Statuto
COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari
STATUTO
- APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 22.12.1999;
- ANNULLATO PARZIALMENTE DAL CO.RE.CO. CON PROVVEDIMENTO N. 100 DEL 15.02.2000;
Art. 1 Autonomia
Statutaria
Art. 2 Finalità
Art. 3 Territorio e sede comunale
Art. 4 Stemma e Gonfalone
Art. 5 Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 6 Programmazione e cooperazione
Art. 7 Organi
Art. 8 Deliberazione degli organi collegiali
Art. 9 Consiglio Comunale
Art. 10 Sessione e convocazione
Art. 11 Linee programmatiche di mandato
Art. 12 Commissioni
Art. 13 Consiglieri
Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 15 Gruppi consiliari
Art. 16 Sindaco
Art. 17 Attribuzioni di amministrazione
Art. 18 Attribuzioni di vigilanza
Art. 19 Attribuzioni di organizzazione
Art. 20 Vicesindaco
Art. 21 Mozioni di sfiducia
Art. 22 Dimissioni e impedimento permanente del sindaco
Art. 23 Giunta Comunale
Art. 24 Composizione
Art. 25 Nomina
Art. 26 Funzionamento della giunta
Art. 27 Competenze
Art. 28 Partecipazione popolare
Art. 29 Associazionismo
Art. 30 Diritti delle associazioni
Art. 31 Contributi alle associazioni
Art. 32 Volontariato
Art. 33 Consultazioni
Art. 34 Petizioni
Art. 35 Proposte
Art. 36 Referendum
Art. 37 Accesso agli atti
Art. 38 Diritto di informazione
Art. 39 Istanze
Art. 40 Nomina
Art. 41 Decadenza
Art. 42 Funzioni
Art. 43 Facoltà e prerogative
Art. 44 Relazione annuale
Art. 45 Indennità di funzione
Art. 46 Diritto di intervento nei procedimenti
Art. 47 Procedimenti ad istanza di parte
Art. 48 Procedimento a impulso di ufficio
Art. 49 Determinazione del contenuto dell'atto
Art. 50 Obiettivi dell'attività amministrativa
Art. 51 Servizi pubblici comunali
Art. 52 Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 53 Aziende speciali
Art. 54 Strutture delle aziende speciali
Art. 55 Istituzioni
Art. 56 Società per azioni o responsabilità limitata
Art. 57 Convenzioni
Art. 58 Consorzi
Art. 59 Accordi di programma
Art. 60 Principi strutturali e organizzativi
Art. 61 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 62 Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 63 Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 64 Direttore Generale
Art. 65 Compiti del direttore generale
Art. 66 Funzioni del direttore generale
Art. 67 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 68 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 69 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 70 Collaborazioni esterne
Art. 71 Ufficio di indirizzo e di controllo
Art. 72 Segretario comunale
Art. 73 Funzioni del segretario comunale
Art. 74 Vicesegretario
Art. 75 Responsabilità verso il Comune
Art. 76 Responsabilità verso terzi
Art. 77 Responsabilità dei contabili
Art. 78 Ordinamento
Art. 79 Attività finanziaria del Comune
Art. 80 Amministrazione dei beni comunali
Art. 81 Bilancio comunale
Art. 82 Rendiconto della gestione
Art. 83 Attività contrattuale
Art. 84 Revisore dei conti / collegio dei revisori dei conti
Art. 85 Tesoreria
Art. 86 Controllo economico della gestione
Art. 87 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
Art. 88 Delega di funzioni alla comunità montana
Art. 89 Pareri obbligatori
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - Autonomia Statutaria
1. Il Comune di Villanova Monteleone
a) è
Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della
Costituzione e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana;
b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della
solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale,
basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca,
rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione
delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché
nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel
rispetto del principio della sussidiarietà. secondo cui la responsabilità
pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai
cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno
della comunità.
ART. 2 - Finalità
I. Il
Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo
sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità
ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrio assetto del territorio e concorre,
insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione
dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle
risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni
future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresi la coesistenza
delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e
associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa economica e
sociale del Comune di Villanova Monteleone, a tal fine sostiene e valorizza
l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere
associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come
strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche,
storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio
territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità,
promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla
realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di
carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione
sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla
corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei
figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo
studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro
istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g) tutela e promuove la cultura e le tradizioni della Sardegna con riguardo a
quelle locali. Favorisce l'uso, la conoscenza e la diffusione della lingua
sarda nelle forme linguistiche parlate e usate localmente. In quest'ottica
agevola e promuove progetti di studio e ricerche, nell'area storica,
linguistica, artistica, letteraria con particolare riferimento alle varie
articolazioni della poesia sarda, col pieno coínvolgimento dell'associazionismo
locale e di ogni ordine e grado di studi.
h) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali,
religione e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della
cultura della tolleranza;
i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza
sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
l) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e
sociali fra i sessi.
