulizia.
ART. 12 – SCIOPERI
In caso di scioperi del personale dell’Appaltatore o
di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni,
malattie, dovrà essere assicurato un
servizio di emergenza.
Le mancate prestazioni contrattuali saranno quindi
quantificate dal Referente unico che provvederà alla conseguente
rideterminazione del primo canone in scadenza.
ART. 13 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI
L’Appaltatore è responsabile di ogni infortunio e danno a
persone e a cose, ad esso imputabile direttamente o indirettamente, che possa
derivare al Committente ed a terzi anche se non strettamente conseguenti
all’esecuzione del servizio.
L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla
presenza del Responsabile di servizio preventivamente avvertito, in modo tale
da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora
l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente
provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo
sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto
dall’appaltatore.
Qualora l’Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento
od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di
notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo
l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul
deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.
E’ escluso in via assoluta ogni compenso all’Appaltatore per
danni conseguenti a perdite di materiali, attrezzi o opere provvisionali, a
qualunque causa dovuti, anche se dipendenti da terzi.
L’Appaltatore deve presentare, all’atto della stipulazione
del contratto, pena la revoca dello stesso, idonea polizza assicurativa,
stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile
propria e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o
animali, persone, a terzi e all’Ente, nell’espletamento del servizio, con
massimale unico non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per
sinistro, per persone e per animali o cose.
Il Committente ha diritto di verificare il regolare
pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario,
eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti che nei
massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni del servizio.
ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITA’
In caso di contestazioni per non idonea o mancata
esecuzione del servizio, verrà inviata dall'Amministrazione una prima
comunicazione scritta di segnalazione, cui seguirà, in caso ulteriore,
l'applicazione delle seguenti penalità, oltre a quelle previste da altri
articoli del presente capitolato:
1. € 300,00 per ciascun edificio - PULIZIE ORDINARIE:
inosservanza delle frequenze;
2. € 300,00 per ciascun edificio - PULIZIE
PERIODICHE: ritardo immotivato di oltre 7 giorni sulla programmazione;
3. € 1.000,00 per ciascun edificio - PULIZIE PERIODICHE:
interventi non forniti;
4. € 500,00 - PULIZIE STRAORDINARIE: ritardi ad
intervenire a qualunque titolo superiori alle 24 ore;
5. € 300,00 - Se il Committente accerta il precario
stato di pulizia degli edifici derivante dallo scarso livello delle pulizie
ordinarie, ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore una serie di interventi
di "ripristino". Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma
scritta all'impresa e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla notifica
della richiesta. Tali ripristini non daranno luogo ad alcun compenso in quanto
forniti a compensazione di servizio negligente di pulizia. Nel caso in cui
l’impresa continui ad essere inadempiente e/o i ripristini avvengano oltre i 5
gg. si applica la penale suddetta per ciascun edificio;
6. € 200,00 - FASCE ORARIE: il mancato invio nel
termine stabilito del prospetto generale delle fasce orarie dei lavori di
pulizia degli edifici;
Dopo la quinta inadempienza sarà facoltà del Committente
considerare risolto ipso iure il contratto, senza che tale risoluzione possa
far accampare alla Ditta appaltatrice diritti e pretese di sorta all'infuori
del pagamento del corrispettivo dell'appalto sino al giorno della risoluzione.
Le suddette penali verranno applicate mediante
decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso,
senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.
Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, il
Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con tutte le
conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa
la possibilità di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa e salva
l'applicazione delle disposizioni di
cui al comma precedente.
L'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite
e non esattamente eseguite, salva l’applicazione delle penali suddette e salvo
il suo diritto al risarcimento di maggiori danni.
ART. 15 – RISOLUZIONE
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ritenere
il contratto d'appalto risolto di diritto, con conseguente responsabilità a
carico della Ditta appaltatrice e con contestuale incameramento della cauzione
definitiva, successivamente a 3 contestazioni scritte di inadempimento o nel
caso in cui l'Impresa stessa abbia a sospendere arbitrariamente i lavori di
pulizia per un periodo continuativo della durata di più di 3 giorni o dopo la
quinta inadempienza di cui al precedente articolo.