ART. 3 - Territorio e sede comunale
1. Il
territorio del comune si estende per 202 Kmq., confina con i comuni di Alghero,
Putifigari, Ittiri, Thiesi, Romana, Monteleone R.D., Padria, Montresta, Bosa e
con il Mar Mediterraneo.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Nazionale n. 106.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede
comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per
particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del comune di Villanova Monteleone non è
consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia,
l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni
bellici nucleari e scorie radioattive.
ART. 4 - Stemma e Gonfalone
I. Il
Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Villanova
Monteleone;
2. Lo Stemma del Comune è come descritto dal decreto del consiglio dei ministri
n. DPR del 22.09.92 registrato all'Ufficio Araldico il 21.1.93 Reg. ann 1992
pag. 68. Sono concessi al Comune di Villanova Monteleone, in provincia di
Sassari, uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:
STEMMA:
d'azzurro, all'edificio d'oro, posto a sinistra, munito in ognuna delle due
facciate visibili di una porta e di tre finestre ordinate in fascia, di nero,
sostenente la torretta angolare, munita di due orologi d'argento, con le lance
di nero, e di due finestrelle, di nero, merlato alla guelfa di ventitre, undici
e undici, nei due lati visibili, con un merlo angolare, essa torretta
sostenente il coronamento formato dal castello a volute di ferro, di nero,
racchiudente due campane, poste in palo, d'oro, e munito della bandiera
nazionale sventolante a sinistra; l'edificio accompagnato a destra dalla
collina di verde, cimata dalla roccia d'oro, questa sostenente il basamento
rettangolare, dello stesso, sostenente a sua volta la croce latina, d'oro, con
i bracci riuniti dal cerchio; essa collina sostenente la quercia e il leccio di
verde, fustati al naturale, nodriti nel pendio di sinistra; il tutto fondato
sulla fascia diminuita di verde, sostenuta dalla pianura di azzurro, mareggiata
di argento; edificio e collina accompagnati in capo dallo scudetto ovale,
d'argento, alla croce di rosso, accantonata da quattro teste di moro, di nero,
bendate di argento; lo scudetto circondato da dodici stelle di cinque raggi,
d'oro. Lo scudo è timbrato dalla corona da Comune, ed è ornato dal ramo di
quercia e dal ramo di leccio, di verde, decussati in punta, legati dal nastro
tricolore nazionale, questo attraversato da due ghiande d'oro, coi gambi
all'ingiù e decussati.
GONFALONE: drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato
dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata d'argento recante la
denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati.
L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste
a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo
inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati
d'argento. Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e
debitamente trascritto.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario
rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il
sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune
per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
ART. 5 - Consiglio Comunale dei ragazzi
I. Il
Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita
collettiva può promuovere l'elezione dei consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via
consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero,
giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica
istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei
ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
ART. 6 - Programmazione e cooperazione
Il
comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione,
della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni
sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo
territorio.
2. Il comune ricerca, in modo particolare, alla collaborazione e la cooperazione
con i comuni vicini, con la provincia di Sassari, con la regione Sardegna e la
comunita montana n. l.
3. Il Comune di Villanova Monteleone è gemellato con il Comune di Merate in
provincia di Lecco
TITOLO Il
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
ART. 7 - Organi
I. Sono
organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive
competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante
dei Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo
le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
ART. 8 - Deliberazione degli organi collegiali
I. Le
deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione
palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso
i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del
consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità
e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del
consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di
età.
4. I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal sindaco, dall'assessore
anziano e dal segretario, mentre quelli delle sedute del consiglio sono firmati
dal sindaco, dal consigliere anziano e dal segretario.
ART. 9 - Consiglio comunale
1 Il
consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e,
rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo
ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza dei consiglio
comunale è attribuita al sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del
consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla
legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai
principi e alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e
nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e
provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti
indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato
politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
ART. 10 - Sessione e convocazione
1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2.
(Annullato dal CO.RE.CO. con provv. 100 del 15-2-2000).
3. (Annullato dal CO.RE.CO. con provv. 100 del 15-2-2000).
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5.
(Annullato dal CO.RE.CO. con provv. 100 del 15-2-2000).
6. (Annullato dal CO.RE.CO. con provv. 100 del 15-2-2000).
7. (Annullato dal CO.RE.CO. con provv. 100 del 15-2-2000).
8. (Annullato dal CO.RE.CO. con provv. 100 del 15-2-2000).
9. Le
sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento
consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il
suo rinnovo viene indetto dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del
sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale, il consiglio e la
giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del
sindaco sono svolte dal vicesindaco.
ART. 11 - Linee programmatiche di mandato
1.
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante
il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,
nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione
straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee. da parte del sindaco e
dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E'
facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del
mandato, con adeguamenti strutturali e\o modifiche, le linee programmatiche,
sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in
ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta
all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione
e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto
all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli
interventi previsti.
ART. 12 - Commissioni
1. Il
consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di
inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri
comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi
funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle
commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio.
ART. 13 - Consiglieri
1. Lo
stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati
dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente
rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che,
nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A
parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte
consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con
deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito
dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere
interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento
amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro
il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere
inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto
quest'ultimo termine. il consiglio esamina e infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del
consigliere interessato.
ART. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
1. I
consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni
e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo
dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio
comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune
nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con
le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e
documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del
sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte
all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui
al successivo art. 15 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale
presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e
ogni altra comunicazione ufficiale.
ART. 15 - Gruppi consiliari
1. I
consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel
regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al
segretario comunale unitamente all'indicazione dei nome del capogruppo. Qualora
non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono
individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi
capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato
il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle
liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino
composti da almeno 2 membri.
3. E' istituita, presso il Comune di Villanova Monteleone, la conferenza dei
capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art.
13, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art. 3 1, comma 7 ter, della
legge n. 142\90, e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina, il
funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del
consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto
all'ufficio protocollo del comune.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia
della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento dei proprio
mandato.
6. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a
disposizione, per tale scopo, dal sindaco.
ART. 16 - Sindaco
l. Il Sindaco
è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge
che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato
giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se
nominato. e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi
e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto,
dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o
regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di
indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle
strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende, e istituzioni fino alla fine del mandato del sindaco
salvo revoca.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal
consiglio comunale e nell'ambito dei criteri previsti nella normativa vigente,
e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo
accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di
popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone
che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di
vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
ART. 17 - Attribuzioni di amministrazione
1. Il
sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o
parte di esse al singoli assessori ed è l'organo responsabile
dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché
l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142\90
e s.m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa
deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso
in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del
direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e
verficabili.
ART. 18 - Attribuzioni di vigilanza
l. Il
sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente
presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati,
e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le
aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti
all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il
consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato,
le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune,
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in
coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
ART. 19 - Attribuzioni di organizzazione
1. Il
sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio
comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione
quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti
dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la
presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto
di competenza consiliare.
ART. 20 - Vicesindaco
Il
vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale
per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o
impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve
essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché
pubblicato all'albo pretorio.
ART. 21 - Mozione di sfiducia
(Annullato dal CO.RE.CO. con provv. N. 100 del 15-2-2000).
ART. 22 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco
(Annullato dal CO.RE.CO. con provv. N. 100 del 15-2-2000).
ART. 23 - Giunta comunale
(Annullato dal CO.RE.CO. con provv. N. 100 del 15-2-2000).
ART. 24 - Composizione
1. La
giunta è composta dal sindaco e da un massimo di 4 assessori di cui uno è
investito della carica di vicesindaco. E' il sindaco, con proprio provvedimento,
che definisce il numero degli assessori.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia
essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei
requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza
tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e
intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
ART. 25 - Nomina
1. Il
vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e
presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione
al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra
loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità
di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino
al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio
comunale.
ART. 26 - Funzionamento della giunta
1. La
giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla
l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni,
anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite
in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
ART. 27 - Competenze
1. La
giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli
atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al
consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario
comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi
generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei
confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e
delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non
comportano spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla
legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da
sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la
determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del
responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h)
approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce
l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della
regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente
attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l) (Annullato dal CO.RE.CO. con provv. N. 100 del 15-2-2000);
m)
decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero
sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli
standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività
dell'apparato, sentito il direttore generale;
o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di
rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal
consiglio;
p) approva Piano di attribuzione delle risorse e degli obiettivi) su proposta
del direttore generale.