Nei giorni in cui i lavori saranno arbitrariamente sospesi,
il Committente ha piena facoltà, salvo altra azione, di far eseguire i lavori
stessi nel modo che riterrà più opportuno, onde salvaguardare l'igienicità dei
luoghi addebitando alla Ditta appaltatrice la relativa spesa.
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio,
la facoltà di sospendere e/o interrompere in tutto o in parte ovvero limitare
il servizio di che trattasi nonché ridurre sostanzialmente le superfici qualora
lo ritenga necessario, dandone preavviso scritto almeno 10 (dieci) giorni prima
all'Impresa, che non potrà vantare pretese di alcun genere nei confronti
dell'Amministrazione.
Per le inadempienze di cui sopra, Il Committente si riserva
la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, e
di incamerare la cauzione definitiva.
Il Committente procederà inoltre alla risoluzione del
contratto nei seguenti casi :
a. mancato rispetto degli obblighi contrattuali, reiterato
anche dopo diffida formale da parte del Committente;
b. grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi
contrattuali;
c. subappalto;
d. sospensione od interruzione del servizio per motivi non
dipendenti da cause di forza maggiore;
e. sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate
alla legislazione antimafia;
f. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante
per un reato contro la pubblica amministrazione.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le
motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della
cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i
danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle
quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo
contrattuale.
ART. 16 – DURATA PREZZO E FATTURAZIONE
La durata del servizio avrà decorrenza dal 1° agosto 2006,
fino al 31 dicembre 2009, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del
Committente qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come
periodo di prova, il servizio risultasse, a giudizio motivato del Committente
stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.
L'importo a base d’asta, per il periodo dal 01.08.2006 al
31.12.2009, è di € 68.100,00, IVA
esclusa.
In detto importo sono incluse le prestazioni giornaliere,
settimanali, mensili e periodiche di cui al presente capitolato, ed
all’allegato 1.
I prezzi suddetti sono omnicomprensivi ad esclusione della
sola IVA, come per legge.
La fatturazione del servizio deve essere emessa dalla Sede
dell’Appaltatore, con specifica degli importi relativi ai singoli Edifici del
Committente.
L’esecuzione di eventuali pulizie straordinarie determinata
con apposito provvedimento, sarà fatturata a parte, previo accompagnamento
dell’attestato di regolare esecuzione.
La liquidazione del compenso, dedotte le eventuali penalità,
avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle relative
fatture, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio, e previa
acquisizione della certificazione comprovante l'avvenuto versamento delle
contribuzioni di legge di cui all’art. 5, 2° comma della L. 25 gennaio 1994, n.
82, riferite al mese precedente a quello di pagamento .
La liquidazione terrà conto, volta per volta, delle reali
superfici servite, atteso che si potrebbero verificare che alcune di esse siano
temporaneamente non servite, ad esempio per ristrutturazione del locale, per
mancata utilizzazione, o servite con frequenza diversa da quella prevista, ecc.
Si precisa che la mancata liquidazione nei termini previsti
di uno o più canoni mensili non potrà essere assunta dall'appaltatore come
valido motivo per l'interruzione del servizio.
ART. 17 - REVISIONE DEL PREZZO
I corrispettivi saranno soggetti a
revisione da inizio anno contrattuale successivo al primo (ossia dal 1° agosto 2007), ai sensi
dell’art. 6 comma IV della L. n. 537 del 24/12/1993. Non essendo stati emanati
gli atti conseguenti previsti dalla norma sopra citata, la revisione verrà
accordata su richiesta della Ditta aggiudicataria da presentare al Comune entro
il 31/07/2007, sulla base dell’incremento del costo medio della vita così come
risultante dai rilevamenti ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati per il mese di agosto 2007.
La variazione sarà comunque
rapportata all’indice ISTAT annuale.
ART. 18 – CONTRATTO E SPESE ACCESSORIE
II
prezzo pattuito sarà comprensivo di tutte le retribuzioni del personale di
pulizie e relativi oneri riflessi, nonché del materiale di pulizia e delle
apparecchiature, niente escluso.