TITOLO IlI
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
CAPO I
Partecipazione e decentramento
ART. 28 - Partecipazione popolare
1 Il
comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati,
all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento,
l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle
forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a
intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono
definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le
prerogative previste dal presente titolo.
CAPO Il
Associazionismo e volontariato
ART. 29 - Associazionismo
I. Il
comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio
territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le
associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni
locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione
depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del
legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi
caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione,
dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
ART. 30 - Diritti delle associazioni
l.
Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale
rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso
l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle
iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni
devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi
collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta,
che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.
ART. 31 - Contributi alle associazioni
1 Il
comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici,
contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresi mettere a disposizione delle associazioni, di cui al
comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi
in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture,
beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da
garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di
volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale,
l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno
stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente
devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi
l'impiego.
ART. 32 - Volontariato
Il
comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione
in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e
sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e
programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e
sperimentazioni.
3. lI comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite
nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi
necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto
infortunistico.
CAPO III
Modalità di partecipazione
ART. 33 - Consultazioni
I.
L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo
scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
ART. 34 - Petizioni
I.
Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in
forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento
su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al
testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in
esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio
comunale (ogni comune potrà poi prevedere in via autonoma la possibilità di
indicare il numero massimo di giorni previsto).
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 40 persone l'organo competente deve
pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo
della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e,
comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che
risiedono nel territorio dei comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 40 persone, ciascun consigliere può
chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in
discussione nella prima seduta utile dei consiglio comunale.
ART. 35 - Proposte
I.
Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 100 avanzi al sindaco
proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali
proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla
natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere
dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette
la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in
consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue
determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi
spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
ART. 36 - Referendum
I. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. (ciascun comune potrà poi prevedere in via autonoma la possibilità di indicare la percentuale degli iscritti alle liste elettorali);
2. Non
possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo
stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione
e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti
amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di
quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le
procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento
delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con
atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato
alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella
consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato
dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la
giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
ART. 37 - Accesso agli atti
I.
Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti
dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono
servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza
particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi
stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito
l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del
comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni
dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge
che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti
previsti nel presente articolo.
ART. 38 - Diritto di informazione
I.
Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario
determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio,
facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su
indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo
e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati
all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono
essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve
essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo
necessario a darne opportuna divulgazione.
ART. 39 - Istanze
I.
Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in
merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30
giorni dall'interrogazione.
CAPO IV
Difensore civico
ART. 40 - Nomina
1 Il
difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in
forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Sassari, a
scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri;
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far
pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone
apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per
preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e
competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea
in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed
esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere
comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri
dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato
regionale di controllo, i membri di culto, i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone
giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con
l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo
sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto
grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale;
ART. 41 - Decadenza
1 Il
difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione
che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti
l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi
con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini
la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
ART. 42 - Funzioni
1 Il
difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del
comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei
regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e
stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o
per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo
statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto
possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa
affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di
legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano
riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di
chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo
ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di
cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità
previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.
ART. 43 - Facoltà e prerogative
1.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a
disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle
attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e
i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di
pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile dei servizio interessato e
richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto
il segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito dei proprio operato,
verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e
segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le
illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresi invitare l'organo competente ad adottare gli
atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il
contenuto.
6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon
andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza
diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni
concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine
deve essere informato della data di dette riunioni.
ART. 44 - Relazione annuale
1 Il
difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione
relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti,
le disfunsioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i
suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresi
indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività
amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire
l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i
consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può
segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel
consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
ART. 45 - Indennità di funzione
1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.
CAPO V
Procedimento amministrativo
ART. 46 - Diritto di intervento nei procedimenti
1.
Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in
un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi
espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario
responsabile della procedura, di colui che è [delegato (Annullato dal CO.RE.CO.
con provv. del 15-2-2000)] ad adottare le decisioni in merito e il termine
entro cui le decisioni devono essere adottate.