Tutte
le spese derivanti dalla stipula del contratto, comprese quelle di bollo,
registrazione, diritti di segreteria e ogni altra spesa accessoria sono a
completo carico della Ditta aggiudicataria.
Rimangono,
invece, a carico di questa Amministrazione le spese di acqua ed elettricità
necessarie al normale svolgimento delle prestazioni richieste.
La
stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine stabilito nella
richiesta del Committente.
Nel caso in cui l’Appaltatore non addivenisse alla firma entro il
termine fissato, il Committente sarà nel pieno diritto di ritenere annullata
l’aggiudicazione e di richiedere i danni eventualmente subiti.
ART. 19 – RECESSO
L’Appaltatore
è tenuto all’accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal
contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora
l’Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione,
totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative
e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di
una società mista per la gestione del servizio. In tal caso, verrà data anche
opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Il
Committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non
imputabili all’Appaltatore:
•
per motivi di pubblico interesse,
• in
qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal
codice civile.
L’Appaltatore
può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la
prestazione, per causa non imputabile alla stesso, secondo le disposizioni del
codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).
ART. 20 – CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta è corredata da una garanzia pari al due per cento dell’importo a base
d’asta, da prestare sotto forma di
cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può
essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’offerta è altresì
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un Fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
ART. 21 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore deve prestare, prima della stipula del
contratto, ed entro 10 gg. dalla richiesta, una garanzia fideiussoria, pari al
10% dell’importo netto del contratto d’appalto.
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni,
nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente
sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto dell’Appaltatore a causa
di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio.
La mancata costituzione della garanzia determina la
revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte
del Comune.
La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante
La garanzia di cui al presente articolo potrà essere
svincolate soltanto decorsi tre mesi dalla fine del servizio e dopo la
definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali
altre pendenze.
Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di
ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’appaltatore resta obbligato a reintegrare la
cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte,
durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere
reintegrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore prelevandone l’importo dal
canone di appalto.
ART. 22 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI
Ogni controversia che dovesse insorgere con
l'appaltatore e/o comunque connessa al contratto, se non definita bonariamente,
sarà deferita all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
Capitolato speciale d'appalto, si farà riferimento alle norme vigenti in
materia.
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti
dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare
del trattamento dei dati in questione è il Comune di Villanova Monteleone.
Il trattamento dei dati personali (registrazione,
organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire
sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del
rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al
vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del
contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi
di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o
privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all’art. 19 del
D. Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti,
l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto succitato, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del
Comune di Villanova Monteleone, titolare del trattamento, con Sede in Villanova
Monteleone in Via Nazionale n. 104.
Villanova
Monteleone, lì 25.05.2006
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonarda Sechi
ALLEGATO 1
EDIFICI
OGGETTO DEL SERVIZIO:
1. |
CASA COMUNALE |
|
2. |
ARCHIVIO COMUNALE |
|
3. |
MERCATO CIVICO |
|
4. |
BIBLIOTECA COMUNALE |
|
Frequenza
di esecuzione degli interventi di pulizia
|
Pulizie
ordinarie |
|
|
|
|
Numero
Operazione |
Descrizione
dell'operazione da svolgere |
Frequenza settimanale |
|
|
|
1 |
Arieggiamento dei locali, riordino
delle sedie presenti nei locali, spegnimento delle luci, chiusura a chiave
delle porte e chisura delle finestre al termine del servizio. Raccolta di
carta, cartone ed altri rifiuti di maggiori dimensioni da conferire a
raccolta differenziata |
5 |
2 |
Svuotatura dei cestini porta
rifiuti, con sostituzione dei sacchetti di plastica |
5 |
3 |
Conferimento ai punti di raccolta
di tutti i rifiuti assimilati a quelli urbani |
5 |
4 |
Spazzatura di tutti i pavimenti,
battiscopa, davanzali, oggetti e sporgenze interne ai locali compreso
corridoi, ingressi e servizi, scale compreso pedata, alzata, pianerottoli ed
androni, mediante utilizzo di scope in setola. Aspirazione con apposite
apparecchiature di zerbini e tappeti tessili. |
5 |
5 |
Spolveratura ad umido ed
asportazione di macchie da tutte le superfici orizzontali accessibili senza
l'uso di scale: piani di lavoro, telefoni, fotocopiatori, stampanti, arredi,
computer, ecc. Si specifica che la spolveratura dei computer e loro video
dovrà essere eseguita solo se gli apparecchi sono spenti e mediante
l'utilizzo di prodotti antistatici |
5 |
6 |
Spolveratura ad umido ed
asportazione di macchie da tutte le superfici orizzontali e verticali: es.
mobilio, arredi e suppellettili,
pareti divisorie, ripiani interni degli armadi, ripiani degli scaffali ecc. con asportazione di ragnatele ed
altre formazioni di polveri |
5 |
7 |
Spolveratura di: ringhiere,
corrimani scale, parapetti, ballatoi e simili di qualsiasi materiale; oggetti
e sporgenze di vani scala; elementi
scaldanti e/o refrigeranti di qualsiasi tipo. |
5 |
8 |
Lavaggio e asciugatura di: tutti
i pavimenti, battiscopa, davanzali,
oggetti e sporgenze interne ai locali compreso corridoi e ingressi, androni,
box auto, scale compreso pedata, alzata, pianerottoli. Per il lavaggio dovrà
utilizzarsi acqua con idoneo prodotto detergente e disinfettante. |
2 |
9 |
Detersione e disinfezione, previa
spolveratura, degli idrosanitari e di tutti gli accessori ed arredi presenti
nei bagni, lavaggio e asciugatura delle superfici verticali ed orizzontali
dei bagni e antibagni. Dovranno essere utilizzati prodotti detergenti non
abrasivi. |
5 |
10 |
Per la sala consiliare le
operazioni di cui ai punti precedenti vanno effettuate con frequenza di due
volte a settimana, oltre che ogni volta dopo i consigli comunali, riunioni,
assemblee, conferenze, manifestazioni e celebrazioni in genere. |
2 |
11 |
Detersione e disinfezione dei
piani di lavoro, banchi e banconi ecc. |
2 |
12 |
Lavaggio di infissi, telai e
controtelai, porte interne e portoni esterni da ambo i lati e superfici
vetrate fino a 3,50 ml di altezza dal calpestio, elementi scaldanti e/o
refrigeranti di qualsiasi tipo, ringhiere, inferriate. |
quindicinale |
13 |
Per i locali destinati ad Archivio
comunale le operazioni di cui ai punti precedenti 1-2-3-4-5-6-8 vanno effettuate due volte al mese. |
Quindicinale |
14 |
Per i locali destinati a mercato
civico le operazioni di cui ai punti precedenti 4-8-9 vanno effettuate due volte alla settimana |
2 |
15 |
Per i locali destinati a mercato
civico le operazioni di cui al punto precedente n. 12 vanno effettuate una volta al mese |
Mensile |
16 |
Per i locali destinati a
biblioteca comunale le operazioni di cui ai punti precedenti 1-2-3-4-8-9
vanno effettuate due volte la settimana |
2 |
17 |
Per i locali destinati a
biblioteca comunale le operazioni di cui al punto precedente n. 12 vanno
effettuate una volta al mese |
Mensile |
|
|
|
|
Pulizie
periodiche |
|
|
|
|
Numero
Operazione |
Descrizione
dell'operazione da svolgere |
|
|
|
|
|
Pulizie
periodiche mensili |
|
18 |
Spolveratura mediante aspirazione
con prolunghe ed accessori di tutte le parti aeree compresi gli apparecchi di
illuminazione. Spolveratura delle pareti e soffitti. |
|
19 |
Aspirazione di sedie, poltrone e
divani in tessuto |
|
20 |
Deragnatura di tutti gli ambienti |
|
21 |
Disincrostazione degli
idrosanitari e rivestimenti limitrofi di qualsiasi materiale |
|
22 |
Disincrostazione delle
rubinetterie |
|
|
Pulizie
periodiche semestrali |
|
23 |
Spolveratura mediante apposite apparecchiature di tutti i
tendaggi |
|
24 |
Detersione profonda degli zerbini. |