ART. 47 - Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel
caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato
l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore
che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30
giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento
amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine
stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su
diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile
deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte
e produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART. 48 - Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel
caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve
darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi
legittimi che possano essere pregiudicati, dall'adozione dell'atto
amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di
particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati
possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di
essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore
che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa
la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con
la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.
ART. 49 - Determinazione del contenuto dell'atto
1. Nei
casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state
puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo
dell'atto può risuItare da un accordo tra il soggetto privato interessato [e la
giunta comunale (Annullato dal CO.RE.CO. con provv. n. 100 del 15-2-2000)].
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e
che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il
pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
TITOLO IV
Attività amministrativa
ART. 50 - Obiettivi dell'attività amministrativa
1. Il
comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di
partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e
di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi
sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le
forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di
cooperazione con altri comuni e con la provincia.
ART. 51 - Servizi pubblici comunali
1. Il
comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità
locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
ART. 52 - Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il
consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici
servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché
in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale
pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva
al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad
attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei
principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai
cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle
aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza
pubblica.
ART. 53 - Aziende speciali
1. Il
consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate
di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne
approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di
efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio
finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei
ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati
anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi
a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
ART. 54 - Strutture delle aziende speciali
1. Lo
statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le
attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il
presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal
sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere
comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi
compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per
uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u.
2578\25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei
conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le
finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto
per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto
agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio
comunale.
ART. 55 - Istituzioni
1 Le
istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità
giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente
e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per
gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità
rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione
delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle
tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e
pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la
vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione
deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal
consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste
nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o
degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
ART. 56 - Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il
consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per
azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici,
eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del
comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere
obbligatoriamente maggioritaria
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere
approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la
rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali
considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di
amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in
rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della
società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse
della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività
esercitata dalla società medesima.
ART. 57 - Convenzioni
1. Il
consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da
stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al
fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e
garanzie.
ART. 58 - Consorzi
1. Il
comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per
la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le
aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei
componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo
statuto del consorzio.
3. (Annullato dal CO.RE.CO. con provv. n. 100 del 15-2-2000).
4. lI sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
ART. 59 - Accordi di programma
1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresi all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127\97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
Uffici
ART. 60 - Principi strutturali e organizzativi
1.
L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi
specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) L'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di
lavoro e dei grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento
dell'apparato;
c) L'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di
autonomia decisionale dei soggetti;
d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del
lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del
personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
ART. 61 - Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il
comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in
conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei
servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo
attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di
gestione amministrativa attribuita al direttore generale (se nominato) e ai
responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo ì principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità
della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze
dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i
servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 62 - Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il
comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali
per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le
attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i
rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore (se
nominato) e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo
è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come
potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione
amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al
direttore (se nominato) e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del
perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente
con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione
amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e
responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono
aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più
ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a
strutture traversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati
nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti
stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai
sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
ART. 63 - Diritti e doveri dei dipendenti
1. I
dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche
funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il
trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi
collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse
dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e
tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel
rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi
assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il
responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti
e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. (Annullato dal CO.RE.CO. con provv. n. 100 del 15-2-2000).
4.
L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in
rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale
responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle
direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresi al rilascio delle
autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle
autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di
natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione
della tecnostruttura comunale.
CAPO Il
Personale direttivo
ART. 64 - Direttore generale
1. Il
sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore
generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo
determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento dell'organizzazione,
dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate
raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata
o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
ART. 65 - Compiti del direttore generale
1. Il
direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo,
gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell'ente perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che
allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del
sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale
nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga
contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni
altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione
generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al
segretario comunale, sentita la giunta comunale.
ART. 66 - Funzioni del direttore generale
I. Il
direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del
piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità. Sulla
base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi
organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali
stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli ufficì e del
personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli
uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il
regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i
permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla
competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto
organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo
alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di
competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano
temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
ART. 67 - Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I
responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di
organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi
assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato,
ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite, dal sindaco e dalla
giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire
l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi
indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
ART. 68 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I
responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i
contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni,
gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e
svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità
dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri
membri;
b) rilasciano le attestazione e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per
esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti
urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano
l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative
e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle
direttive impartite dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a
eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142\90;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi
sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla
legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del
consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli
elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le
missioni dei personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore
e dal sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il
comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento
degli obiettivi loro assegnati.
3. (Annullato dal CO.RE.CO. con provv. n. 100 del 15-2-2000).
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e servizi ulteriori
funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente
le necessarie direttive per il loro corretto espletamento
ART.69 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1.
(Annullato dal CO.RE.CO. con provv. n. 100 del 15-2-2000).
2. (Annullato dal CO.RE.CO. con provv. n. 100 del 15-2-2000).
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo
indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
ART. 70 - Collaborazioni esterne
1. Il
regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e
con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione
a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non
potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico.
ART. 71 - Ufficio di indirizzo e di controllo
1 Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e\o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del DAgs n. 504\92.
CAPO III
Il segretario comunale
ART. 72 - Segretario comunale
1. Il
segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è
scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri
comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono
stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco,
presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e
agli uffici.
ART. 73 - Funzioni del segretario comunale
1. Il
segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne
redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro
interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli,
su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico
giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli
consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione
delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore
civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle
consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco,
degli assessori, o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di
sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è
parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le
scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita
infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento
conferitagli dal sindaco.
ART. 74 - Vicesegretario
1. La
dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario comunale
individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento
delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
CAPO IV
La responsabilità
ART. 75 - Responsabilità verso il comune
1. Gli
amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i
danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano
a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma,
devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli
elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione
dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un
responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
ART. 76 - Responsabilità verso terzi
1. Gli
amministratori. il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che,
nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti,
cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono
personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato
dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro
questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del
direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel
caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di
omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento
l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi
collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri
del collegio che hanno partecipato all'atto o operazione. La responsabilità è
esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio
dissenso.
ART. 77 - Responsabilità dei contabili
Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO V
Finanza e contabilità
ART. 78 - Ordinamento
1.
L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da
essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia. è altresì titolare
di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe. ed ha un proprio demanio e patrimonio.
ART. 79 - Attività finanziaria del comune
1. Le
entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali
e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per
servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre
entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da
ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici
comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici
ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione
erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce,
sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei
soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla
Costituzione e applica le tariffe in modo da privileggiare le categorie più
deboli della popolazione.
ART. 80 - Amministrazione dei beni comunali
1. [Il sindaco (annullato dal CO.RE.CO. con provv.to n. 100 del 15.02.2000)] dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2. I
beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni
sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola,
essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con
canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni,
riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio,
debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di
passività onerose e nel miglioramento dei patrimonio o nella realizzazione di
opere pubbliche.
ART. 81 - Bilancio comunale
1.
L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei
limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale
[entro il termine stabilito dal regolamento (Annullato dal CO.RE.CO. con provv.
n. 100 del 15-2-2000)] osservando i principi dell'universalità, unità,
annualità, veridicità, pubblicità,dell'integrità e del pareggio economico e
finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in
modo da consentime la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di
regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile dei servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo
l'atto adottato.
ART. 82 - Rendiconto della gestione
1. I
fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto
economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno
dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la
relazione del collegio dei revisori dei conti.
ART. 83 - Attività contrattuale
1. Il
comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante
contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle
vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del
responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende
perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le
modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
ART. 84 - Revisore dei conti-collegio dei revisori dei conti
1. Il
consiglio comunale elegge, il revisore dei conti.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in
carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per
inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente
sull'espletamento dei mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto dei bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne
riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri
con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative
al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione
dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D.lgs 3
febbraio 1993 n. 29.
ART. 85 - Tesoreria
1. Il
comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai
debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario
del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è
tenuto a dare comunicazione all'ente entro 1 giorno;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti
degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di
ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme
stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal
regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
ART. 86 - Controllo economico della gestione
1. I
responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire
operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza
della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati
dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale
che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore
competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di
competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
TITOLO VI
Disposizioni diverse
ART. 87 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
1. Il
comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine
dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
ART. 88 - Delega di funzioni alla comunità montana
1. Il
consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l"esercizio di
funzioni del comune.
2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.
ART. 89 - Pareri obbligatori
1. Il
comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza
di legge ai fini, della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche, ai sensi dell'art. 16. commi 1 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241,
sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127\97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere
dal parere.